Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.2 agricoltura: interventi generali |
Data: | 17/02/1987 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. 1. Al fine di realizzare un confronto fra le forze politiche, sociali ed economiche sulle linee di fondo dell'azione pubblica regionale nel sistema agro-industriale in rapporto ai mutamenti [...] |
Art. 2. 1. Per gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 1, ivi compresi quelli per la consulenza tecnico-scientifica ai fini della predisposizione di studi e relazioni, è autorizzata, per [...] |
Art. 3. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. |
§ 3.2.60 - L.R. 17 febbraio 1987, n. 2.
Seconda Conferenza regionale dell'agricoltura.
(G.U.R. n. 8 del 21 febbraio 1987)
1. Al fine di realizzare un confronto fra le forze politiche, sociali ed economiche sulle linee di fondo dell'azione pubblica regionale nel sistema agro-industriale in rapporto ai mutamenti intervenuti a livello regionale, nazionale ed internazionale, la Regione Sicilia indice la seconda Conferenza regionale dell'agricoltura, da attuare entro il primo semestre 1987.
2. L'organizzazione della Conferenza è affidata all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.
1. Per gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 1, ivi compresi quelli per la consulenza tecnico-scientifica ai fini della predisposizione di studi e relazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1987, la spesa di lire 300 milioni, da iscrivere al capitolo 10151 del bilancio della Regione.
2. All'onere relativo si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1987; l'onere autorizzato trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto strategico «C»: Consolidamento ed ampliamento della base produttiva.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.