§ 3.3.64 - L.R. 21 febbraio 1976, n. 4.
Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 16 agosto 1975, n. 56, e 6 giugno 1975, n. 44, recanti provvidenze in favore dei produttori di grano duro.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 agricoltura: interventi settoriali
Data:21/02/1976
Numero:4


Sommario
Art. 3. 
Art. 4.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.


§ 3.3.64 - L.R. 21 febbraio 1976, n. 4.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 16 agosto 1975, n. 56, e 6 giugno 1975, n. 44, recanti provvidenze in favore dei produttori di grano duro.

(G.U.R. 24 febbraio 1976, n. 10).

 

     Artt. 1. - 2. [1].

 

Art. 3. [2].

     Per le operazioni di ammasso volontario di grano duro relative al raccolto del 1975 previste dall'art. 1 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 44, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16, secondo comma, 17 e 20 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22.

 

     Art. 4.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Sostituiscono rispettivamente gli artt. 1 e 2 della L.R. 16 agosto 1975, n. 56.

[2] Vedi l'art. 41, comma 1, della L.R. 20 aprile 1976, n. 36.