§ 3.3.71 - L.R. 13 agosto 1979, n. 199.
Provvedimenti urgenti per la serricultura.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 agricoltura: interventi settoriali
Data:13/08/1979
Numero:199


Sommario
Art. 1.      Per le finalità previste dall'art. 1 della L.R. 16 agosto 1974, n. 37, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'esercizio finanziario 1979.
Art. 2.      Il contributo previsto dall'art. 3 della L.R. 16 agosto 1974, n. 37, è elevato a lire 400.
Art. 3.      L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere, nell'esercizio finanziario 1980, in favore delle cooperative, nonché delle associazioni di produttori riconosciute [...]
Art. 4.      Per l'istituzione della sezione operativa per la serricoltura dell'unità polivalente di sperimentazione e di ricerca applicata prevista dal terzo comma dell'art. 3 della L.R. 20 aprile 1976, n. [...]
Art. 5.      L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere, nell'esercizio finanziario 1980, in favore dei Comuni interessati alla serricoltura, contributi nella misura del [...]
Art. 6.      Allo scopo di provvedere al completamento delle strutture commerciali specializzate finanziate con l'art. 6 della L.R. 10 agosto 1978, n. 34, si provvederà con apposito stanziamento da [...]
Art. 7.      Per la concessione dei contributi di cui agli artt. 1 e 2 della presente legge si applicano le modalità previste dagli artt. 4 e 5 della L.R. 16 agosto 1974, n. 37.
Art. 8.      All'onere di lire 9.000 milioni a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1979, derivante dall'applicazione degli artt. 1 e 2 della presente legge, si provvede con [...]


§ 3.3.71 - L.R. 13 agosto 1979, n. 199.

Provvedimenti urgenti per la serricultura.

(G.U.R. 14 agosto 1979, n. 36).

 

Art. 1.

     Per le finalità previste dall'art. 1 della L.R. 16 agosto 1974, n. 37, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'esercizio finanziario 1979.

 

     Art. 2.

     Il contributo previsto dall'art. 3 della L.R. 16 agosto 1974, n. 37, è elevato a lire 400.

     Il contributo di cui al precedente comma è elevato a lire 450 per i singoli coltivatori diretti e a lire 500 per le cooperative e le associazioni.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per l'esercizio finanziario 1979.

 

     Art. 3.

     L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere, nell'esercizio finanziario 1980, in favore delle cooperative, nonché delle associazioni di produttori riconosciute queste ultime ai sensi della L. 27 luglio 1967, n. 622, che hanno tra gli scopi sociali specificatamente la gestione in comune delle attrezzature, contributi in conto capitale nella misura del 70% per l'acquisto delle attrezzature necessarie per l'esecuzione delle operazioni di sterilizzazione e di difesa fitosanitaria concernenti le coltivazioni in serra.

 

     Art. 4.

     Per l'istituzione della sezione operativa per la serricoltura dell'unità polivalente di sperimentazione e di ricerca applicata prevista dal terzo comma dell'art. 3 della L.R. 20 aprile 1976, n. 36, è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l'esercizio finanziario 1980.

 

     Art. 5.

     L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere, nell'esercizio finanziario 1980, in favore dei Comuni interessati alla serricoltura, contributi nella misura del 100% della spesa necessaria per dare attuazione a programmi per la difesa e la tutela della salute dei lavoratori addetti alla serricoltura, predisposti in collaborazione con le istituzioni sanitarie ed ospedaliere pubbliche operanti nel territorio e con gli istituti scientifici delle Università siciliane che hanno stipulato le convenzioni per l'attuazione dei programmi di cui all'art. 35 della L.R. 20 aprile 1976, n. 36.

     I programmi anzidetti devono essere corredati del parere del medico provinciale.

     Il programma per la ripartizione territoriale dello stanziamento di cui al presente articolo è predisposto dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

 

     Art. 6.

     Allo scopo di provvedere al completamento delle strutture commerciali specializzate finanziate con l'art. 6 della L.R. 10 agosto 1978, n. 34, si provvederà con apposito stanziamento da determinarsi con il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario.

 

     Art. 7.

     Per la concessione dei contributi di cui agli artt. 1 e 2 della presente legge si applicano le modalità previste dagli artt. 4 e 5 della L.R. 16 agosto 1974, n. 37.

 

     Art. 8.

     All'onere di lire 9.000 milioni a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1979, derivante dall'applicazione degli artt. 1 e 2 della presente legge, si provvede con l'utilizzazione, in deroga alle disposizioni dell'art. 9, secondo comma, della L.R. 8 luglio 1977, n. 47, di parte dell'avanzo finanziario per l'esercizio 1978, accertato con il rendiconto generale consuntivo della Regione per l'anno 1978 parificato dalla Corte dei conti il 19 giugno 1979.

     L'onere di lire 700 milioni derivante dall'applicazione dell'art. 4 troverà riscontro, a termini dell'art. 1, quarto comma, della L.R. 8 luglio 1977, n. 47, nel bilancio pluriennale della Regione.

     A decorrere dall'esercizio finanziario 1980 gli stanziamenti di spesa derivanti dall'applicazione degli artt. 3, 5 e 6 della presente legge, saranno iscritti in bilancio in relazione a quanto previsto dall'art. 4, secondo comma, della L.R. 8 luglio 1977, n. 47.