Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 2. sviluppo sociale |
Capitolo: | 2.12 celebrazioni e ricorrenze |
Data: | 23/07/1977 |
Numero: | 62 |
Sommario |
Art. 1. Il termine previsto dall'art. 4, secondo e sesto comma, della legge regionale 18 giugno 1977, n. 38, riguardante provvedimenti per la celebrazione del trentesimo anniversario dell'Autonomia, è [...] |
Art. 2. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. |
§ 2.12.13 - L.R. 23 luglio 1977, n. 62.
Proroga del termine previsto dall'art. 4 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 38, riguardante provvedimenti per la celebrazione del trentesimo anniversario dell'Autonomia.
(G.U.R. 27 luglio 1977, n. 34).
Il termine previsto dall'art. 4, secondo e sesto comma, della
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.