§ 3.18.16 - L.R. 12 aprile 1967, n. 43.
Provvedimenti per la sistemazione finanziaria dei rapporti tra l'Amministrazione regionale e l'Ente siciliano di elettricità.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.18 enti economici regionali
Data:12/04/1967
Numero:43


Sommario
Art. 1.      Il limite massimo delle anticipazioni a favore dell'Ente siciliano di elettricità, indicato nell'articolo 31 della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4, è elevato a L. 8 miliardi 320 milioni
Art. 2.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione


§ 3.18.16 - L.R. 12 aprile 1967, n. 43.

Provvedimenti per la sistemazione finanziaria dei rapporti tra l'Amministrazione regionale e l'Ente siciliano di elettricità.

(G.U.R. 12 aprile 1967, n. 16).

 

Art. 1.

     Il limite massimo delle anticipazioni a favore dell'Ente siciliano di elettricità, indicato nell'articolo 31 della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4, è elevato a L. 8 miliardi 320 milioni.

     L'erogazione delle somme da anticipare all'ESE è effettuata mediante aperture di credito al Direttore regionale dell'Assessorato dello sviluppo economico, il quale provvederà alla emissione di ordini di pagamento in rapporto agli impegni di spesa assunti dall'ESE ed agli stati di avanzamento dei lavori presentati dallo stesso.

     Agli effetti della utilizzazione di tale maggiore somma, il Governo della Regione è autorizzato a stipulare convenzione suppletiva di quella precedentemente stipulata.

     In pendenza della stipula della convenzione l'amministrazione è autorizzata ad erogare il maggiore importo di cui al primo comma sino al limite dell'80% dell'ammontare, previo impegno risultante da apposita Consiglio di amministrazione dell'Ente di procedere alla stipula della predetta convenzione suppletiva.

     Restano ferme le modalità previste dal 4° e dal 5° comma del citato art. 31.

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 2.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.