Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.2 agricoltura: interventi generali |
Data: | 24/10/1995 |
Numero: | 190 |
§ 3.2.107 - Circolare Ass. 24 ottobre 1995, n. 190/DR.
Attuazione del regime di aiuti agli investimenti nelle aziende agricole - Titolo IV, Regolamento CE n. 2328/91 e successive modifiche.
(G.U.R. 18 novembre 1995, n. 60).
PREMESSA
Il Regolamento CE n. 2328/91, modificato dal Regolamento n. 3669/93 e dal Regolamento n. 2843/94, prevede un regime di aiuti agli investimenti nelle aziende agricole.
Con la presente circolare vengono definite le modalità applicative degli artt. 5, 6, 7, 8, 9, 12 [1° comma] del Titolo IV del suddetto regolamento.
1 - Finalità e obiettivi del regime di aiuti
Com'è noto, le caratteristiche socio-economiche e strutturali di gran parte delle aziende agricole siciliane non favoriscono il raggiungimento di livelli di reddito soddisfacenti per gli agricoltori.
Infatti, le specifiche condizioni pedoclimatiche, orografiche ed infrastrutturali del territorio ostacolano un ottimale utilizzo delle superfici agricole.
Pertanto, un'azione finalizzata al miglioramento delle condizioni di vita, di lavoro e del reddito degli imprenditori assume particolare rilevanza nell'ambito regionale.
Per quanto concerne la tipologia degli interventi ammissibili, gli aiuti previsti dal regolamento dovranno riguardare investimenti relativi ad almeno una delle seguenti finalità:
a) miglioramento qualitativo delle produzioni;
b) riconversione dell'ordinamento produttivo in funzione dell'esigenze di mercato, da raggiungersi eventualmente anche attraverso l'introduzione di colture destinate ad uso non alimentare;
c) diversificazione delle attività imprenditoriali, da realizzarsi attraverso investimenti destinati ad attività artigianali connesse all'attività agricola, e/o alla trasformazione e vendita in azienda di prodotti ottenuti nella stessa, anche con riferimento al riattamento di fabbricati rurali e all'acquisto della necessaria attrezzatura;
d) adeguamento tecnico e strutturale dell'azienda, con conseguente riduzione dei costi di produzione ed eventuale introduzione di tecnologie finalizzate di risparmio energetico;
e) miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro degli operatori;
f) miglioramento delle condizioni d'igiene degli allevamenti zootecnici e rispetto delle norme previste per il benessere degli animali;
g) tutela e miglioramento dell'ambiente.
Inoltre, le suesposte tipologie d'investimento dovranno uniformarsi ad alcuni criteri di carattere generale.
In particolare, dovrà essere assicurata la coerenza con le linee d'indirizzo contenute negli atti generali di programmazione emanati dall'Amministrazione regionale e nei piani regionali di settore approvati, o in corso di approvazione, secondo quanto previsto dallo art. 15 della legge regionale n. 32/91.
Oltre a ciò, dovrà essere rispettata l'effettiva vocazionalità delle aree oggetto d'intervento e garantita l'osservanza della normativa in materia di ambiente.
Nei casi d'investimenti finalizzati alla realizzazione d'impianti di trasformazione delle produzioni aziendali, dovrà essere assicurato un elevato livello qualitativo del prodotto finale.
A riguardo, la potenzialità di lavorazione dovrà rigidamente essere connessa alla reale capacità produttiva aziendale.
2 - Beneficiari
2.1 - Possono accedere agli aiuti per gli investimenti di cui al punto 1 gli imprenditori agricoli che esercitano l'attività agricola a titolo principale, con priorità per coloro i quali siano titolari di impresa familiare ai sensi dell'art. 230 del C.C.
2.2 - Requisiti dell'imprenditore agricolo a titolo principale.
E' imprenditore agricolo a titolo principale la persona fisica in possesso dei seguenti requisiti:
a) reddito totale costituito da una quota pari o superiore al 50% derivante da redditi provenienti dalla attività agricola;
b) tempo di lavoro dedicato ad attività extraziendali, inferiore alla metà del tempo di lavoro totale (tempo di lavoro totale = 2.200 ore lavorative annue).
Le attestazioni di imprenditore agricolo a titolo principale, già rilasciate dai comuni secondo il disposto dell'art. 13 della
Tuttavia, dalla data di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, per la quantificazione dei redditi provenienti dall'azienda agricola, potrà essere considerato il reddito aziendale complessivo ricavato prima della realizzazione del piano e riportato al quadro 17 dello schema di cui allo allegato n. 2, sottoscritto dal richiedente e dal tecnico progettista.
Questo Assessorato provvederà ad operare i necessari controlli per verificare la rispondenza dei dati riportati nello schema suddetto e comunicherà il reddito agricolo accertato ai. comuni, i quali potranno rilasciare l'attestazione di imprenditore agricolo a titolo principale.
