§ 3.5.6 - L.R. 15 luglio 1950, n. 57.
Norme in materia di bonifica.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 opere fondiarie
Data:15/07/1950
Numero:57


Sommario
Art. 1.      Rientrano nelle opere di miglioramento fondiario, sia agli effetti dell'applicazione delle norme per la bonifica integrale, approvate con R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, e successive [...]
Art. 2.      L'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, all'atto della concessione di opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e di sistemazione idraulico-forestale di bacini montani, compresi i [...]
Art. 3.      Nei casi previsti dall'art. 1 del D.L. 31 dicembre 1947, n. 1744, l'Assessore per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato regionale per la bonifica, prescrive che i proprietari, [...]
Art. 4.      (Omissis)
Art. 5.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.5.6 - L.R. 15 luglio 1950, n. 57.

Norme in materia di bonifica.

(G.U.R. 17 luglio 1950, n. 26).

 

Art. 1.

     Rientrano nelle opere di miglioramento fondiario, sia agli effetti dell'applicazione delle norme per la bonifica integrale, approvate con R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni, sia agli effetti delle disposizioni sul credito agrario di miglioramento:

     a) le opere edili, gli impianti ed attrezzature occorrenti per la conservazione, la lavorazione e la trasformazione dei prodotti agricoli ed armentizi e per l'allevamento ed il ricovero del bestiame, sempre che tali opere, impianti ed attrezzature siano di potenzialità non eccedente il fabbisogno dell'azienda agricola a cui debbono servire e si inseriscano nella struttura dell'azienda stessa in modo da formare, con gli altri fattori produttivi, un complesso organico unitario, nonché le opere, gli impianti ed il macchinario di cui all'art. 43 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215;

     b) la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento, il riattamento e l'attrezzatura, da parte di enti di colonizzazione e di cooperative agricole, compresi i consorzi agrari, di stabilimenti per la conservazione, lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli nonché - quando l'ente interessato si proponga la integrale utilizzazione dei prodotti stessi - per la conservazione, lavorazione e trasformazione dei relativi sottoprodotti.

     La rispondenza delle opere, impianti ed attrezzature, ai requisiti prescritti nella lettera a) del comma precedente, è giudicata, insindacabilmente, dall'ispettore compartimentale dell'agricoltura, salvo che il loro importo sia superiore al limite massimo di lire 5 milioni, nel qual caso, tale insindacabile giudizio è demandato, ai fini della concessione dei sussidi di cui alla legge di bonifica, all'Assessore per l'agricoltura e le foreste.

 

     Art. 2.

     L'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, all'atto della concessione di opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e di sistemazione idraulico-forestale di bacini montani, compresi i lavori di ripristino delle opere danneggiate o distrutte, per eventi bellici, quando la concessione sia fatta a consorzi di bonifica, enti di colonizzazione o, comunque, enti forniti di personalità giuridica, ha facoltà di corrispondere anticipatamente al concessionario una somma non superiore al 20 per cento dell'importo complessivo della concessione.

     La somma anticipata sarà recuperata sulla parte degli stati di avanzamento il cui ammontare ecceda i 7/10 dell'importo di concessione, quando i lavori sono a totale carico della Regione e i 6/10 quando essi sono a carico promiscuo della Regione e dei proprietari.

     L'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, all'atto della concessione delle opere di trasformazione o sistemazione delle trazzere, quando la concessione sia fatta ad enti forniti di personalità giuridica pubblica, purché dispongano di attrezzatura adeguata, ha la facoltà di corrispondere anticipatamente alla concessione una somma non superiore al 50% dell'importo complessivo della concessione.

     La somma anticipata sarà recuperata sulla parte degli stati di avanzamento, il cui ammontare ecceda i 4/10 dell'importo di concessione.

     Sono abrogati il primo ed il secondo comma dell'art. 8 della L.R. 28 luglio 1949, n. 39.

 

     Art. 3.

     Nei casi previsti dall'art. 1 del D.L. 31 dicembre 1947, n. 1744, l'Assessore per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato regionale per la bonifica, prescrive che i proprietari, obbligati alla trasformazione, diano garanzia della tempestiva esecuzione della stessa e dispone l'espropriazione, se le garanzie non siano considerate sufficienti.

 

     Art. 4.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 5.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Norma finanziaria.