Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.14 cooperazione |
Data: | 13/05/1966 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. I limiti di spesa previsti agli artt. 8 e 9 della L. 30 dicembre 1960, n. 48 a decorrere dall'esercizio finanziario 1966 sono modificati come segue: |
Art. 2. Alla copertura della spesa annua di lire 250 milioni prevista dalla presente legge si fa fronte: |
§ 3.14.10 - L.R. 13 maggio 1966, n. 11.
Modifiche alla L. 30 dicembre 1960, n. 48 e successive aggiunte e modificazioni concernente «Norme per la tutela sociale dei lavoratori e per lo sviluppo della cooperazione».
(G.U.R. 14 maggio 1966, n. 24).
I limiti di spesa previsti agli artt. 8 e 9 della
1) quello previsto all'art. 8 è elevato a lire 240 milioni;
2) quelli previsti alle lett. a e b dell'art. 9 sono rispettivamente elevati a lire 240 milioni e a lire 200 milioni;
3) quello previsto alla lett. d dello stesso art. 9 per le finalità di cui alla lett. c dell'art. 4 della legge predetta è elevato a lire 200 milioni.
Alla copertura della spesa annua di lire 250 milioni prevista dalla presente legge si fa fronte:
- per l'esercizio in corso mediante prelevamento della somma di lire 35 milioni dal cap. 543 e per la restante somma dal cap. 78 dello stato di previsione della spesa della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1966;
- per gli esercizi futuri utilizzando le maggiori disponibilità di bilancio risultanti dall'incremento dell'imposta generale sull'entrata.
Il Governo è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.