§ 35.2.2 - R.D. 6 gennaio 1928, n. 113.
Approvazione del regolamento per gli immobili ed i mobili patrimoniali dello Stato adibiti ad uso delle Regie rappresentanze all'estero.


Settore:Normativa nazionale
Materia:35. Diplomazia e consolati
Capitolo:35.2 disciplina generale
Data:06/01/1928
Numero:113


Sommario
Articolo unico.      E' approvato l'unito regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, per l'uso degli immobili e dei mobili [...]
Art. 1.      Ogni Capo Missione ha l'obbligo di abitare la sede patrimoniale, ove esiste, e di tenerla sempre in signorile efficienza, adibendovi il numero di personale di servizio [...]
Art. 2.      Il Capo Missione ha in consegna l'immobile ed i mobili di proprietà dello Stato ed è responsabile dei danni ad essi arrecati per negligenza, per inosservanza delle norme [...]
Art. 3.      Il Ministero vigilerà all'esecuzione del presente regolamento mediante ispezioni saltuarie
Art. 4.      In ogni sede di proprietà dello Stato, o arredata anche in parte a cura e spese dello Stato, il Capo Missione sarà coadiuvato nella custodia e nella manutenzione [...]
Art. 5.      Ai fini dell'accertamento delle eventuali responsabilità ogni Capo Missione, nel prendere possesso della sede, procederà, con l'ausilio dell'intendente, alla [...]
Art. 6.      Quando per qualsiasi ragione il Capo Missione si allontani temporaneamente dalla sede, ha l'obbligo di designare persona di sua fiducia e verso di lui responsabile, che [...]
Art. 7.      In caso di contestazioni fra il Capo Missione assumente e quello cessante circa la consistenza e lo stato di manutenzione dei beni demaniali, il Ministero deciderà, [...]
Art. 8.      In caso di morte del Capo Missione spetti agli eredi di procedere alla ricognizione e alla firma del verbale di cui ai precedenti articoli 5 e 6. Gli eredi potranno [...]
Art. 9.      La pulizia ordinaria ed una semestrale straordinaria per ogni vano senza esclusioni, nonchè il normale mantenimento degli impianti di riscaldamento, idraulici, igienici [...]
Art. 10.      Il mobilio nelle sedi patrimoniali sarà fornito dallo Stato. I Capi Missione sono obbligati ad usarlo, e a curarne la buona conservazione
Art. 11.      E' fatto assoluto divieto di accantonare in magazzini, soffitte o cantine i mobili che per lungo uso abbiano bisogno di riparazione, poichè l'accurata manutenzione deve [...]
Art. 12.      Il Ministero rifiuterà il rimborso delle spese di rinnovazione o di riparazioni di qualsiasi mobile, tappeto o tenda che sia stato distrutto o danneggiato da animali, di [...]
Art. 13.      Il Capo Missione è tenuto alla lavatura semestrale delle cortine, alla battitura trimestrale dei tappeti, guide passatoie e simili, alla lavatura dei lampadari di [...]
Art. 14.      Il Ministero stabilirà per ciascuna sede la somma che annualmente potrà essere erogata, senza preventive autorizzazioni, per riparazioni di piccola manutenzione. Delle [...]
Art. 15.      Per gli eventuali lavori straordinari dovrà volta per volta chiedersi la preventiva autorizzazione del Ministero, indicando la spesa. Per perizie e preventivi, il Capo [...]
Art. 16.      I Capi Missione dovranno usare ogni possibile precauzione contro il pericolo dell'incendio, ed assicurarsi che esistano estintori idranti o altre provvidenze e che [...]
Art. 17.      In caso di danni derivanti da intemperie, incendio o da altra causa accidentale le spese di restauro saranno a carico del Ministero, semprechè non risulti provato che vi [...]
Art. 18.      Le spese per la pittura periodica esterna degli edifici ed infissi sono a carico del Ministero, e di regola non devono aver luogo più di una volta ogni quattro anni. [...]
Art. 19.      Sulle pareti tappezzate di stoffa - la cui durata è stabilita in 20 anni - è fatto divieto di attaccare quadri, fotografie, ecc. in aggiunta od in luogo di quelle [...]
Art. 20.      Il Ministero adotterà per ogni sede speciali disposizioni circa la cura ed il mantenimento in buono stato dei giardini esistenti. Tuttavia, vi contribuirà solo per il [...]
Art. 21.      E' assolutamente proibito di tagliare qualsiasi albero e di alterare comunque la sistemazione dei giardini senza previa autorizzazione
Art. 22.      Qualora in conseguenza di malattie infettive verificatesi nella sede occorra una disinfezione, il Capo Missione è tenuto a farla eseguire e per ottenere il rimborso [...]
Art. 23.      La destinazione dei locali adibiti ad uso delle Regie rappresentanze è determinata dal Ministero. Essa deve considerarsi fissa, e non può per qualsiasi motivo essere [...]
Art. 24.      Se qualche variazione o spostamento fosse avvenuto oltre quelli eventualmente autorizzati dal Ministero, il Capo Missione dovrà a proprie spese e sotto la propria [...]
Art. 25.      Il Ministero di regola non fornisce pentole, candelieri, vasi da fiori ed in genere articoli decorativi. I tappeti sono forniti dal Ministero solo per le scale e per gli [...]
Art. 26.      Nessuna sostituzione di mobilio, arredi, tendaggi, tappeti, ecc. sarà concessa se prima il Ministero non ne avrà accertata la necessità; ad ogni modo mai prima dei [...]
Art. 27.      Ad ogni sede di Regia rappresentanza diplomatica è assegnata la dotazione di biancheria stabilita dalla acclusa tabella II
Art. 28.      La durata e la diminuzione dei valori della biancheria da tavola di primo e secondo rango e dei tovaglioli relativi sono stabiliti ai numeri 6 e 7 dell'annessa tabella I
Art. 29.      Nel computo della durata dell'uso, la frazione di anno superiore a sei mesi verrà considerata come un anno intero, la frazione inferiore o eguale verrà trascurata
Art. 30.      Il normale consumo della biancheria, cioè un quarto di deprezzamento ogni tre o due anni secondo la classe di essa, è a carico dell'Amministrazione dello Stato; invece [...]
Art. 31.      I Capi Missione saranno ritenuti responsabili degli oggetti di biancheria smarriti o ridotti inservibili per incuria manifesta
Art. 32.      Scaduti i termini di durata stabiliti per l'uso normale, sarà disposta dal Ministero la ricognizione di tutti gli oggetti di biancheria, gli oggetti riconosciuti ancora [...]
