§ 3.6.18 - L.R. 11 luglio 1952, n. 28.
Ratifica del decreto legislativo presidenziale 26 febbraio 1952, n. 4, concernente: "Modifica dei limiti massimi della tassa comunale di escavazione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 cave e miniere
Data:11/07/1952
Numero:28


Sommario
Art. 1.      E' ratificato il decreto legislativo presidenziale 26 febbraio 1952, n. 4, concernente: "Modifica dei limiti massimi della tassa comunale di escavazione sulla pietra pomice dell'isola di Lipari".
Art. 2.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.


§ 3.6.18 - L.R. 11 luglio 1952, n. 28.

Ratifica del decreto legislativo presidenziale 26 febbraio 1952, n. 4, concernente: "Modifica dei limiti massimi della tassa comunale di escavazione sulla pietra pomice dell'isola di Lipari".

(G.U.R. 12 luglio 1952, n. 39).

 

Art. 1.

     E' ratificato il decreto legislativo presidenziale 26 febbraio 1952, n. 4, concernente: "Modifica dei limiti massimi della tassa comunale di escavazione sulla pietra pomice dell'isola di Lipari".

 

     Art. 2.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.