§ 3.16.127 - L.R. 17 marzo 1979, n. 42.
Provvedimenti straordinari in favore dei lavoratori dipendenti della AMANDES Spa di Barrafranca.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.16 lavoro e previdenza sociale
Data:17/03/1979
Numero:42


Sommario
Art. 1.      L'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato a concedere, ai dipendenti della AMANDES Spa di Barrafranca già occupati alla data del 31 dicembre 1978, un'indennità [...]
Art. 2.      Per la liquidazione dell'indennità prevista al precedente articolo, l'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad accreditare al direttore dell'Ufficio provinciale [...]
Art. 3.      Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 60 milioni.
Art. 4.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.16.127 - L.R. 17 marzo 1979, n. 42.

Provvedimenti straordinari in favore dei lavoratori dipendenti della AMANDES Spa di Barrafranca.

(G.U.R. 20 marzo 1979, n. 13).

 

Art. 1.

     L'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato a concedere, ai dipendenti della AMANDES Spa di Barrafranca già occupati alla data del 31 dicembre 1978, un'indennità straordinaria pari all'80 per cento dell'ultima retribuzione contrattuale percepita o spettante in base al contratto nazionale di categoria, per un periodo di mesi tre a decorrere dal 1 marzo 1979 [1], semprecché nel periodo predetto risultino privi di retribuzione.

 

     Art. 2.

     Per la liquidazione dell'indennità prevista al precedente articolo, l'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad accreditare al direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Enna le somme occorrenti.

     Il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione procederà nei confronti degli aventi diritto al relativo pagamento dell'indennità.

     Il predetto direttore dovrà presentare all'Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale, entro 45 giorni dall'avvenuto pagamento dell'indennità spettante, i giustificativi di spesa.

 

     Art. 3.

     Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 60 milioni.

     Detta somma sarà versata al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati istituito con decreto legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1979 si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

     In dipendenza dei precedenti commi, lo stanziamento del cap. 33701 del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso - Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale - è incrementato dell'importo di lire 60 milioni ed è corrispondentemente ridotto dello stesso importo lo stanziamento del cap. 60751 del bilancio medesimo - Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.

 

     Art. 4.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Vedi l'art. 3, comma 2, della L.R. 28 maggio 1979, n. 115.