Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.12 commercio |
Data: | 09/07/2004 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. Autorizzazione per l'incarico di attività di ottico. |
Art. 2. Modifica alla legge regionale 22 febbraio 1999, n. 28. |
Art. 3. |
§ 3.12.135 - L.R. 9 luglio 2004, n. 12.
Disciplina dell'esercizio dell'attività di ottico e modifica alla legge regionale 22 febbraio 1999, n. 28.
(G.U.R. 16 luglio 2004, n. 30).
Art. 1. Autorizzazione per l'incarico di attività di ottico. [1]
[1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di ottico da parte della competente autorità comunale, oltre al possesso dell'iscrizione nell'apposito Registro speciale di cui all'articolo 71 della
2. Qualora sussistano comprovate esigenze territoriali, l'autorità comunale competente provvede al rilascio della relativa autorizzazione o al trasferimento di una autorizzazione esistente, in deroga alle disposizioni di cui al comma 1, dopo avere acquisito il parere obbligatorio della commissione provinciale presso la camera di commercio di cui all'articolo 8 del regolamento di esecuzione dell'articolo 71 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, emanato con decreto presidenziale 1 giugno 1995, n. 64.
3. Nei comuni in cui la popolazione residente non supera gli ottomila abitanti l'autorità comunale competente può comunque rilasciare, senza il parere della commissione di cui al comma 2, fino ad un massimo di due autorizzazioni. Sono fatte salve le istanze istruite anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.]
Art. 2. Modifica alla
1. Al comma 2 dell'articolo 13 della
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Articolo abrogato dall'art. 92 della