§ 3.16.29 - L.R. 23 ottobre 1964, n. 23.
Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48 e successive aggiunte e modificazioni, concernente norme per la tutela sociale dei lavoratori [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.16 lavoro e previdenza sociale
Data:23/10/1964
Numero:23


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      I sussidi e i contributi previsti nella legge di bilancio relativa all'esercizio finanziario 1° luglio 31 dicembre 1964 in base alla legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48 e alle successive [...]
Art. 3.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.


§ 3.16.29 - L.R. 23 ottobre 1964, n. 23.

Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48 e successive aggiunte e modificazioni, concernente norme per la tutela sociale dei lavoratori e per lo sviluppo della cooperazione.

(G.U.R. 24 ottobre 1964, n. 46).

 

Art. 1. [1].

 

     Art. 2.

     I sussidi e i contributi previsti nella legge di bilancio relativa all'esercizio finanziario 1° luglio 31 dicembre 1964 in base alla legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48 e alle successive aggiunte e modificazioni, vengono erogati ad integrazione e proporzionalmente a quelli concessi in base ai preventivi presentati per il precedente esercizio. A questo fine, i singoli enti, patronati ed associazioni devono presentare domanda all'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione entro il 31 ottobre 1964 [2].

 

     Art. 3.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Modifica l'art. 5 della L.R. 30 dicembre 1960, n. 48.

[2] Vedi l'art. 1 della L.R. 31 dicembre 1964, n. 35, per l'interpretazione autentica del presente articolo.