§ 3.13.4 - L.R. 9 aprile 1951, n. 37.
Realizzazione di un programma straordinario di opere interessanti anche il turismo.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.13 turismo e industria alberghiera
Data:09/04/1951
Numero:37


Sommario
Art. 1      E' disposta l'esecuzione del programma straordinario di opere interessanti la viabilità turistica, allegato alla presente legge.
Art. 2      Per l'attuazione del programma straordinario di cui all'articolo precedente è autorizzata la spesa di lire due miliardi e 230 milioni, ripartita in tre esercizi consecutivi.
Art. 3      Alla spesa a carico dell'anno finanziario 1950-51 si fa fronte utilizzando parte dell'accantonamento di cui al capitolo n. 278 dello stato di previsione della spesa.
Art. 4      Per la esecuzione dei lavori, oggetto della presente legge, si applicano le norme degli articoli 2, 3, 4 della legge regionale 5 agosto 1949 n. 46.
Art. 5      L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
Art. 6      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.


§ 3.13.4 - L.R. 9 aprile 1951, n. 37.

Realizzazione di un programma straordinario di opere interessanti anche il turismo.

(G.U.R. 12 aprile 1951, n. 16).

 

Art. 1

     E' disposta l'esecuzione del programma straordinario di opere interessanti la viabilità turistica, allegato alla presente legge.

 

     Art. 2

     Per l'attuazione del programma straordinario di cui all'articolo precedente è autorizzata la spesa di lire due miliardi e 230 milioni, ripartita in tre esercizi consecutivi.

     La quota a carico dell'anno finanziario in corso è fissata in L. 200.000.000.

     Le quote a carico dei due esercizi successivi saranno stabilite con le relative leggi di bilancio.

 

     Art. 3

     Alla spesa a carico dell'anno finanziario 1950-51 si fa fronte utilizzando parte dell'accantonamento di cui al capitolo n. 278 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 4

     Per la esecuzione dei lavori, oggetto della presente legge, si applicano le norme degli articoli 2, 3, 4 della legge regionale 5 agosto 1949 n. 46.

 

     Art. 5

     L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

 

     Art. 6

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione

 

     Allegato

     (Omissis).