§ 3.15.3 - L.R. 7 agosto 1953, n. 48.
Partecipazione della Regione al fondo di dotazione dell'Istituto regionale per i finanziamenti alle industrie in Sicilia


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.15 istituti di credito
Data:07/08/1953
Numero:48


Sommario
Art. 1.      E' autorizzata la partecipazione della Regione siciliana, sino alla concorrenza del 20 %, al fondo di dotazione dell'Istituto regionale per i finanziamenti alle industrie in Sicilia «IRFIS», [...]
Art. 2.      E', altresì, autorizzato il concorso della Regione siciliana al fondo speciale costituito presso l'Istituto per i finanziamenti alle industrie in Sicilia a norma dell'art. 12 della L. 11 aprile [...]
Art. 3.      L'Assessore per le finanze, sentito il Comitato regionale per il credito ed il risparmio, può accordare, entro il limite massimo di lire 5 miliardi, la garanzia della Regione mediante propri [...]
Art. 4.      L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio utilizzando i fondi che comunque risultassero disponibili sul bilancio della Regione, ivi compresi gli [...]
Art. 5.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.15.3 - L.R. 7 agosto 1953, n. 48.

Partecipazione della Regione al fondo di dotazione dell'Istituto regionale per i finanziamenti alle industrie in Sicilia

(G.U.R. 8 agosto 1953, n. 41).

 

Art. 1.

     E' autorizzata la partecipazione della Regione siciliana, sino alla concorrenza del 20 %, al fondo di dotazione dell'Istituto regionale per i finanziamenti alle industrie in Sicilia «IRFIS», costituito col decreto 31 ottobre 1952, n. 714, emanato dall'Assessore per le finanze di concerto con quello per l'industria ed il commercio in base alla L. 22 giugno 1950, n. 445, e per il quale sono state emanate nuove disposizioni con la L. 11 aprile 1953, n. 298.

 

     Art. 2.

     E', altresì, autorizzato il concorso della Regione siciliana al fondo speciale costituito presso l'Istituto per i finanziamenti alle industrie in Sicilia a norma dell'art. 12 della L. 11 aprile 1953, n. 298 , nella misura di lire 2 miliardi.

 

     Art. 3.

     L'Assessore per le finanze, sentito il Comitato regionale per il credito ed il risparmio, può accordare, entro il limite massimo di lire 5 miliardi, la garanzia della Regione mediante propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti a speciali serie di obbligazioni emesse dall'Istituto quando la Giunta regionale riconosce che le corrispondenti operazioni hanno carattere di eccezionale pubblico interesse ai fini dello sviluppo industriale della Sicilia.

     Le obbligazioni emesse dall'Istituto con la garanzia di cui al comma precedente sono assimilate, ad ogni effetto, alle cartelle fondiarie.

 

     Art. 4.

     L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio utilizzando i fondi che comunque risultassero disponibili sul bilancio della Regione, ivi compresi gli avanzi di gestione degli esercizi precedenti.

 

     Art. 5.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.