§ 4.2.74 - L.R. 20 maggio 1977, n. 35.
Norme sulla manutenzione delle strade regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:20/05/1977
Numero:35


Sommario
Art. 1.      A decorrere dal 1° gennaio 1978, alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade regionali e delle altre comprese nell'art. 6 della L.R. 21 aprile 1953, n. 30, e successive [...]
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      La legge di bilancio determinerà annualmente la somma da assegnare alle amministrazioni provinciali, quale concorso della Regione per le finalità previste nel precedente art. 1.
Art. 4.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso dalla sua pubblicazione.


§ 4.2.74 - L.R. 20 maggio 1977, n. 35.

Norme sulla manutenzione delle strade regionali.

(G.U.R. 21 maggio 1977, n. 22).

 

Art. 1.

     A decorrere dal 1° gennaio 1978, alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade regionali e delle altre comprese nell'art. 6 della L.R. 21 aprile 1953, n. 30, e successive modificazioni ed aggiunte, provvedono le amministrazioni provinciali competenti per territorio.

 

     Art. 2.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 3.

     La legge di bilancio determinerà annualmente la somma da assegnare alle amministrazioni provinciali, quale concorso della Regione per le finalità previste nel precedente art. 1.

 

     Art. 4.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso dalla sua pubblicazione.

 

 


[1] Modifica l'art. 6 L.R. 21 aprile 1953, n. 30.