Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.12 commercio |
Data: | 30/12/1960 |
Numero: | 49 |
Sommario |
Art. 1. L'Amministrazione regionale dell'industria e commercio è autorizzata - nei casi non previsti espressamente da altre leggi - ad effettuare spese dirette per studi, iniziative e ricerche dirette a [...] |
Art. 2. Per far fronte agli oneri previsti dalla presente legge, è stanziata la somma di lire 10 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa della Regione siciliana per l'anno [...] |
Art. 3. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. |
§ 3.12.41 - L.R. 30 dicembre 1960, n. 49.
Provvedimenti in favore dell'industria e del commercio.
(G.U.R. 31 dicembre 1960, n. 61) [*].
L'Amministrazione regionale dell'industria e commercio è autorizzata - nei casi non previsti espressamente da altre leggi - ad effettuare spese dirette per studi, iniziative e ricerche dirette a favorire, incoraggiare e promuovere il progresso scientifico, tecnico ed economico in materia industriale, mineraria ed in materia di commercio, nonché per studi e rilevazioni di carattere statistico-economico concernenti l'importazione e l'esportazione, previo parere motivato del distretto minerario e del consiglio regionale delle miniere o del comitato consultivo per il commercio o del comitato consultivo dell'industria in relazione allo scopo cui le spese sono dirette.
Il presunto ammontare delle spese dirette sarà determinato con decreto dell'Assessore per l'industria e commercio.
Al pagamento di tali spese si potrà provvedere mediante apertura di credito ai sensi dell'art. 56 del
Per far fronte agli oneri previsti dalla presente legge, è stanziata la somma di lire 10 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa della Regione siciliana per l'anno finanziario 1960-61.
All'onere previsto per l'esercizio 1960-61, si fa fronte mediante prelevamento dal capitolo 47, relativo al fondo per le iniziative legislative.
Per i prossimi esercizi si provvederà con la legge di bilancio.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
[*] L'art. 38