La modalità di accertamento del reddito agricolo, sulla base del bilancio aziendale o, in alternativa, della dichiarazione annuale dei redditi potrà essere prescelta dallo stesso imprenditore agricolo.
La quantificazione del reddito non proveniente dalla attività agricola dovrà avvenire sulla base dell'ultima dichiarazione dei redditi delle persone fisiche resa dal richiedente.
Successivamente verranno emanate ulteriori disposizioni ai comuni, per l'accertamento dei suddetti requisiti.
2.3 - Sono inoltre ammessi ad usufruire del regime di aiuti, anche gli imprenditori che, pur non essendo imprenditori agricoli a titolo principale, ricavano almeno il 50% del loro reddito totale da attività agricola, zootecnica, forestale, turistica o artigianale, oppure da attività di conservazione dello spazio naturale per le quali usufruiscono di sovvenzioni pubbliche. Tali attività devono essere svolte all'interno dell'azienda. In questo caso, la quota di reddito proveniente dall'attività agricola aziendale deve essere pari o superiore al 25% del reddito totale dell'imprenditore, fermo restando il requisito del tempo di lavoro di cui alla lettera b) del precedente punto 2.2.
2.4 - Ai fini dell'ammissibilità agli aiuti, sono equiparate agli imprenditori agricoli a titolo principale le associazioni e le società di persone costituite secondo il disposto dell'art. 2, punti 2) e 6) della legge regionale n. 13/86 e successive aggiunte e modifiche, nonché le cooperative agricole.
I suddetti organismi devono essere costituiti esclusivamente per la conduzione diretta di aziende agricole, inoltre almeno due terzi dei membri devono essere in possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 2.2 o 2.3.
Sono ammissibili agli aiuti anche le aziende agricole in forma di conduzione associata, in cui almeno due terzi dei membri risultino in possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 2.2 e 2.3.
3 - Condizioni di ammissibilità
3.1 - Per accedere al regime di aiuti, gli imprenditori agricoli individuati al punto 2 dovranno rispettare le seguenti condizioni:
a) presentare un piano di miglioramento materiale dell'azienda;
b) possedere una sufficiente capacità professionale;
c) impegnarsi a tenere una contabilità aziendale, almeno di tipo semplificato;
d) ricavare, al momento della presentazione del piano, un reddito da lavoro per unità lavorativa uomo (ULU) inferiore a 1,2 volte il reddito di riferimento;
e) conseguire, con la realizzazione del piano, un miglioramento duraturo della situazione tecnico-economica dell'azienda.
3.2 - Capacità professionale.
Il requisito della capacità professionale è riconosciuto al conduttore agricolo che, per un triennio continuativo riferito all'ultimo quinquennio, abbia esercitato abitualmente e personalmente attività agricola come capo azienda.
Detto requisito si presume, altresì, acquisito quando il richiedente sia in possesso di un titolo di studio di livello universitario nel campo agrario o veterinario o di diploma di scuola media superiore a carattere agrario, d'istituto professionale agrario o di altra scuola agraria equipollente. La capacità professionale è, inoltre, riconosciuta ai soggetti in possesso della qualifica di capo azienda, conseguita mediante specifico corso di formazione professionale effettuato secondo la normativa vigente.
3.3 - Contabilità aziendale.
Il beneficiario è obbligato a tenere una contabilità aziendale, almeno di tipo semplificato, per un periodo non inferiore a 5 anni.
A riguardo, l'imprenditore dovrà tenere i libri contabili delle entrate e delle uscite, i relativi documenti giustificativi anche in forma di autodichiarazione, ed elaborare annualmente un bilancio che descriva lo stato dell'attivo e del passivo dell'azienda. Le scritture contabili devono essere conservate in azienda, per un periodo di due anni dalla chiusura di ogni esercizio contabile.
3.4 - Reddito di riferimento.
Il reddito di riferimento è calcolato in base a quanto disciplinato dall'art. 4 del decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 12 settembre 1985.
La scrivente Direzione provvederà, per ogni esercizio finanziario, a comunicare agli Ispettorati provinciali agricoltura l'ammontare del reddito di riferimento.
4 - Presentazione delle domande e procedure
Le richieste di ammissione al regime di aiuti dovranno essere redatte sul modello di cui all'allegato 1.
Le domande inoltrate da titolari di imprese agricole a carattere familiare verranno esaminate con carattere di priorità.
Le procedure istruttorie utilizzabili, se non espressamente previste dalla presente circolare, sono individuate nelle medesime adottate per il finanziamento degli investimenti fondiari, previsti dalla normativa regionale in materia.
Per importi di progetto inferiori a lire cinquecento milioni la competenza istruttoria è affidata agli Ispettorati provinciali agricoltura (IPA), per importi superiori all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.
