§ 3.12.135 - L.R. 9 luglio 2004, n. 12.
Disciplina dell'esercizio dell'attività di ottico e modifica alla legge regionale 22 febbraio 1999, n. 28.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.12 commercio
Data:09/07/2004
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Autorizzazione per l'incarico di attività di ottico.
Art. 2.  Modifica alla legge regionale 22 febbraio 1999, n. 28.
Art. 3. 


§ 3.12.135 - L.R. 9 luglio 2004, n. 12.

Disciplina dell'esercizio dell'attività di ottico e modifica alla legge regionale 22 febbraio 1999, n. 28.

(G.U.R. 16 luglio 2004, n. 30).

 

Art. 1. Autorizzazione per l'incarico di attività di ottico. [1]

     [1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di ottico da parte della competente autorità comunale, oltre al possesso dell'iscrizione nell'apposito Registro speciale di cui all'articolo 71 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, si tiene conto del rapporto tra residenti e esercizi di ottica, per assicurare una razionale distribuzione dell'offerta nel territorio. Tale rapporto è stabilito in un esercizio di ottica per ogni fascia di popolazione di ottomila residenti. La distanza tra un esercizio e l'altro non deve essere inferiore a 300 metri. I limiti suddetti non si applicano agli esercizi che si trasferiscono da una sede in locazione ad una sede di proprietà o che sono costretti a trasferimento per sfratto o per altri motivi di forza maggiore. Sono fatte salve le autorizzazioni rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Qualora sussistano comprovate esigenze territoriali, l'autorità comunale competente provvede al rilascio della relativa autorizzazione o al trasferimento di una autorizzazione esistente, in deroga alle disposizioni di cui al comma 1, dopo avere acquisito il parere obbligatorio della commissione provinciale presso la camera di commercio di cui all'articolo 8 del regolamento di esecuzione dell'articolo 71 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, emanato con decreto presidenziale 1 giugno 1995, n. 64.

     3. Nei comuni in cui la popolazione residente non supera gli ottomila abitanti l'autorità comunale competente può comunque rilasciare, senza il parere della commissione di cui al comma 2, fino ad un massimo di due autorizzazioni. Sono fatte salve le istanze istruite anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.]

 

     Art. 2. Modifica alla legge regionale 22 febbraio 1999, n. 28.

     1. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 28, le parole "in conformità ad accordi con" sono sostituite con le parole "sentite le".

 

     Art. 3.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Articolo abrogato dall'art. 92 della L.R. 31 gennaio 2024, n. 3.