§ 3.19.23 - L.R. 21 febbraio 1976, n. 6.
Interpretazione autentica dell'art. 28 della legge regionale 11 aprile 1972, n. 27, degli articoli 56 e 57 della legge regionale 18 luglio 1974, n. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.19 aiuti straordinari e fondo di solidarietà
Data:21/02/1976
Numero:6


Sommario
Art. 1.      L'indicazione della misura del contributo sugli interessi contenuta nell'art. 28 della legge regionale 11 aprile 1972, n. 27, negli articoli 56 e 57 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, [...]
Art. 2.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.19.23 - L.R. 21 febbraio 1976, n. 6.

Interpretazione autentica dell'art. 28 della legge regionale 11 aprile 1972, n. 27, degli articoli 56 e 57 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, e dell'art. 1 della legge regionale 1 marzo 1975, n. 2.

(G.U.R. 24 febbraio 1976, n. 10).

 

Art. 1.

     L'indicazione della misura del contributo sugli interessi contenuta nell'art. 28 della legge regionale 11 aprile 1972, n. 27, negli articoli 56 e 57 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, e nell'art. 1 della legge regionale 1 marzo 1975, n. 2, va intesa nel senso che il contributo è determinato in modo tale da abbassare il tasso di interesse a carico del mutuatario di tanti punti quanti ne risultano indicati in percentuale.

 

     Art. 2.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.