Art. 33.      La surrogazione gratuita di detti oggetti di biancheria non potrà aver luogo se non dopo decorso dalla loro distribuzione il tempo stabilito per il loro consumo e cioè [...]
Art. 34.      Ad ogni sede di Regia rappresentanza diplomatica sono assegnate dotazioni di vasellame e di cristalleria, del tipo prescelto dal Regio Ministero affari esteri, secondo [...]
Art. 35.      Le Regie rappresentanze diplomatiche in sede patrimoniale avranno due tipi di dotazione di vasellame e di cristalleria: tipo di gala e tipo giornaliero
Art. 36.      Per quelle Regie rappresentanze nelle quali esistano anche dotazioni di vasellame e di cristalleria di tipo diverso da quello adottato dal Ministero, esse rimangono in [...]
Art. 37.      Le dotazioni di vasellame e di cristalleria verranno inscritte nell'inventario e distinte, a seconda dello stato in cui si trovano, in tre classi
Art. 38.      I prezzi d'inventario corrisponderanno per gli oggetti della 1 classe ai prezzi di acquisto e per quelli delle altre due classi a 3/4 ed a 1/2 rispettivamente dei prezzi [...]
Art. 39.      Il Ministero abbuona non oltre il 3% dei pezzi di vasellame di gala ed il 5 % delle cristallerie di gala rotti in un anno, rispetto al numero totale di oggetti della [...]
Art. 40.      Il Capo Missione farà eseguire dall'intendente al principio di ogni anno una verifica delle dotazioni di cristalleria e di vasellame, al fine di stabilire il [...]
Art. 41.      I servizi di vasellame e di cristalleria per domestici saranno composti in conformità delle tabelle III e IV
Art. 42.      Ad ogni Regia rappresentanza diplomatica verrà assegnata una dotazione di argenteria di tipo unico nella quantità massima stabilita dalla annessa tabella
Art. 43.      Il Capo Missione è responsabile degli eventuali smarrimenti dei pezzi, delle ammaccature e del deterioramento dell'argenteria derivante da incuria manifesta, salvo il [...]
Art. 44.      In caso di deterioramento o smarrimento delle argenterie, il Capo Missione e l'intendente hanno l'obbligo di riferirne immediatamente al Regio Ministero affari esteri
Art. 45.      Il Ministero non provvede a sue spese alle riparazioni delle argenterie ed al rinnovo se non nei casi in cui i danni o le perdite non siano in alcun modo addebitabili al [...]
Art. 46.      Ad ogni Regia rappresentanza diplomatica in sede patrimoniale verrà assegnata una dotazione di batteria da cucina la cui composizione non potrà eccedere i limiti [...]
Art. 47.      La durata degli oggetti in rame non potrà essere inferiore a 20 anni e la loro periodica stagnatura è a carico del Capo Missione il quale dovrà provvedervi quanto [...]
Art. 48.      Il Capo Missione è responsabile degli eventuali smarrimenti e deterioramenti degli oggetti componenti la batteria da cucina e le dotazioni per domestici
Art. 49.      L'assegnazione e la distribuzione degli oggetti di dotazione alle Regie rappresentanze all'estero sono effettuate secondo le tabelle allegate al presente regolamento ed [...]
Art. 50.      Non sarà dato corso a richieste di mobilio, dotazione tipo ed altro inoltrate al Ministero prima del tempo prescritto, se non verranno dimostrate le ragione di assoluta [...]
Art. 51.      Poichè il Regio Ministro non fornisce ai titolari delle Regie rappresentanze la biancheria personale da letto, da toletta e da cucina nonchè gli oggetti di cui all'art. [...]
Art. 52.      Occorrendo, per circostanze eccezionali, aumentare temporaneamente le dotazioni delle Regie rappresentanze all'estero, può essere concessa con autorizzazione [...]
Art. 53.      Il Ministero fornisce a suo carico le divise per gli uscieri e portieri, in servizio presso le Regie rappresentanze all'estero, secondo i figurini da esso approvati
Art. 54.      L'uso della divisa è obbligatorio nelle ore di servizio
Art. 55.      La divisa è estiva od invernale e per ogni stagione è composta dei seguenti indumenti
Art. 56.      I periodi di durata minima per ogni singolo indumento sono fissati come segue
Art. 57.  [1]
Art. 58.  [2]
Art. 59.  [3]
Art. 60.  [4]
Art. 61.  [5]
Art. 62.      L'intendente, come organo esecutivo del Capo Missione, ha l'obbligo dell'esatta e rigorosa tenuta degli inventari che dovranno dimostrare in ogni momento la consistenza [...]
Art. 63.      Presso ogni sede di rappresentanza diplomatica o consolare all'estero, arredata in tutto o in parte a spese dello Stato, devono esistere
Art. 64.      Ogni ambiente avrà un numero segnato nella pianta dello stabile e riportato su una parete dell'ambiente medesimo, in luogo riposto, e a tale numero si riferiranno le [...]
Art. 65.  [6]
Art. 66.      In ciascun mobile od aggetto è riportato il numero che ad esso è assegnato in inventario, e ciò mediate l'applicazione di targhette fatta secondo le norme seguenti
Art. 67.  [7]
Art. 68.      Le variazioni di valore, le rinnovazioni, diminuzioni, ecc. delle dotazioni di tipo saranno ordinate sempre dal Ministero che ne darà comunicazione, di volta in volta, [...]
Art. 69.      Gli inventari saranno riveduti ogni cinque anni. In occasione della revisione degli inventari l'intendente procederà alla svalutazione degli oggetti secondo la tabella [...]
Art. 70.      Gli oggetti mobili divenuti inservibili e la mobilia che non occorra ulteriormente possono essere alienati sul posto previo ordine del Ministero di concerto col [...]
Art. 71.      Il Ministero affari esteri conserverà in apposito libro tutti gli inventari delle Regie rappresentanze all'estero, avendo cura di iscrivervi le variazioni debitamente [...]
Art. 72.      Nelle sedi demaniali in cui siano disponibili alloggi per funzionari subordinati di carriera, l'assegnazione di detti alloggi verrà effettuata, a seconda dei gradi dei [...]
Art. 73.      Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili ai Consolati in quanto arredati in tutto od in parte a cura dello Stato, siano o non siano in sede demaniale
Art. 74.      Il presente regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni che riguardino la stessa materia
Art. 75.      Le eventuali modificazioni o sostituzioni delle annesse tabelle saranno fatte con decreto Ministeriale


