Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.17 occupazione giovanile e formazione professionale |
Data: | 16/08/1975 |
Numero: | 63 |
Sommario |
Art. 1. Gli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale 28 dicembre 1974, n. 50, sono abrogati. |
Art. 2. L'Assessore per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a concedere agli operai che alla data del 4 settembre 1974 risultavano occupati presso l'azienda Guttadauro Salvatore, legalmente [...] |
Art. 3. All'onere di lire 41 milioni derivante dall'attuazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario 1975 si provvede con parte delle disponibilità del Fondo siciliano per l'assistenza [...] |
Art. 4. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. |
§ 3.17.25 - L.R. 16 agosto 1975, n. 63.
Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 1974, n. 50, concernente l'istituzione di corsi di addestramento professionale, di qualificazione e di perfezionamento e provvidenze in favore di lavoratori rimasti disoccupati.
(G.U.R. 20 agosto 1975, n. 36).
Gli articoli 5, 6 e 7 della
L'Assessore per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a concedere agli operai che alla data del 4 settembre 1974 risultavano occupati presso l'azienda Guttadauro Salvatore, legalmente rappresentata da Guttadauro Vincenzo [1], nel comune di Fiumefreddo, e privi di retribuzione alla data di entrata in vigore della
Il predetto ufficio dovrà presentare il rendiconto all'Assessorato del lavoro e della cooperazione entro novanta giorni dall'avvenuto pagamento delle indennità.
All'onere di lire 41 milioni derivante dall'attuazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario 1975 si provvede con parte delle disponibilità del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25, derivanti dallo stanziamento autorizzato con la
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Così rettificato dall'art. 1 della