Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.3 agricoltura: interventi settoriali |
Data: | 05/10/1965 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 3. Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1965, la spesa complessiva di lire 13 milioni, da prelevare dal cap. 607 del bilancio regionale. |
§ 3.3.45 - L.R. 5 ottobre 1965, n. 22.
Aggiunte e modifiche alla L. 26 luglio 1957, n. 43, concernente norme per la valorizzazione della manna.
(G.U.R. 6 ottobre 1965, n. 43).
Artt. 1. - 2.
(Omissis) [1].
Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1965, la spesa complessiva di lire 13 milioni, da prelevare dal cap. 607 del bilancio regionale.
Per gli esercizi successivi si provvederà con la legge di bilancio e le relative spese saranno iscritte nello stato di previsione della spesa, rubrica Assessorato agricoltura e foreste.
Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Modificano, rispettivamente, gli artt. 3 e 4