§ 35.2.2 - R.D. 6 gennaio 1928, n. 113.

Approvazione del regolamento per gli immobili ed i mobili patrimoniali dello Stato adibiti ad uso delle Regie rappresentanze all'estero.

(G.U. 18 febbraio 1928, n. 41)

 

 

     Articolo unico.

     E' approvato l'unito regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, per l'uso degli immobili e dei mobili patrimoniali dello Stato adibiti ad uso delle Regie rappresentanze all'estero.

     Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Regolamento per gli immobili ed i mobili patrimoniali dello Stato adibiti ad uso delle Regie rappresentanze all'estero

 

Capitolo I

 

NORME GENERALI

 

          Art. 1.

     Ogni Capo Missione ha l'obbligo di abitare la sede patrimoniale, ove esiste, e di tenerla sempre in signorile efficienza, adibendovi il numero di personale di servizio che sarà indicato dal Ministero.

 

          Art. 2.

     Il Capo Missione ha in consegna l'immobile ed i mobili di proprietà dello Stato ed è responsabile dei danni ad essi arrecati per negligenza, per inosservanza delle norme del presente regolamento o comunque per uso improprio.

     All'atto dell'occupazione della sede il Capo Missione dovrà firmare e trasmettere al Ministero la dichiarazione, il cui testo figura nell'allegato n. 1.

     Il Capo Missione è responsabile non solo dei danni che cagiona per fatto proprio, ma anche per quelli che vengono arrecati col fatto delle persone di sua famiglia, dei suoi dipendenti ed ospiti.

 

          Art. 3.

     Il Ministero vigilerà all'esecuzione del presente regolamento mediante ispezioni saltuarie.

     L'incaricato di tali ispezioni prenderà nota di qualsiasi deficienza o negligenza nell'uso degli immobili e dei mobili di proprietà dello Stato, trasmettendo al Ministero le proposte per le necessarie riparazioni, per la sostituzione degli oggetti mancanti e per l'addebito delle relative spese a chi di ragione.

 

          Art. 4.

     In ogni sede di proprietà dello Stato, o arredata anche in parte a cura e spese dello Stato, il Capo Missione sarà coadiuvato nella custodia e nella manutenzione dell'immobile e dell'arredamento da un intendente scelto fra dipendenti funzionari. Sarà di regola prescelto a tale ufficio un funzionario di ruolo.

     L'intendente non assume responsabilità patrimoniali se non in dipendenza dei fatti a lui direttamente e personalmente imputabili.

     Egli è però soggetto a sanzioni disciplinari in caso di negligenza nel disimpegno delle mansioni affidategli.

     L'intendente vigila alla regolare conservazione di tutti i beni di proprietà dello Stato adibiti ad uso della Regia rappresentanza, prende all'uopo gli ordini dal Capo Missione e ne cura l'esecuzione, assume le opportune iniziative segnalando al suo Capo le eventuali deficienze e necessità, custodisce gli inventari e vi reca, quando occorre, le variazioni, conserva la raccolta di tutte le norme ed istruzioni concernenti i beni dati in uso alle Regie rappresentanze, procede alle periodiche ispezioni, redige le prescritte relazioni e attende a quant'altro gli impone il presente regolamento.

 

          Art. 5.

     Ai fini dell'accertamento delle eventuali responsabilità ogni Capo Missione, nel prendere possesso della sede, procederà, con l'ausilio dell'intendente, alla ricognizione della consistenza patrimoniale e dello stato di conservazione dell'immobile e dell'arredamento, sulla scorta degli inventari.

     In occasione di tale ricognizione sarà compilato un processo verbale, di cui tre esemplari saranno firmati dal Capo Missione assumente, dal Capo Missione cessante o dal suo fiduciario e dall'intendente. Dal processo verbale dovranno emergere le eventuali differenze fra le indicazioni dell'Inventario e le risultanze della ricognizione. Due esemplari di esso saranno inviati al Ministero entro 15 giorni dalla presa di possesso del Capo Missione, ed il terzo rimarrà agli atti presso l'intendente.

