Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.12 commercio |
Data: | 02/03/1981 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1. In deroga a quanto previsto dalla L.R. 16 maggio 1972, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, il sindaco del Comune di Catania, sentiti i rappresentanti delle categorie interessate, può [...] |
§ 3.12.68 - L.R. 2 marzo 1981, n. 18.
Disciplina dell'orario di vendita al pubblico in occasione delle fiere dei defunti e di S. Agata nel Comune di Catania.
(G.U.R. 4 marzo 1981, n. 10).
In deroga a quanto previsto dalla
La disciplina di cui al comma precedente si applica, oltre che agli ambulanti anche a posto fisso, a tutti i negozi ed esercenti di vendita esistenti nel territorio comunale, con esclusione del settore alimentare per il quale si applica la normale disciplina prevista dalla
Resta fermo l'obbligo per gli ambulanti del pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico.
La disciplina prevista nei commi primo e secondo del presente articolo si applica come facoltà e non come obbligo da parte degli esercenti.