Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica |
Data: | 17/05/1984 |
Numero: | 30 |
Sommario |
Art. 3. Al fine di contenere l'onere a carico del mutuatario nella misura indicata nel precedente articolo è corrisposto agli istituti di credito mutuanti un contributo pari alla differenza tra il costo [...] |
Art. 4. I mutui agevolati di cui ai precedenti articoli sono coperti dalla garanzia sussidiaria della Regione con le modalità, ove compatibili, di cui all'art. 17 della L. 5 agosto 1978, n. 457. |
Art. 5. Le erogazioni dei contributi saranno effettuate agli istituti di credito fondiario con le modalità seguite per le operazioni per l'edilizia convenzionata-agevolata previste dalla L. 5 agosto [...] |
Art. 6. (Omissis) |
Art. 7. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. |
§ 4.1.33 - L.R. 17 maggio 1984, n. 30.
Modifiche ed integrazioni urgenti della L.R. 11 aprile 1981, n. 61.
(G.U.R. 19 maggio 1984, n. 21).
Artt. 1. - 2.
(Omissis) [1].
Al fine di contenere l'onere a carico del mutuatario nella misura indicata nel precedente articolo è corrisposto agli istituti di credito mutuanti un contributo pari alla differenza tra il costo del denaro determinato ai sensi del titolo secondo del
I mutui agevolati di cui ai precedenti articoli sono coperti dalla garanzia sussidiaria della Regione con le modalità, ove compatibili, di cui all'art. 17 della
Le erogazioni dei contributi saranno effettuate agli istituti di credito fondiario con le modalità seguite per le operazioni per l'edilizia convenzionata-agevolata previste dalla
(Omissis) [2].
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
[1] Modificano, rispettivamente, art. 4 e art. 10
[2] Modifica art. 13