     Il mancato invio al Ministero di tale verbale entro il termine stabilito, sarà considerato come tacita ammissione della esattezza della consistenza e dello stato di conservazione dell'immobile e dei mobili quali risultano dal verbale compilato all'atto della presa di possesso del predecessore, dagli inventari e dalle eventuali variazioni in seguito apportatevi.

 

          Art. 6.

     Quando per qualsiasi ragione il Capo Missione si allontani temporaneamente dalla sede, ha l'obbligo di designare persona di sua fiducia e verso di lui responsabile, che si incarichi della custodia dei beni di proprietà dello Stato durante l'assenza e lo rappresenti, nel caso di mancato ritorno, nella ricognizione di cui all'articolo precedente.

     L'Incaricato d'affari ad interim, che durante l'assenza del Capo Missione assume soltanto l'ordinaria amministrazione degli affari in corso, non ha facoltà di usare degli appartamenti privati nè della sede e relative suppellettili, la cui custodia e manutenzione continua perciò a restare a carico del Capo Missione titolare. Tuttavia, il Ministero può in casi assolutamente eccezionali autorizzare l'Incaricato d'affari ad interim a servirsi dei soli locali di rappresentanza, e delle dotazioni assegnate alla Regia rappresentanza per un determinato periodo di tempo o per quanto è richiesto da particolari avvenimenti.

     In tal caso l'Incaricato d'affari ad interim ha la responsabilità della custodia e della manutenzione dei locali e degli oggetti affidatigli, la cui consegna e riconsegna devono effettuarsi brevi opportuni accordi col Capo Missione o con la persona di fiducia da questi nominata. La consegna e la riconsegna avranno luogo mediate processi verbali, che saranno redatti con l'assistenza dell'intendente alla Regia sede e inviati in copia al Ministero.

 

          Art. 7.

     In caso di contestazioni fra il Capo Missione assumente e quello cessante circa la consistenza e lo stato di manutenzione dei beni demaniali, il Ministero deciderà, sentito l'intendente, e procederà alla intimazione dei pagamenti che eventualmente si rendessero necessari in relazione ai danni ed alle responsabilità emergenti.

 

          Art. 8.

     In caso di morte del Capo Missione spetti agli eredi di procedere alla ricognizione e alla firma del verbale di cui ai precedenti articoli 5 e 6. Gli eredi potranno delegare persona di loro fiducia che all'uopo sarà munita di mandato speciale rilasciato per atto di notaio o di altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

     Se gli eredi non intervengono nè si fanno rappresentare, s'intenderà che essi accettano ad ogni effetto le risultanze del verbale redatto dal Capo Missione assumente.

 

          Art. 9.

     La pulizia ordinaria ed una semestrale straordinaria per ogni vano senza esclusioni, nonchè il normale mantenimento degli impianti di riscaldamento, idraulici, igienici e di illuminazione ecc. e quanto altro riguarda la normale conservazione degli ambienti interni dell'immobile sono devoluti alla cura ed alla responsabilità del Capo Missione, anche quando per qualsiasi regione egli non abiti nella sede. Il Capo Missione è anche tenuto a provvedere alla periodica inceratura o lavatura dei pavimenti ed al riscaldamento degli ambienti non abitati, ove la mancanza di esso possa arrecar danno all'immobile, ai mobili od ai vari impianti.

     Il normale mantenimento degli impianti comprende, oltre alla conservazione in efficienza la sostituzione delle lampadine elettriche e valvole bruciate o rotte, la spazzatura dei camini, delle cucine, caldaie, vasche e cisterne.

 

          Art. 10.

     Il mobilio nelle sedi patrimoniali sarà fornito dallo Stato. I Capi Missione sono obbligati ad usarlo, e a curarne la buona conservazione.

 

          Art. 11.

     E' fatto assoluto divieto di accantonare in magazzini, soffitte o cantine i mobili che per lungo uso abbiano bisogno di riparazione, poichè l'accurata manutenzione deve essere tale da evitare la dannosa diminuzione del valore dell'arredamento.

 

          Art. 12.

     Il Ministero rifiuterà il rimborso delle spese di rinnovazione o di riparazioni di qualsiasi mobile, tappeto o tenda che sia stato distrutto o danneggiato da animali, di proprietà del Capo Missione o delle persone per le quali egli è tenuto a rispondere.

 

          Art. 13.

     Il Capo Missione è tenuto alla lavatura semestrale delle cortine, alla battitura trimestrale dei tappeti, guide passatoie e simili, alla lavatura dei lampadari di cristallo, all'accordatura dei pianoforti, ecc. Egli è inoltre tenuto, al momento opportuno, a togliere dall'uso ed a riporre i tendaggi ed i tappeti, e a coprire con fodere appositamente fornite i mobili imbottiti, in modo da evitare deterioramenti o deperimenti.

     L'intendente ha il dovere di segnalare al Capo Missione quando occorrerà procedere all'effettuazione di tali operazioni.

     All'atto dell'abbandono della sede incombe al Capo Missione uscente la rifattura dei materassi e cuscini e la lavatura delle coperte da letto.

 

          Art. 14.

     Il Ministero stabilirà per ciascuna sede la somma che annualmente potrà essere erogata, senza preventive autorizzazioni, per riparazioni di piccola manutenzione. Delle spese fatte per questo titolo il Capo Missione dovrà rendere il conto documentato.

 

          Art. 15.

