§ 3.16.164 - L.R. 16 novembre 1984, n. 98.
Interventi per favorire l'assistenza ai lavoratori autonomi dell'agricoltura.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.16 lavoro e previdenza sociale
Data:16/11/1984
Numero:98


Sommario
Art. 1.      Al fine di promuovere le attività di assistenza per i coltivatori diretti, connesse all'attuazione degli interventi recati dalla legislazione agraria vigente, l'Assessore regionale per il [...]
Art. 2.      Per le finalità previste dal precedente articolo è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1984, 1985, 1986.
Art. 3.      Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 06.78 «Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri [...]
Art. 4.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.16.164 - L.R. 16 novembre 1984, n. 98.

Interventi per favorire l'assistenza ai lavoratori autonomi dell'agricoltura.

(G.U.R. 24 novembre 1984. n. 51).

 

Art. 1.

     Al fine di promuovere le attività di assistenza per i coltivatori diretti, connesse all'attuazione degli interventi recati dalla legislazione agraria vigente, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere sussidi straordinari alle organizzazioni professionali dei coltivatori diretti rappresentati nel CNEL ed alle ACLI-Terra ed operanti in Sicilia.

     Lo stanziamento del cap. 33033 è incrementato di lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1986 [1].

 

     Art. 2.

     Per le finalità previste dal precedente articolo è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1984, 1985, 1986.

 

     Art. 3.

     Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 06.78 «Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi».

     All'onere di lire 600 milioni, ricadente nell'esercizio finanziario 1984, si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

 

     Art. 4.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Articolo modificato con art. 64 L.R. 31 dicembre 1985, n. 57.