§ 4.1.31 - L.R. 15 novembre 1982, n. 133.
Disciplina dell'efficacia delle licenze di costruzione e delle concessioni edilizie rilasciate per la realizzazione di impianti industriali ed artigianali.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica
Data:15/11/1982
Numero:133


Sommario
Art. 1.      Le licenze di costruzioni e le concessioni edilizie, rilasciate per la realizzazione di impianti industriali o artigianali, hanno efficacia, ai fini del rilascio del certificato di conformità [...]


§ 4.1.31 - L.R. 15 novembre 1982, n. 133.

Disciplina dell'efficacia delle licenze di costruzione e delle concessioni edilizie rilasciate per la realizzazione di impianti industriali ed artigianali.

(G.U.R. 20 novembre 1982, n. 51).

 

Art. 1.

     Le licenze di costruzioni e le concessioni edilizie, rilasciate per la realizzazione di impianti industriali o artigianali, hanno efficacia, ai fini del rilascio del certificato di conformità richiesto per potere usufruire dei benefici di cui alla L. 2 maggio 1976, n. 183, e al D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, purché i relativi lavori risultino ultimati, almeno al rustico, alla data di pubblicazione della presente legge [1].

 

 


[1] Articolo così sostituito con art. 20 L.R. 4 gennaio 1984, n. 1.