§ 3.7.98 - L.R. 5 ottobre 2010, n. 20.
Interventi per l’eliminazione delle carcasse di animali e per la prevenzione del randagismo. Interventi in favore dei comuni in crisi finanziaria.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 zootecnia
Data:05/10/2010
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Norme in materia di eliminazione delle carcasse di animali
Art. 2.  Norma finanziaria
Art. 3.  Finanziamenti ai rifugi sanitari e prevenzione del randagismo
Art. 4.  Provvedimenti per l’eliminazione delle carcasse degli animali da compagnia
Art. 5. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto)
Art. 6.  Entrata in vigore


§ 3.7.98 - L.R. 5 ottobre 2010, n. 20.

Interventi per l’eliminazione delle carcasse di animali e per la prevenzione del randagismo. Interventi in favore dei comuni in crisi finanziaria.

(G.U.R. 8 ottobre 2010, n. 44)

 

CAPO I

Modifiche al Titolo I della legge regionale 9 marzo 2005, n. 3

 

Art. 1. Norme in materia di eliminazione delle carcasse di animali

1. Il comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 9 marzo 2005, n. 3, è abrogato.

2. L’articolo 4 della legge regionale 9 marzo 2005, n. 3, è sostituito dal seguente: ‘Art. 4. - Soggetto gestore delle operazioni.

1. La gestione delle operazioni di cui all’articolo 1 è svolta dall’Associazione regionale allevatori della Sicilia (A.R.A.S.), quale soggetto estraneo alla produzione, previa stipula di apposita convenzione con l’Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari sentito l’Assessorato regionale della salute.’.

3. L’articolo 5 della legge regionale 9 marzo 2005, n. 3, è sostituito dal seguente: ‘Art. 5. - Modalità di gestione.

1. L’A.R.A.S., nell’espletamento dell’incarico di gestione di cui all’articolo 4, provvede, mediante contratti con imprese autorizzate nel settore e riconosciute dall’Assessorato regionale della salute ai sensi della vigente normativa comunitaria, individuate mediante procedure ad evidenza pubblica, ad assicurare la raccolta, il trasporto, il deposito, la trasformazione, il coincenerimento o l’incenerimento dei sottoprodotti di origine animale, così come definiti dal Regolamento (CE) n. 1774/02 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002, pubblicato in g.u.c.e. L 273 del 10 ottobre 2002, e successive modifiche ed integrazioni, tenendo conto di eventuali vincoli sanitari. L’A.R.A.S. provvede inoltre a presentare all’Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari un rendiconto consuntivo annuale dell’attività di raccolta ed eliminazione delle carcasse di animali morti a giustificazione della spesa. I contributi ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, sono erogati per il tramite dell’A.R.A.S. L’aiuto erogato è interamente trasferito dall’A.R.A.S. agli allevatori sotto forma di rimborso parziale dei costi effettivamente sostenuti, secondo quanto definito all’articolo 2’.

4. Gli articoli 6 e 7 della legge regionale 9 marzo 2005, n. 3, sono abrogati.

 

     Art. 2. Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui agli articoli da 1 a 5 della legge regionale 9 marzo 2005, n. 3, come modificata dall’articolo 1, è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2010, la spesa complessiva di euro 200 migliaia, cui si provvede:

a) per l’importo di 60 migliaia di euro con le disponibilità dell’U.P.B. 10.2.1.3.4. - capitolo 144123 del bilancio della Regione, per l’esercizio finanziario medesimo;

b) per l’importo di 140 migliaia di euro, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.

 

CAPO II

Interventi per la prevenzione del randagismo

e per l’eliminazione delle carcasse di animali da compagnia

 

     Art. 3. Finanziamenti ai rifugi sanitari e prevenzione del randagismo

1. I finanziamenti di cui al comma 1 dell’articolo 98 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, sono erogati anche alle associazioni animaliste iscritte alla Sezione ‘B’ dell’Albo delle associazioni per la protezione degli animali, di cui all’articolo 19 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, secondo le disposizioni del decreto presidenziale 27 giugno 2002, n. 15, purché gestiscano da almeno due anni rifugi per animali nel territorio della Regione.

 

     Art. 4. Provvedimenti per l’eliminazione delle carcasse degli animali da compagnia

1. La Regione, al fine di prevenire danni all’ambiente e di tutelare la salute pubblica, favorisce e sostiene la realizzazione del servizio di ritiro, raccolta, trasporto ed eliminazione mediante incenerimento, delle carcasse degli animali da compagnia.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l’Assessore regionale per la salute, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio decreto un piano di ripartizione dei contributi da erogare ai comuni, in funzione della popolazione canina iscritta all’anagrafe di cui alla legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, che operino la raccolta e lo smaltimento delle carcasse degli animali in modo diretto o tramite imprese autorizzate nel settore, nonché la tariffa del servizio da aggiornare annualmente.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, a valere sui fondi previsti dall’articolo 76, comma 4, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, nell’esercizio finanziario 2010 è destinata la somma di 100 migliaia di euro.

 

CAPO III

Interventi in favore dei comuni in crisi finanziaria.

Disposizioni finali

 

     Art. 5.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).

 

     Art. 6. Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.