Nei casi di istanze già pervenute agli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione, fatte salve le procedure istruttorie già espletate, ai fini dell'attribuzione del numero di ordine cronologico dovrà essere ripresentata domanda secondo le modalità sopra precisate, a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana della presente circolare.
Alle richieste di ammissione al regime di aiuti dovrà essere allegata, oltre alla ordinaria documentazione prevista per il finanziamento degli investimenti fondiari regolamentati dalla normativa regionale vigente, la seguente documentazione:
a) piano di miglioramento materiale redatto da tecnico agricolo abilitato, nei limiti delle rispettive competenze, secondo lo schema riportato in allegato n. 2;
b) documentazione attestante il possesso della capacità professionale;
c) dichiarazione, sottoscritta dal richiedente nei termini di legge, dalla quale si evinca l'impegno alla tenuta della contabilità aziendale.
In particolare, il piano di miglioramento dovrà dimostrare che la realizzazione degli investimenti previsti produrrà un miglioramento duraturo della situazione aziendale, sia dal punto di vista tecnico che economico.
Inoltre, dovrà essere dimostrato che la realizzazione del piano è finalizzata a un miglioramento delle condizioni di commercializzazione dei prodotti aziendali.
A tal fine, dovranno essere analizzate le caratteristiche della domanda e dell'offerta dei presumibili mercati di sbocco.
Oltre al piano di miglioramento, anche i restanti elaborati progettuali dovranno essere redatti da tecnico agricolo abilitato, nei limiti delle rispettive competenze.
Nel caso di richieste finalizzate, anche parzialmente, all'ottenimento di agevolazioni creditizie, le istanze dovranno essere presentate anche all'istituto di credito prescelto.
Quest'ultimo provvederà ad inviare all'ufficio competente per l'istruttoria un parere preventivo inerente agli aspetti economico- finanziari dell'investimento, secondo quanto previsto dal protocollo d'intesa di cui all'art. 7 della
Nel caso in cui, per esclusiva mancanza di disponibilità finanziaria un piano non possa essere ammesso a finanziamento per due esercizi finanziari consecutivi, potranno essere richiesti aggiornamenti tecnici relativi all'ipotesi d'investimento.
5 - Regime d'aiuti - Limitazioni ed esclusioni
5.1 - Sono escluse dal regime di aiuti le spese per l'acquisto di:
- terreni;
- bestiame vivo suino, avicolo e di vitelli da macello.
5.2 - Sono inoltre esclusi gli investimenti che prevedono interventi:
- nel settore delle uova e del pollame, ad eccezione degli aiuti relativi alla protezione dell'ambiente, all'igiene degli allevamenti e al benessere degli animali, purché non si determini un aumento della capacità produttiva.
- nel settore della produzione lattiero-casearia proveniente da allevamenti bovini ove determinano un superamento del quantitativo di riferimento definito in base alla normativa vigente, tranne nel caso in cui «un quantitativo di riferimento supplementare» sia stato precedentemente accordato a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) del
In quest'ultimo caso sono ammessi a finanziamento piani di miglioramento materiale che ad investimenti ultimati rispettino le seguenti condizioni: il numero di vacche da latte sia inferiore o pari a 50 capi per ULU e 80 capi per azienda, ovvero non comporti un aumento di più del 15% delle vacche, nel caso in cui l'azienda disponga di un volume di lavoro superiore a 1,6 ULU.
Per gli organismi di cui al precedente punto 2,4, il massimale è elevato complessivamente a n. 200 vacche.
Tale limite massimo dovrà essere calcolato moltiplicando i valori ammissibili delle aziende singole socie per il numero delle stesse.
5.3 - Gli interventi nel settore della produzione suina, limitati in ogni caso ad allevamenti già esistenti, sono subordinati alle seguenti condizioni:
- a piano ultimato, il 35% degli alimenti consumati dai capi suini allevati deve essere prodotto in azienda;
- il piano non deve determinare un aumento della capacità complessiva della produzione suinicola;
- dovrà essere assicurato il rispetto della normativa vigente in materia di smaltimento di liquami suini.
5.4.- Gli investimenti nel settore della produzione di carni bovine, ad esclusione degli aiuti concessi per gli investimenti finalizzati alla protezione dell'ambiente, nonché all'igiene degli allevamenti e al benessere degli animali (purché non si determini un incremento della capacità produttiva), sono limitati agli allevamenti in cui la densità di bovini da carne non superi a piano ultimato, nel 1994, tre unità di bestiame adulto (UBA) per ettaro di superficie foraggera totale destinata all'alimentazione di tali bovini, 2,5 UBA a piano ultimato nel 1995 e 2 UBA a piano ultimato nel 1996. I massimali di 2,5 e 2 UBA per ettaro si applicano soltanto alle domande presentate dopo il 1° gennaio 1994.