     Per gli eventuali lavori straordinari dovrà volta per volta chiedersi la preventiva autorizzazione del Ministero, indicando la spesa. Per perizie e preventivi, il Capo Missione si avvarrà dell'opera di un architetto (preferibilmente italiano) locale. Potrà tuttavia provvedere immediatamente ai lavori che eventualmente fossero richiesti di urgenza per la sicurezza dello stabile, dandone immediato telegrafico avviso al Ministero con l'indicazione della spesa prevedibile ed inviando poi i relativi progetti definitivi.

     Del collaudo dei lavori eseguiti sarà incaricato un tecnico possibilmente italiano, la cui scelta dovrà in precedenza essere approvata dal Ministero.

     Qualora il Capo Missione ordini riparazioni straordinarie senza autorizzazione preventiva, ed il Ministero non ritenga dimostrata la loro urgenza, non si farà luogo a rimborso.

 

          Art. 16.

     I Capi Missione dovranno usare ogni possibile precauzione contro il pericolo dell'incendio, ed assicurarsi che esistano estintori idranti o altre provvidenze e che queste siano esaminate e provate periodicamente in modo da garantire la loro efficienza.

 

          Art. 17.

     In caso di danni derivanti da intemperie, incendio o da altra causa accidentale le spese di restauro saranno a carico del Ministero, semprechè non risulti provato che vi fu difetto di cura o di precauzioni, in tale caso sarà responsabile il Capo Missione.

 

          Art. 18.

     Le spese per la pittura periodica esterna degli edifici ed infissi sono a carico del Ministero, e di regola non devono aver luogo più di una volta ogni quattro anni. All'interno le spese per la pittura e la verniciatura degli infissi e per la rinnovazione delle tappezzerie di carta non devono aver luogo più di una volta ogni sei anni. Se fatte entro minori intervalli di tempo, non saranno rimborsate dal Ministero a meno che siano state specialmente autorizzate per comprovata necessità.

 

          Art. 19.

     Sulle pareti tappezzate di stoffa - la cui durata è stabilita in 20 anni - è fatto divieto di attaccare quadri, fotografie, ecc. in aggiunta od in luogo di quelle esistenti, onde evitare macchie di scoloriture nei parati stessi.

     Nel caso di inosservanza sarà addebitato al responsabile l'intero costo della sostituzione della tappezzeria.

 

          Art. 20.

     Il Ministero adotterà per ogni sede speciali disposizioni circa la cura ed il mantenimento in buono stato dei giardini esistenti. Tuttavia, vi contribuirà solo per il personale, gli utensili da lavoro, le materie fertilizzanti ed anticrittogamiche, rimanendo a carico del Capo Missione ogni provvista di semi, bulbi, piante annuali.

 

          Art. 21.

     E' assolutamente proibito di tagliare qualsiasi albero e di alterare comunque la sistemazione dei giardini senza previa autorizzazione.

 

          Art. 22.

     Qualora in conseguenza di malattie infettive verificatesi nella sede occorra una disinfezione, il Capo Missione è tenuto a farla eseguire e per ottenere il rimborso delle relative spese deve trasmettere al Ministero un certificato medico che attesti l'effettuata disinfezione.

 

          Art. 23.

     La destinazione dei locali adibiti ad uso delle Regie rappresentanze è determinata dal Ministero. Essa deve considerarsi fissa, e non può per qualsiasi motivo essere modificata senza il preventivo consenso del Ministero.

     La stessa norma vale per quanto riguarda l'arredamento.

 

          Art. 24.

     Se qualche variazione o spostamento fosse avvenuto oltre quelli eventualmente autorizzati dal Ministero, il Capo Missione dovrà a proprie spese e sotto la propria responsabilità ridurre ogni cosa in pristino prima di eseguire la riconsegna.

     Ove ciò non sia stato possibile per l'immediata partenza del Capo Missione, egli vi farà provvedere dalla persona di sua fiducia delegata per la riconsegna.

 

 

Capitolo II

 

NORME CIRCA LA DOTAZIONE DEL MOBILIO E DI ALTRI ARREDI

 

          Art. 25.

     Il Ministero di regola non fornisce pentole, candelieri, vasi da fiori ed in genere articoli decorativi. I tappeti sono forniti dal Ministero solo per le scale e per gli ambienti di rappresentanza.

 

          Art. 26.

     Nessuna sostituzione di mobilio, arredi, tendaggi, tappeti, ecc. sarà concessa se prima il Ministero non ne avrà accertata la necessità; ad ogni modo mai prima dei termini stabiliti dalla tabella I.

     Per gli oggetti comunque riconosciuti fuori uso dal Ministero, questo darà le sue disposizioni o per il rinvio dei pezzi o per la vendita sul posto.

 

          Art. 27.

     Ad ogni sede di Regia rappresentanza diplomatica è assegnata la dotazione di biancheria stabilita dalla acclusa tabella II.

     Essa sarà inscritta e classificata negli inventari, a seconda dello stato in cui si trova e del tempo d'uso.

 

          Art. 28.

     La durata e la diminuzione dei valori della biancheria da tavola di primo e secondo rango e dei tovaglioli relativi sono stabiliti ai numeri 6 e 7 dell'annessa tabella I.

     In relazione a tale durata e diminuzione di valore per triennio o biennio, secondo che si tratti di biancheria di primo e secondo grado, gli oggetti di biancheria debbono essere ripartiti in 4 classi.

 

          Art. 29.

     Nel computo della durata dell'uso, la frazione di anno superiore a sei mesi verrà considerata come un anno intero, la frazione inferiore o eguale verrà trascurata.

 

 

          Art. 30.

     Il normale consumo della biancheria, cioè un quarto di deprezzamento ogni tre o due anni secondo la classe di essa, è a carico dell'Amministrazione dello Stato; invece le spese di conservazione, lavatura e rammendatura della biancheria sono a carico del Capo Missione.

