§ 3.17.41 - L.R. 18 agosto 1978, n. 46.
Istituzione di corsi di riqualificazione in favore dei lavoratori delle ditte Cora confezioni tessili e Alfredo Micali confezioni tessili di Messina.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.17 occupazione giovanile e formazione professionale
Data:18/08/1978
Numero:46


Sommario
Art. 1.      L'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad istituire corsi di riqualificazione professionale e di perfezionamento riservati ai dipendenti che risultavano [...]
Art. 2.      Ai lavoratori che frequentano i corsi previsti nel precedente articolo è corrisposto un assegno giornaliero pari all'80 per cento della retribuzione contrattuale percepita o spettante.
Art. 3.      Al fine di continuare i corsi di riqualificazione in favore dei dipendenti dell'azienda manifatture confezioni tessili Alfredo Micali di Messina disposti con legge regionale 6 maggio 1976, n. [...]
Art. 4.      Per la liquidazione mensile dell'assegno spettante a norma degli articoli 2 e 3 della presente legge, l'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad accreditare al [...]
Art. 5.      Per le finalità della presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1978 la spesa di lire 360 milioni.
Art. 6.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


§ 3.17.41 - L.R. 18 agosto 1978, n. 46.

Istituzione di corsi di riqualificazione in favore dei lavoratori delle ditte Cora confezioni tessili e Alfredo Micali confezioni tessili di Messina. [1]

(G.U.R. 19 agosto 1978, n. 36).

 

Art. 1.

     L'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad istituire corsi di riqualificazione professionale e di perfezionamento riservati ai dipendenti che risultavano occupati alla data del 1 ottobre 1977 presso la ditta Cora di Messina e che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino privi di retribuzione.

     I corsi avranno la durata di 180 giorni effettivi con inizio dall'1 settembre 1978 e la loro gestione verrà affidata dall'Assessore alla stessa azienda.

     Ai fini addestrativi l'azienda ha facoltà di utilizzare nel ciclo produttivo i lavoratori ammessi alla frequenza dei corsi, avendo sempre riguardo alle prevalenti finalità dell'addestramento professionale.

     Nel caso in cui si avvalga di tale facoltà, l'azienda ha l'obbligo di darne formale comunicazione all'Assessore regionale per il lavoro.

 

     Art. 2.

     Ai lavoratori che frequentano i corsi previsti nel precedente articolo è corrisposto un assegno giornaliero pari all'80 per cento della retribuzione contrattuale percepita o spettante.

     Ove l'azienda si avvalga della facoltà di cui al terzo comma dell'articolo precedente, i lavoratori ammessi alla frequenza dei corsi sono obbligati ad osservare l'orario di lavoro in vigore nell'azienda stessa, la quale corrisponderà l'integrazione per assicurare ai lavoratori fino al cento per cento della retribuzione.

     La spesa relativa agli oneri sociali per le retribuzioni complessive percepite dai lavoratori è a carico dell'azienda Cora con sede in Messina.

 

     Art. 3.

     Al fine di continuare i corsi di riqualificazione in favore dei dipendenti dell'azienda manifatture confezioni tessili Alfredo Micali di Messina disposti con legge regionale 6 maggio 1976, n. 50, integrata con legge regionale 1 agosto 1977, n. 77, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 150 milioni.

     L'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale, con le modalità indicate nella legge regionale 6 maggio 1976, n. 50, provvederà a reistituire i corsi di riqualificazione la cui durata è stabilita in 180 giorni effettivi.

 

     Art. 4.

     Per la liquidazione mensile dell'assegno spettante a norma degli articoli 2 e 3 della presente legge, l'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad accreditare al direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Messina le somme occorrenti.

     Il predetto ufficio dovrà presentare all'Assessorato regionale del lavoro, entro 45 giorni dalla chiusura dei corsi, i giustificativi di spesa relativi al pagamento degli assegni corrisposti ai lavoratori.

 

     Art. 5.

     Per le finalità della presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1978 la spesa di lire 360 milioni.

     Detta somma sarà versata al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo del Presidente della Regione siciliana 18 aprile 1951, n. 25.

     All'onere relativo ricadente nell'anno finanziario 1978, si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

     In dipendenza dei precedenti commi lo stanziamento del cap. 33701 del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso è incrementato dell'importo di lire 360 milioni ed è corrispondentemente ridotto dello stesso importo lo stanziamento del cap. 60751 del bilancio medesimo.

 

     Art. 6.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Vedi le LL.RR. 28 luglio 1979, n. 182, e 4 giugno 1980, n. 56.