§ 3.18.31 - L.R. 14 maggio 1976, n. 74.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 21 dicembre 1973, n. 50, recante norme sugli enti pubblici istituiti con leggi regionali e provvidenze a favore [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.18 enti economici regionali
Data:14/05/1976
Numero:74


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      Per le norme previste dal precedente art. 1 si applicano le disposizioni contenute nella L.R. 20 aprile 1976, n. 35, recante norme per la nomina di amministratori e rappresentanti della Regione [...]
Art. 3.      L'art. 5 della L.R. 21 dicembre 1973, n. 50, è abrogato.
Art. 4.      A modifica di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni, i direttori generali dell'Az.A.Si., dell'E.M.S. e dell'E.S.P.I. sono nominati, per chiamata diretta, con decreto del Presidente della [...]
Art. 5.      (Omissis)
Art. 6.      (Omissis)
Art. 7.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.18.31 - L.R. 14 maggio 1976, n. 74.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 21 dicembre 1973, n. 50, recante norme sugli enti pubblici istituiti con leggi regionali e provvidenze a favore delle piccole e medie imprese industriali, ed alla L.R. 18 luglio 1950, n 64 riguardante l'istituzione in Sicilia dell'Istituto regionale della vite e del vino.

(G.U.R. 15 maggio 1976, n. 28).

 

Art. 1.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2.

     Per le norme previste dal precedente art. 1 si applicano le disposizioni contenute nella L.R. 20 aprile 1976, n. 35, recante norme per la nomina di amministratori e rappresentanti della Regione negli organi di amministrazione attiva e di controllo di enti di diritto pubblico, in organi di controllo o giurisdizionali.

 

     Art. 3.

     L'art. 5 della L.R. 21 dicembre 1973, n. 50, è abrogato.

 

     Art. 4.

     A modifica di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni, i direttori generali dell'Az.A.Si., dell'E.M.S. e dell'E.S.P.I. sono nominati, per chiamata diretta, con decreto del Presidente della Regione, su deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale per l'industria ed il commercio, secondo le norme della L.R. 20 aprile 1976, n 35, e sono scelti fra persone che abbiano esercitato per almeno un quinquennio funzioni dirigenziali in enti pubblici economici o in società finanziarie o industriali. Essi sono assunti con contratto di diritto privato.

 

     Art. 5.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 6.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 7.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Sostituisce art. 4 L.R. 21 dicembre 1973, n. 50.

[2] Modifica art. 19 L.R. 21 dicembre 1973, n. 50.

[3] Modifica art. 5 L.R. 18 luglio 1950, n. 64.