 

          Art. 31.

     I Capi Missione saranno ritenuti responsabili degli oggetti di biancheria smarriti o ridotti inservibili per incuria manifesta.

 

          Art. 32.

     Scaduti i termini di durata stabiliti per l'uso normale, sarà disposta dal Ministero la ricognizione di tutti gli oggetti di biancheria, gli oggetti riconosciuti ancora usabili saranno assegnati alle varie classi secondo lo stato in cui si trovano.

 

          Art. 33.

     La surrogazione gratuita di detti oggetti di biancheria non potrà aver luogo se non dopo decorso dalla loro distribuzione il tempo stabilito per il loro consumo e cioè 12 od 8 anni se nuovi, 8 o 6 se a tre quarti di valore, 6 o 4 se a metà valore e 3 o 2 se ad un quarto di valore.

     Per ottenere la sostituzione nei casi ammessi dal presente regolamento gli oggetti dovranno essere presentati al Regio Ministero degli affari esteri per sostituzione, in condizioni da potersi individuare.

 

          Art. 34.

     Ad ogni sede di Regia rappresentanza diplomatica sono assegnate dotazioni di vasellame e di cristalleria, del tipo prescelto dal Regio Ministero affari esteri, secondo le annesse tabelle III e IV.

 

          Art. 35.

     Le Regie rappresentanze diplomatiche in sede patrimoniale avranno due tipi di dotazione di vasellame e di cristalleria: tipo di gala e tipo giornaliero.

     Per quanto riguarda le Regie rappresentanze diplomatiche in sede non patrimoniale, il Ministro deciderà caso per caso se e quali tipi di dotazioni siano da fornire.

 

          Art. 36.

     Per quelle Regie rappresentanze nelle quali esistano anche dotazioni di vasellame e di cristalleria di tipo diverso da quello adottato dal Ministero, esse rimangono in uso fino a normale consumazione secondo le disposizioni del presente regolamento.

 

          Art. 37.

     Le dotazioni di vasellame e di cristalleria verranno inscritte nell'inventario e distinte, a seconda dello stato in cui si trovano, in tre classi.

     In linea di massima si assegneranno alla prima classe gli oggetti in perfetto stato di conservazione, alla seconda classe quegli oggetti che presentano in punti non evidenti leggere venature e scabrosità tali da non potersi mantenere nella prima classe, anche se nuovi.

     Saranno assegnati alla terza classe quegli oggetti i cui difetti sono così appariscenti da richiedere che siano passati in uso dei domestici.

     I coefficienti percentuali di svalutazione annuale sono indicati nella tabella I annesse al presente regolamento.

 

          Art. 38.

     I prezzi d'inventario corrisponderanno per gli oggetti della 1 classe ai prezzi di acquisto e per quelli delle altre due classi a 3/4 ed a 1/2 rispettivamente dei prezzi medesimi.

 

          Art. 39.

     Il Ministero abbuona non oltre il 3% dei pezzi di vasellame di gala ed il 5 % delle cristallerie di gala rotti in un anno, rispetto al numero totale di oggetti della dotazione normale. Per i tipi giornalieri l'abbuono sarà del 6% per vasellame e dell'8% per le cristallerie.

     L'importo delle rotture eccedenti tale limite verrà addebitato al Capo Missione.

 

          Art. 40.

     Il Capo Missione farà eseguire dall'intendente al principio di ogni anno una verifica delle dotazioni di cristalleria e di vasellame, al fine di stabilire il quantitativo delle rotture verificatesi. Il risultato della verifica farà constare mediante processo verbale, di cui una copia sarà inviata al Ministero.

     In pari tempo provvederà alla classificazione nelle due classi inferiori degli oggetti deteriorati.

     Eseguite le verifiche e le classificazioni, il Capo Missione farà regolare richiesta al Ministero entro il mese di giugno di ogni anno, dei pezzi da sostituire a quelli mancanti o deteriorati affinchè le dotazioni siano sempre mantenute in completa efficienza.

 

          Art. 41.

     I servizi di vasellame e di cristalleria per domestici saranno composti in conformità delle tabelle III e IV.

     Entro i limiti ivi indicati la fornitura è a carico del Ministero che può autorizzarne l'acquisto sul posto. Per la conservazione e durata di detti servizi valgono le norme relative alla dotazione tipo giornaliero.

 

          Art. 42.

     Ad ogni Regia rappresentanza diplomatica verrà assegnata una dotazione di argenteria di tipo unico nella quantità massima stabilita dalla annessa tabella.

 

          Art. 43.

     Il Capo Missione è responsabile degli eventuali smarrimenti dei pezzi, delle ammaccature e del deterioramento dell'argenteria derivante da incuria manifesta, salvo il suo diritto di rivalsa contro chi di ragione.

 

          Art. 44.

     In caso di deterioramento o smarrimento delle argenterie, il Capo Missione e l'intendente hanno l'obbligo di riferirne immediatamente al Regio Ministero affari esteri.

 

          Art. 45.

     Il Ministero non provvede a sue spese alle riparazioni delle argenterie ed al rinnovo se non nei casi in cui i danni o le perdite non siano in alcun modo addebitabili al Capo Missione a norma dell'art. 43 del presente regolamento.

     Il Capo Missione al principio di ogni anno farà eseguire dall'intendente una verifica dell'argenteria e redigere uno speciale verbale, di cui un copia verrà inviata al Ministero non oltre la metà del mese di gennaio.

 

          Art. 46.

     Ad ogni Regia rappresentanza diplomatica in sede patrimoniale verrà assegnata una dotazione di batteria da cucina la cui composizione non potrà eccedere i limiti stabiliti dalle tabelle VI e VII.

