§ 3.18.37 - L.R. 18 giugno 1977, n. 42.
Norme interpretative della L.R. 8 marzo 1971, n. 5 riguardante il personale già dipendente da centri sperimentali.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.18 enti economici regionali
Data:18/06/1977
Numero:42


Sommario
Art. 1.      Il primo comma dell'art. 13 della L.R. 8 marzo 1971, n. 5, dev'essere interpretato nel senso che il rapporto di lavoro del personale dei soppressi centri sperimentali per l'industria della [...]
Art. 2.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.18.37 - L.R. 18 giugno 1977, n. 42.

Norme interpretative della L.R. 8 marzo 1971, n. 5 riguardante il personale già dipendente da centri sperimentali.

(G.U.R. 21 giugno 1977, n. 27).

 

Art. 1.

     Il primo comma dell'art. 13 della L.R. 8 marzo 1971, n. 5, dev'essere interpretato nel senso che il rapporto di lavoro del personale dei soppressi centri sperimentali per l'industria della cellulosa e delle fibre tessili di Palermo, per l'industria della pesca e dei prodotti del mare di Messina e per l'industria delle conserve alimentari e dei derivati agrumari di Palermo immesso in un ruolo ad esaurimento dell'E.S.P.I., in relazione alla qualifica, al trattamento economico ed alla anzianità di servizio posseduta, continua ad essere regolato dai contratti collettivi di lavoro in vigore nei rispettivi centri sperimentali per le diverse categorie di dipendenti.

 

     Art. 2.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.