5.5. - E' concesso un aiuto agli investimenti per il primo acquisto di bestiame da riproduzione, se previsto nel relativo piano di miglioramento.
5.6 - La concessione di aiuti agli investimenti, nel caso in cui riguardino tipologie di prodotti che non trovano sbocchi normali sui mercati, è limitata ai piani di miglioramento che non comportino un aumento delle produzioni.
5.7 - La concessione degli aiuti resta comunque subordinata e condizionata a quanto previsto dai piani regionali di settore, già predisposti o in via di elaborazione da parte dell'Amministrazione.
6 - Modalità di erogazione degli aiuti-importi massimi d'investimenti
6.1 - Gli imprenditori agricoli beneficiari possono optare per una delle seguenti modalità di erogazione degli aiuti:
- contributi in conto capitale;
- concorso nel pagamento degli interessi ed ammortamento differito.
Il contributo in conto capitale verrà calcolato in percentuale sul valore degli investimenti ammessi a finanziamento.
Nel caso in cui il beneficiario opti per il regime di aiuti erogato sotto forma di concorso nel pagamento degli interessi, dovranno essere adottate le procedure per la concessione dei mutui di cui all'art. 26 della legge regionale n. 13/86.
6.2 - La spesa massima ammissibile per la realizzazione delle opere previste nel piano di miglioramento è pari a 90.000 ECU per ULU, fino ad un massimo di 180.000 ECU per azienda.
Il calcolo delle ULU dovrà essere effettuato sulla base della situazione finale dell'azienda in seguito alla realizzazione del piano di miglioramento, così come riportata in conformità allo schema dell'allegato n. 2. Qualora il piano di miglioramento sia stato presentato da un organismo di cui al precedente punto 2.4, l'importo ammesso a finanziamento non dovrà superare 720.000 ECU.
Tale massimale dovrà essere calcolato, moltiplicando l'importo della spesa massima ammissibile delle aziende singole socie per il numero delle stesse.
6.3 - Il numero massimo di piani, che possono essere presentati ed approvati per beneficiario nell'arco di sei anni, è pari a tre, per un volume complessivo d'investimenti non superiore a quanto indicato al paragrafo precedente. Anche dopo la realizzazione del primo piano di miglioramento, l'imprenditore agricolo richiedente dovrà soddisfare le condizioni previste al punto 3.
7 - Importo degli aiuti
7.1 - L'importo degli aiuti di cui al punto 6 è calcolato in percentuale sul valore degli investimenti ammessi.
Considerato l'elevato livello dei tassi d'interesse applicati alle operazioni di credito agrario, dalla data di emanazione della presente circolare fino al 31 dicembre 1997, le suddette percentuali sono così individuate.
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in zone |
svantaggiate |
(ai sensi della in altre zone |
direttiva |
C.E.E. n. 268/75) |
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- sulla spesa ammessa per opere 55% 45% |
e/o beni immobili |
- sulla spesa ammessa per altri 40% 30% |
tipi d'investimenti |
Nel caso in cui il beneficiario del regime di aiuti sia un giovane agricoltore di età inferiore a 40 anni in possesso, prima della definizione, della procedura istruttoria della qualifica professionale di cui al punto 4 della
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in zone svantaggiate in altre zone |
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- sulla spesa per opere e/o 66,25% 53,75% |
beni immobili |
- sulla spesa per altri tipi 47,50% 35% |
di investimenti |
Se i soggetti beneficiari sono gli organismi di cui al precedente punto 2.4, la maggiorazione del livello di aiuto in favore dei giovani agricoltori sopra individuati è applicabile esclusivamente se gli stessi rappresentano almeno due terzi dei soci totali.
In tal caso, il superiore livello di aiuto è applicabile all'intera spesa ammessa per la realizzazione del piano di miglioramento.
Per beni immobili, s'intendono tutte le categorie di opere che danno luogo ad investimenti stabili nella azienda agricola.
7.2 - Esclusivamente per gli investimenti concernenti la costruzione di fabbricati aziendali e le opere di miglioramento fondiario, a norma dell'art. 12, 1° comma del Reg. n. 2328/91 e dell'art. 4 della
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in zone svantaggiate in altre zone |
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60% 55% |
Per le predette categorie di aiuto si applicano le disposizioni di cui agli artt. 31 e 32 del Reg. n. 2328/91, in materia di ammissibilità al contributo comunitario.
8 - Pubblicità e informazione
Al fine di consentire un'adeguata attuazione degli interventi gli uffici periferici e gli enti in indirizzo, nonché i servizi di sviluppo di assistenza tecnica e divulgazione agricola, sono invitati ad attivarsi per dare adeguata diffusione alla presente circolare.
Allegati
(Omissis)