     A tutte le Regie rappresentanze diplomatiche verranno assegnati i servizi di posateria e di caffetteria metallo per domestici, indicati nella tabella V.

 

          Art. 47.

     La durata degli oggetti in rame non potrà essere inferiore a 20 anni e la loro periodica stagnatura è a carico del Capo Missione il quale dovrà provvedervi quanto occorre e comunque ogni due anni.

 

          Art. 48.

     Il Capo Missione è responsabile degli eventuali smarrimenti e deterioramenti degli oggetti componenti la batteria da cucina e le dotazioni per domestici.

 

          Art. 49.

     L'assegnazione e la distribuzione degli oggetti di dotazione alle Regie rappresentanze all'estero sono effettuate secondo le tabelle allegate al presente regolamento ed in base a criteri stabiliti dalla Commissione permanente per l'acquisto e l'arredamento delle Regie sedi all'estero.

     L'uso delle dotazioni tipo è consentito esclusivamente al Capo Missione salvo il disposto dell'art. 6.

 

          Art. 50.

     Non sarà dato corso a richieste di mobilio, dotazione tipo ed altro inoltrate al Ministero prima del tempo prescritto, se non verranno dimostrate le ragione di assoluta indifferibilità delle richieste stesse.

 

          Art. 51.

     Poichè il Regio Ministro non fornisce ai titolari delle Regie rappresentanze la biancheria personale da letto, da toletta e da cucina nonchè gli oggetti di cui all'art. 25, ogni Capo Missione, in sede patrimoniale, ha diritto al rimborso delle spese di trasporto di tale biancheria e di tali oggetti: fino ad un massimo di peso di 1500 kg purchè non a bagaglio.

     Per i Capi Missione residenti in centri ove non esiste sede patrimoniale tale limite è portato ad un massimo di kg 2500.

 

          Art. 52.

     Occorrendo, per circostanze eccezionali, aumentare temporaneamente le dotazioni delle Regie rappresentanze all'estero, può essere concessa con autorizzazione ministeriale un'assegnazione suppletiva straordinaria di oggetti da considerarsi come dotazione temporanea.

     Cessati i motivi che determinano tale assegnazione straordinaria, gli oggetti dovranno essere restituiti al Ministero o alla sede della Regia rappresentanza vicina che li abbia forniti.

 

 

Capitolo III

 

USO DELLA DIVISA PER IL PERSONALE DI CUSTODIA E DI SERVIZIO

 

          Art. 53.

     Il Ministero fornisce a suo carico le divise per gli uscieri e portieri, in servizio presso le Regie rappresentanze all'estero, secondo i figurini da esso approvati.

     Per i domestici e per il rimanente personale di servizio le divise sono normalmente a carico del Capo Missione, il quale è tenuto a farle confezionarle sui modelli e con i colori adottati dal Ministero, salvo che, dal Ministero, sia autorizzato a farle confezionare sui modelli e con i colori gentilizi propri. Per le divise dei cavas, dragomanni e servi indigeni potranno adottarsi le foggie locali.

 

          Art. 54.

     L'uso della divisa è obbligatorio nelle ore di servizio.

 

          Art. 55.

     La divisa è estiva od invernale e per ogni stagione è composta dei seguenti indumenti:

     due paia di pantaloni;

     una giubba;

     un copricapo;

     Per la stagione invernale il Ministero fornisce anche un cappotto.

 

          Art. 56.

     I periodi di durata minima per ogni singolo indumento sono fissati come segue:

     pantaloni, giubba, copricapo: due anni;

     cappotto: tre anni.

     Nel caso che i predetti indumenti debbano essere rinnovati prima del termine stabilito, il Ministero addebiterà al Capo Missione una quota del loro valore proporzionale al periodo del mancato uso, a meno che il deterioramento sia avvenuto per ragioni non imputabili.

     La durata delle divise di gala, ove vengano fornite, è illimitata.

 

 

Capitolo IV

 

AUTOVETTURE

 

          Art. 57. [1]

 

          Art. 58. [2]

 

          Art. 59. [3]

 

          Art. 60. [4]

 

          Art. 61. [5]

 

 

Capitolo V

 

INVENTARI

 

          Art. 62.

     L'intendente, come organo esecutivo del Capo Missione, ha l'obbligo dell'esatta e rigorosa tenuta degli inventari che dovranno dimostrare in ogni momento la consistenza e lo stato delle dotazioni assegnate a ciascuna sede. Gli inventari sono distinti per:

     a) il mobilio, compresi stemmi, sigilli, bandiere, strumenti, argenteria, cristalleria, biancheria, vasellame, ecc., oggetti di corredo e vestiario del personale di servizio e di custodia ecc.;

     b) la biblioteca, compresi codici legali, collezioni di leggi e decreti, bollettini, ecc.

     Gli inventari e successive modificazioni sono sottoscritti dal Capo Missione per ogni effetto di legge.

 

          Art. 63.

     Presso ogni sede di rappresentanza diplomatica o consolare all'estero, arredata in tutto o in parte a spese dello Stato, devono esistere:

     a) l'inventario generale cronologico redatto sull'apposito Mod. A (allegato n. 2.) nel quale, in ordine rigorosamente progressivo di numero, sono segnati tutti i mobili ed oggetti esistenti, le successive assunzioni in carico e gli eventuali discarichi, le classificazioni, le dichiarazioni fuori uso, restituzioni al Ministro e vendite autorizzate;

     b) l'inventario particolare descritto (Mod. B, all. n. 3) comprendente gli stessi mobili ed oggetti raggruppati ambiente per ambiente.

