§ 3.11.33 - L.R. 20 gennaio 1961, n. 7.
Provvedimenti in favore delle imprese armatoriali.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.11 industria ed energia
Data:20/01/1961
Numero:7


Sommario
Art. 1.      L'Assessore all'industria e commercio e autorizzato a concedere alle imprese armatoriali che abbia. no permanentemente in una delle città marittime della Regione la principale ed effettiva sede [...]
Art. 2.      I contributi sono corrisposti per un periodo non superiore a dieci anni ed in misura non eccedente il 2% del capitale mutuato.
Art. 3.      L'ammontare complessivo annuo delle operazioni di mutuo, su cui i contributi possono essere accordati, non può eccedere la somma di L. 20 miliardi per l'esercizio finanziario 1960-61 dieci [...]
Art. 4.      La concessione dei benefici, previsti dai precedenti articoli, è subordinata al concorso delle seguenti condizioni:
Art. 5.      Nel caso di vendita o cessione a qualsiasi titolo del. le navi, le imprese dovranno provvedere a sostituirle con altre, non provenienti da compartimenti siciliani, di tonnellaggio non inferiore [...]
Art. 6.      Per il regolare adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge, saranno determinate, con apposito disciplinare tipo da allegarsi al decreto di concessione del contributo, le [...]
Art. 7.      L'inosservanza, anche parziale, degli obblighi previsti dalla presente legge e dal disciplinare, importa la decadenza dal contributo e la restituzione delle rate eventualmente corrisposte.
Art. 8.      Presso l'Assessorato per l'industria ed il commercio è istituito il Comitato regionale per l'armamento così composto:
Art. 9.      Per gli accertamenti relativi al regolare adempimento degli obblighi ai quali è subordinata la concessione dei benefici e per l'esercizio degli opportuni controlli, è istituita presso [...]
Art. 10.      Per le finalità previste dalla presente legge , è autorizzata la seguente spesa:
Art. 11.      L'Assessore per il bilancio è autorizzato a contrarre, con uno Istituti di credito incaricati del servizio di Cassa della Regione, un prestito, della durata massima di anni sei, e con la [...]


§ 3.11.33 - L.R. 20 gennaio 1961, n. 7.

Provvedimenti in favore delle imprese armatoriali.

(G.U.R. 28 gennaio 1961, n. 5).

 

Art. 1.

     L'Assessore all'industria e commercio e autorizzato a concedere alle imprese armatoriali che abbia. no permanentemente in una delle città marittime della Regione la principale ed effettiva sede legale, amministrativa e di armamento, contributi nel pagamento degli interessi sui mutui che entro i cinque anni siano contratti dalle stesse imprese per le nuove costruzioni di navi a scafo metallico, complete di apparato motore e di ogni altra attrezzatura, commesse ed eseguite nei cantieri ubicati nel territorio della Regione siciliana.

 

     Art. 2.

     I contributi sono corrisposti per un periodo non superiore a dieci anni ed in misura non eccedente il 2% del capitale mutuato.

     Per i mutui relativi alle costruzioni di navi che saranno commesse entro il 30 giugno 1962 é varate entro il 30 giugno 1964, l'intero onere degli interessi, dedotto l'ammontare dell'eventuale contributo a carico dello Stato, è assunto a carico della Regione per i primi cinque anni.

 

     Art. 3.

     L'ammontare complessivo annuo delle operazioni di mutuo, su cui i contributi possono essere accordati, non può eccedere la somma di L. 20 miliardi per l'esercizio finanziario 1960-61 dieci miliardi per ciascuno dei 4 esercizi successivi.

     I contributi sono versati direttamente all'Ente finanziatore per conto delle imprese beneficiarie.

 

     Art. 4.

     La concessione dei benefici, previsti dai precedenti articoli, è subordinata al concorso delle seguenti condizioni:

     a) che l'impresa abbia i principali magazzini, depositi ed attrezzature accessorie nel territorio della Regione;

     b) che tutte le navi dì proprietà della impresa siano iscritte nei compartimenti marittimi della Regione e per un periodo di 16 anni non vengano trasferite in altro compartimento marittimo;

     c) che l'impresa utilizzi i porti della Regione come centro della propria attività armatoriale, nonché come scalo normale in relazione alla natura dell'attività medesima, e che, qualora eserciti linee regolari, queste abbiano capolinea ovvero uno o più scali periodici nei porti predetti;

     d) che l'impresa assuma l'obbligo di effettuare nel territorio della Regione, e per il tramite di enti o ditte che ivi abbiano la loro sede, tutte le operazioni di carattere finanziario, assicurativo e commerciale connesse con la sua attività;

     e) che l'impresa assuma l'obbligo di effettuare le opere di riclassifica nei porti della Regione, sempre che non vi ostino motivi di forza maggiore o imprescindibili esigenze di noleggio;

     f) che l'impresa assuma l'obbligo di istituire un turno particolare comprendente tutte le categorie di marittimi componenti gli equipaggi della nave per la quale chiede i benefici, avvalendosi unicamente di personale iscritto nel turno generale del porto di armamento, e di prelevare dagli stessi turni, generale e particolare, tutto il personale di bordo, con le sole limitazioni imposte dalle norme di carattere nazionale sul collocamento della gente di mare.

