§ 35.2.9 - Legge 3 febbraio 1979, n. 34.
Vendita o permuta di immobili demaniali all'estero, acquisto e costruzione di immobili per le rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:35. Diplomazia e consolati
Capitolo:35.2 disciplina generale
Data:03/02/1979
Numero:34


Sommario
Art. 1.      E' autorizzata la vendita dei beni immobili disponibili di pertinenza del patrimonio dello Stato situati all'estero quando la loro conservazione al detto patrimonio [...]
Art. 2.      Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad acquistare, ristrutturare e costruire stabili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche o uffici consolari [...]
Art. 3.      I ricavi derivanti dalla vendita ed i conguagli attivi delle permute di cui al precedente art. 1 affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata
Art. 4.      Qualora ne risulti la convenienza economica in rapporto alla situazione del mercato locale degli immobili, e comunque per imprescindibili ragioni di servizio da [...]
Art. 5.      All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 4 della presente legge si provvede con una quota non eccedente il sesto dell'importo dei fondi disponibili sull'apposito [...]


§ 35.2.9 - Legge 3 febbraio 1979, n. 34.

Vendita o permuta di immobili demaniali all'estero, acquisto e costruzione di immobili per le rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari.

(G.U. 13 febbraio 1979, n. 43)

 

 

     Art. 1.

     E' autorizzata la vendita dei beni immobili disponibili di pertinenza del patrimonio dello Stato situati all'estero quando la loro conservazione al detto patrimonio risulti non conveniente e non risponda agli scopi per i quali gli immobili stessi vennero costruiti o acquistati.

     Essi verranno indicati con decreto da emanarsi dal Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro.

     L'alienazione degli immobili ha luogo mediante contratti da stipularsi anche a trattativa privata, qualunque sia il valore degli immobili.

     Qualora sussistano particolari ragioni di convenienza o di utilità, da indicarsi nel decreto di cui al secondo comma del presente articolo, i beni immobili disponibili di pertinenza dello Stato possono essere ceduti, alla pari ovvero con conguaglio a favore o a carico dell'erario, in permuta di altri beni immobili qualunque sia il loro valore.

     In deroga a quanto stabilito dagli articoli 7, primo comma, 9, terzo comma e 10, secondo comma, della legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, per i contratti di vendita di cui al precedente primo comma, si applica il disposto dell'art. 10, terzo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627.

 

          Art. 2.

     Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad acquistare, ristrutturare e costruire stabili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche o uffici consolari secondo le modalità di cui agli articoli 79, 80, 81 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

 

          Art. 3.

     I ricavi derivanti dalla vendita ed i conguagli attivi delle permute di cui al precedente art. 1 affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

     In relazione ai versamenti di cui al precedente comma, con decreti del Ministro del tesoro sono effettuate assegnazioni di fondi di pari ammontare, per i fini di cui all'art. 2, su apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1978 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari futuri, sui quali gravano altresì i conguagli passivi delle permute di cui al precedente art. 1.

 

          Art. 4.

     Qualora ne risulti la convenienza economica in rapporto alla situazione del mercato locale degli immobili, e comunque per imprescindibili ragioni di servizio da determinarsi di volta in volta con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, sono consentiti l'acquisto o la costruzione di alloggi di servizio per i dipendenti delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari.

     Il personale che fruisca di alloggi costruiti o acquistati ai sensi del comma precedente è tenuto a corrispondere all'Amministrazione degli affari esteri il canone di cui all'art. 84 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

 

          Art. 5.

     All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 4 della presente legge si provvede con una quota non eccedente il sesto dell'importo dei fondi disponibili sull'apposito capitolo di cui al precedente art. 3 per l'esercizio finanziario 1978 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari futuri.