§ 3.12.41 - L.R. 30 dicembre 1960, n. 49.
Provvedimenti in favore dell'industria e del commercio.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.12 commercio
Data:30/12/1960
Numero:49


Sommario
Art. 1.      L'Amministrazione regionale dell'industria e commercio è autorizzata - nei casi non previsti espressamente da altre leggi - ad effettuare spese dirette per studi, iniziative e ricerche dirette a [...]
Art. 2.      Per far fronte agli oneri previsti dalla presente legge, è stanziata la somma di lire 10 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa della Regione siciliana per l'anno [...]
Art. 3.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.12.41 - L.R. 30 dicembre 1960, n. 49.

Provvedimenti in favore dell'industria e del commercio.

(G.U.R. 31 dicembre 1960, n. 61) [*].

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale dell'industria e commercio è autorizzata - nei casi non previsti espressamente da altre leggi - ad effettuare spese dirette per studi, iniziative e ricerche dirette a favorire, incoraggiare e promuovere il progresso scientifico, tecnico ed economico in materia industriale, mineraria ed in materia di commercio, nonché per studi e rilevazioni di carattere statistico-economico concernenti l'importazione e l'esportazione, previo parere motivato del distretto minerario e del consiglio regionale delle miniere o del comitato consultivo per il commercio o del comitato consultivo dell'industria in relazione allo scopo cui le spese sono dirette.

     Il presunto ammontare delle spese dirette sarà determinato con decreto dell'Assessore per l'industria e commercio.

     Al pagamento di tali spese si potrà provvedere mediante apertura di credito ai sensi dell'art. 56 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale dello Stato ed alle LL.RR. 30 novembre 1953, n. 57 e 2 agosto 1954, n. 33.

 

     Art. 2.

     Per far fronte agli oneri previsti dalla presente legge, è stanziata la somma di lire 10 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa della Regione siciliana per l'anno finanziario 1960-61.

     All'onere previsto per l'esercizio 1960-61, si fa fronte mediante prelevamento dal capitolo 47, relativo al fondo per le iniziative legislative.

     Per i prossimi esercizi si provvederà con la legge di bilancio.

 

     Art. 3.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[*] L'art. 38 L.R. 6 maggio 1981. n. 96 dispone la non applicabilità della presente legge nei riguardi dell'Assessorato regionale dell'industria.