 

     Art. 5.

     Nel caso di vendita o cessione a qualsiasi titolo del. le navi, le imprese dovranno provvedere a sostituirle con altre, non provenienti da compartimenti siciliani, di tonnellaggio non inferiore e di età non superiore a quelle vendute o cedute, entro il termine che sarà fissato con decreto dell'Assessore per l'industria e commercio, di concerto con l'Assessore agli affari economici.

     Si può prescindere dal requisito del tonnellaggio e dell'età, previsto dal comma precedente, qualora la funzionalità delle nuove navi sia, su parere del Registro Navale Italiano, non inferiore a quella delle navi sostituite o cedute.

 

     Art. 6.

     Per il regolare adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge, saranno determinate, con apposito disciplinare tipo da allegarsi al decreto di concessione del contributo, le prescrizioni e le opportune garanzie, alle quali le imprese beneficiare dovranno attenersi.

     L'istanza per ottenere i contributi deve essere presentata all'Assessorato per l'industria ed il commercio, corredata della documentazione dallo stesso prescritta.

     Il disciplinare tipo di cui al comma precedente è redatto di intesa tra l'Assessore all'industria e commercio e quello agli affari economici, sentito il Comitato regionale per l'armamento di cui al successivo art. 8.

 

     Art. 7.

     L'inosservanza, anche parziale, degli obblighi previsti dalla presente legge e dal disciplinare, importa la decadenza dal contributo e la restituzione delle rate eventualmente corrisposte.

     La decadenza è dichiarata con decreto dell'Assessore per l'industria e il commercio di concerto con l'Assessore agli affari economici, sentito il Comitato regionale per l'armamento di cui al successivo art. 8.

 

     Art. 8.

     Presso l'Assessorato per l'industria ed il commercio è istituito il Comitato regionale per l'armamento così composto:

     1) dal presidente;

     2) da un rappresentante di ogni singola organizzazione degli armatori e dei lavoratori, scelto su terne proposte dalle singole organizzazioni;

     3) da un rappresentante del registro navale italiano;

     4) da un rappresentante dell'unione regionale delle camere di commercio industria ed agricoltura;

     5) dal direttore marittimo più elevato in grado o più anziano di grado fra quelli in servizio nella Regione siciliana;

     6) dal direttore regionale dell'Assessorato industria e commercio.

     I componenti, compreso il presidente, sono nominati con decreto del Presidente della Regione, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

     Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Assessorato per l'industria ed il commercio.

     Il comitato è convocato dal presidente.

     Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.

     Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

 

     Art. 9.

     Per gli accertamenti relativi al regolare adempimento degli obblighi ai quali è subordinata la concessione dei benefici e per l'esercizio degli opportuni controlli, è istituita presso l'assessorato dell'industria e del commercio una commissione, composta da tre funzionari con qualifica non inferiore ad ispettore centrale, appartenenti rispettivamente all'Amministrazione dell'industria e del commercio, degli affari economici e delle finanze.

     La commissione è nominata con decreto dell'Assessore per l'industria ed il commercio. Le imprese sono obbligate ad esibire alla commissione i certificati, i documenti, i registri e quant'altro sia ritenuto necessario all'esercizio della fase di controllo.

 

     Art. 10.

     Per le finalità previste dalla presente legge , è autorizzata la seguente spesa:

     a) per quelle di cui al primo comma dell'art. 2 il limite decennale di spesa annua di L. 200.000.000 per ognuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64, 1964-65;

     b) per quelle di cui al secondo comma dell'art. 2 la spesa complessiva di L. 5 miliardi ripartita in cinque esercizi finanziari a decorrere da quello 1960-61.

 

     Art. 11.

     L'Assessore per il bilancio è autorizzato a contrarre, con uno Istituti di credito incaricati del servizio di Cassa della Regione, un prestito, della durata massima di anni sei, e con la protrazione non eccedente gli anni cinque, necessario per fronteggiare gli oneri derivanti dalla presente legge e ricadenti nell'esercizio finanziario in corso.

     L'Assessore per il bilancio e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.