Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.2 lavori pubblici |
Data: | 20/07/1977 |
Numero: | 60 |
Sommario |
Art. 1. Le disposizioni per la concessione di anticipazioni, previste dall'art. 9 della L.R. 17 marzo 1975, n. 8, continuano ad applicarsi, con le modificazioni di cui appresso, ai contratti di appalto [...] |
Art. 2. Il termine indicato nel primo comma dell'art. 3 della L.R. 17 marzo 1975, n. 8, è prorogato fino al 31 dicembre 1977. |
Art. 3. Nei capitoli del bilancio della Regione destinati a fronteggiare gli oneri della revisione prezzi, gli stanziamenti annuali debbono essere pari al venti per cento degli stanziamenti globali per [...] |
§ 4.2.75 - L.R. 20 luglio 1977, n. 60.
Integrazioni e modifiche alla L.R. 17 marzo 1975, n. 8, riguardante nuove norme sull'appalto di opere pubbliche e per l'acceleramento della spesa.
(G.U.R. 21 luglio 1977, n. 32).
Le disposizioni per la concessione di anticipazioni, previste dall'art. 9 della
Nello stesso modo indicato nel precedente comma si procede per i contratti di appalto di importo netto superiore a lire 500 milioni, la cui durata dei lavori è prevista non superiore ad un anno.
Per i contratti di appalto di importo netto superiore a lire 500 milioni, la cui durata dei lavori è prevista superiore ad un anno, l'erogazione dell'anticipazione concessa avviene in rate annuali; ogni rata annuale è proporzionale alla quota dell'importo contrattuale da eseguirsi in un anno o frazione di anno, supponendo uno sviluppo lineare dei lavori nel periodo contrattuale.
L'erogazione della prima rata avviene comunque nei due momenti indicati nel precedente secondo comma.
Nel caso che, allo scadere di ogni periodo annuale, l'impresa non abbia restituito l'intera rata di anticipazione ricevuta, l'erogazione della rata di anticipazione relativa al successivo periodo annuale, o di frazione d'anno, verrà decurtata della quota parte di anticipazione non ancora restituita.
Il termine indicato nel primo comma dell'art. 3 della
Nei capitoli del bilancio della Regione destinati a fronteggiare gli oneri della revisione prezzi, gli stanziamenti annuali debbono essere pari al venti per cento degli stanziamenti globali per opere pubbliche previste in ciascuna rubrica.