 

          Art. 64.

     Ogni ambiente avrà un numero segnato nella pianta dello stabile e riportato su una parete dell'ambiente medesimo, in luogo riposto, e a tale numero si riferiranno le indicazioni di inventario.

     Della pianta dello stabile, debitamente particolareggiata e contenente l'indicazione del numero e della destinazione di ciascun vano, dovrà essere inviata una copia al Ministero.

     Un'altra copia in forma di carta murale o in cornice sarà collocata nell'ufficio dell'intendente della rispettiva sede.

 

          Art. 65. [6]

 

          Art. 66.

     In ciascun mobile od aggetto è riportato il numero che ad esso è assegnato in inventario, e ciò mediate l'applicazione di targhette fatta secondo le norme seguenti:

     a) per i quadri il numero sarà segnato sul rovescio della cornice o della tela, nell'angolo inferiore destro;

     b) per i mobili a destra, possibilmente sotto cornici od oggetti od anche internamente qualora lo richieda il valore e il tipo del mobile;

     c) per le sedie e i divani nella parte posteriore interna alla fascia di sostegno del sedile;

     d) per le drapperie, i tappeti, le guide, i tendaggi, i materassi, i cuscini, le coperte , ecc. sui rovesci, ad angolo e mediante riporto;

     e) per i soprammobili posteriormente o inferiormente;

     f) per i lampadari, le appliques, ecc., nella parte inferiore e in modo che l'estetica non ne sia danneggiata.

     Il valore da assegnarsi ai singoli oggetti e dotazioni corrisponderà al loro prezzo di acquisto ragguagliato alla lira-oro, salve però le detrazioni occasionate dall'uso o dal constatato deperimento o le eventuali sopravalutazioni che il Ministero crederà di disporre con provvedimento motivato.

     Le dotazioni tipo (e cioè quelle descritte nelle tabelle II a VII del presente regolamento) saranno inventariate ciascuna con un sol numero (da applicarsi, possibilmente, sulle cassette, custodie o involucri che le contengono) e per il loro valore complessivo, intendendosi composte di tutti i pezzi descritti nelle tabelle stesse.

 

          Art. 67. [7]

 

          Art. 68.

     Le variazioni di valore, le rinnovazioni, diminuzioni, ecc. delle dotazioni di tipo saranno ordinate sempre dal Ministero che ne darà comunicazione, di volta in volta, ai relativi Capi Missione.

 

          Art. 69.

     Gli inventari saranno riveduti ogni cinque anni. In occasione della revisione degli inventari l'intendente procederà alla svalutazione degli oggetti secondo la tabella di diminuzione dei valori delle varie categorie a cagione dell'uso, acclusa al presente regolamento. L'intendente è tenuto altresì a segnalare le ragioni di eventuali sopravalutazioni, ed il Capo Missione ne riferirà al Ministero con le proprie osservazioni.

     Entro i primi due mesi di ciascun anno, sarà inviata al Ministero, in duplice copia, una situazione riassuntiva di tutto il materiale mobile in uso nella sede.

 

          Art. 70.

     Gli oggetti mobili divenuti inservibili e la mobilia che non occorra ulteriormente possono essere alienati sul posto previo ordine del Ministero di concerto col Provveditorato generale dello Stato. Il ricavato della vendita degli oggetti alienati sarà versato all'Erario, con imputazione al corrispondente capitolo del bilancio generale delle entrate.

     Di ogni vendita si farà constare mediante variazione negli inventari.

 

          Art. 71.

     Il Ministero affari esteri conserverà in apposito libro tutti gli inventari delle Regie rappresentanze all'estero, avendo cura di iscrivervi le variazioni debitamente controllate ed eventualmente rettificate che volta per volta si rendessero necessarie e che ogni intendente ha l'obbligo di segnalare al Ministero con il Mod. C non più tardi di due mesi dal loro verificarsi.

 

 

Capitolo VI

 

ALLOGGI DI FUNZIONARI SUBORDINATI

 

          Art. 72.

     Nelle sedi demaniali in cui siano disponibili alloggi per funzionari subordinati di carriera, l'assegnazione di detti alloggi verrà effettuata, a seconda dei gradi dei funzionari stessi e della composizione delle rispettive famiglie, a giudizio discrezionale del Ministero, che fisserà anche la pigione da corrispondersi all'Erario, sentito i parere del Capo Missione.

     Agli utenti di tali alloggi si applicano tutte le norme del presente regolamento relative all'uso ed alla conservazione dei mobili e degli immobili, alle consegne e riconsegne ed alle eventuali responsabilità.

 

 

Capitolo VII

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 73.

     Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili ai Consolati in quanto arredati in tutto od in parte a cura dello Stato, siano o non siano in sede demaniale.

 

          Art. 74.

     Il presente regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni che riguardino la stessa materia.

 

          Art. 75.

     Le eventuali modificazioni o sostituzioni delle annesse tabelle saranno fatte con decreto Ministeriale.


[1]  Articolo abrogato dall'art. 8 del D.P.R. 23 aprile 1971, n. 687.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 8 del D.P.R. 23 aprile 1971, n. 687.

[3]  Articolo abrogato dall'art. 8 del D.P.R. 23 aprile 1971, n. 687.

[4]  Articolo abrogato dall'art. 8 del D.P.R. 23 aprile 1971, n. 687.

[5]  Articolo abrogato dall'art. 8 del D.P.R. 23 aprile 1971, n. 687.

[6]  Articolo abrogato dall'art. 15 del D.P.R. 22 marzo 2000, n. 120.

[7]  Articolo abrogato dall'art. 15 del D.P.R. 22 marzo 2000, n. 120.