§ 3.13.63 – L.R. 6 febbraio 2006, n. 13.
Riproposizione di norme in materia di turismo.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.13 turismo e industria alberghiera
Data:06/02/2006
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Disposizioni relative al turismo.
Art. 2.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.13.63 – L.R. 6 febbraio 2006, n. 13.

Riproposizione di norme in materia di turismo.

(G.U.R. 8 febbraio 2006, n. 7).

 

Art. 1. Disposizioni relative al turismo.

     1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 13 marzo 1982, n. 14 è così sostituito:

     "3. Nei campeggi è consentita la presenza di tende, roulottes, camper e case mobili installate a cura della gestione senza richiedere autorizzazione o concessione edilizia, purché conservino i meccanismi di rotazione in funzione, non possiedano alcun collegamento permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche siano rimovibili in ogni momento; è consentita inoltre la presenza di manufatti allestiti per il pernottamento purché non occupino una superficie complessiva superiore al 35 per cento di quella totale delle piazzole.".

     2. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 13 marzo 1982, n. 14, è così sostituito:

     "4. Tali manufatti non possono avere superficie coperta inferiore a metri quadri 5 e superiore a metri quadri 8 per persona da alloggiare.".

     3. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 13 marzo 1982, n. 14, è così sostituito:

     "2. Qualora lo strumento urbanistico generale non preveda aree destinate a campeggi, il comune provvede, nei modi e forme di legge, a mezzo di variante senza la preventiva autorizzazione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente. Nei campeggi esistenti e regolarmente autorizzati si possono insediare tutte le strutture previste dalla presente legge (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).".

     4. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 13 marzo 1982, n. 14, è così sostituito:

     "5. E' vietata la realizzazione di nuovi campeggi nelle fasce di rispetto indicate nell'articolo 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78. (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).".

     5. Dopo il comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale 13 marzo 1982, n. 14 aggiungere il seguente comma 7 bis:

     "7 bis. I comuni sprovvisti di campeggi, per consentire la sosta di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento al di fuori dei campeggi di cui alla presente legge, possono istituire aree attrezzate, riservate esclusivamente alla sosta temporanea ed al parcheggio di tali mezzi, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici, o autorizzare privati alla realizzazione e alla gestione di tali aree. Le aree attrezzate sono realizzate nel rispetto della presente legge nonché delle disposizioni di cui all'articolo 185, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e del relativo regolamento di esecuzione. I comuni, quando istituiscono direttamente le aree di sosta, possono provvedere alla loro gestione anche mediante apposite convenzioni con terzi soggetti. Nelle predette aree la permanenza è consentita per un periodo massimo di 24 ore consecutive".

     6. L'articolo 13 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10 è abrogato.

     7. La lettera a) del comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 è così modificata:

     "a) offerta di ospitalità e/o di ristorazione di servizi connessi a tali attività, esercitata in immobili già esistenti e già risultanti classificati nel catasto terreni come edifici rurali. Tale requisito è accertato con un certificato catastale storico.".

     8. Il comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, come modificato dal precedente comma 7, si applica anche alle domande presentate in adesione ai bandi pubblici del POR Sicilia, emanati in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge.

     9. Laddove per procedere all'acquisto di autobus di linea, con sovvenzioni pubbliche a qualsiasi titolo, si debba procedere alla radiazione dei mezzi sostituiti, la cessione di questi per fini umanitari ad Enti o Associazioni no profit, sostituisce gli effetti della radiazione.

 

     Art. 2.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.