Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 34. Difesa |
Capitolo: | 34.1 disciplina generale |
Data: | 28/11/2005 |
Numero: | 300 |
Sommario |
Art. 1. Definizioni |
Art. 2. Finalità e ambito di applicazione |
Art. 3. Tenuta del Registro e modalità d'iscrizione |
Art. 4. Requisiti delle navi e dei galleggianti per per l'iscrizione nel Registro |
Art. 5. Cancellazione dal Registro |
Art. 6. Condizioni di navigabilità delle navi e dei galleggianti |
Art. 7. Comando e controllo |
Art. 8. Regime giuridico delle navi e dei galleggianti |
Art. 9. Bandiera e distintivi |
Art. 10. Norma di rinvio |
§ 34.1.11 - D.P.R. 28 novembre 2005, n. 300. [1]
Regolamento concernente le modalità di istituzione e di gestione del registro delle navi e dei galleggianti in servizio governativo non commerciale delle amministrazioni dello Stato, previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2003, n. 321.
(G.U. 15 febbraio 2006, n. 38)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera b), della
Vista la
Visto il decreto del Ministro della difesa in data 26 gennaio 1998, e successive modificazioni, concernente la struttura ordinativa e competenze della Direzione generale degli armamenti navali del Ministero della difesa, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 6 aprile 1998;
Visto il
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Vista la
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Visto il
Visto il
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 2005;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 13 giugno 2005;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2005;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali e per la funzione pubblica;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «nave»: qualsiasi costruzione di proprietà esclusiva delle amministrazioni dello Stato, destinata al trasporto per acqua per lo svolgimento di attività d'istituto, ovvero della NATO ed affidata ad amministrazioni dello Stato a seguito di accordi internazionali, dotata di:
1) equipaggio non sottoposto all'ordinamento militare, imbarcato ed alloggiato di massima stabilmente a bordo;
2) dimensioni e caratteristiche per la navigazione autonoma sul mare, sui laghi, sui fiumi, sui canali e sulle altre acque interne;
3) un comandante espressamente designato;
b) «galleggiante»: qualsiasi mezzo navale mobile di proprietà delle amministrazioni dello Stato, privo di autonomi mezzi di propulsione e di governo, e dotato di personale imbarcato stabilmente a bordo, addetto alla condotta del mezzo;
c) «servizio governativo non commerciale»: l'impiego della nave e del galleggiante in attività d'istitutodelle amministrazioni dello Stato, alle quali sono attribuite competenze in materia di: pubblica sicurezza; protezione dagli incendi; protezione dell'ambiente marino; trasporto di mezzi e di personale per la pubblica utilità e per le esigenze dell'amministrazione penitenziaria intervento in caso di calamità; sperimentazione tecnologica e ricerca scientifica oceanografica od ambientale marina.
Art. 2. Finalità e ambito di applicazione
1. Il regolamento disciplina le modalità di istituzione, redazione e gestione presso il Ministero della difesa del Registro delle navi e galleggianti in servizio governativo non commerciale, rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, nel quale è iscritto il naviglio di proprietà delle amministrazioni dello Stato il cui personale non è sottoposto all'ordinamento militare.
Art. 3. Tenuta del Registro e modalità d'iscrizione
1. Presso la Direzione generale degli armamenti navali del Ministero della difesa, di seguito definita: «NAVARM», è tenuto, anche in via informatica, il Registro delle navi e galleggianti in servizio governativo non commerciale di cui all'articolo 2.
2. Il Registro, di cui al comma 1, è suddiviso in sezioni ripartite per navi e galleggianti, corrispondenti alle singole amministrazioni dello Stato che richiedono l'iscrizione.
3. L'iscrizione delle navi e dei galleggianti può essere effettuata per singolo naviglio o collettivamente per gruppi con caratteristiche identiche.
4. L'iscrizione nel Registro è effettuata su domanda dell'amministrazione dello Stato interessata. La domanda è corredata dei certificati degli enti tecnici competenti in materia di classificazione e certificazione delle navi secondo le vigenti disposizioni di legge. A conclusione dell'istruttoria da parte di NAVARM, per l'accertamento dei requisiti stabiliti dall'articolo 4, l'iscrizione è disposta con decreto del Ministero della difesa, nel quale è riportata l'indicazione dei dati identificativi del naviglio e del tipo di navigazione al quale è abilitato secondo la procedura di certificazione.
5. Il procedimento si conclude entro quattro mesi dalla data di ricezione della domanda di iscrizione, salva l'esigenza di ulteriore istruttoria, da esperirsi entro i due mesi successivi.
6. Ai fini dell'iscrizione nel Registro, sono richiesti i seguenti dati identificativi:
a) tipo e classe del naviglio, ove prevista;
b) tipo di abilitazione alla navigazione, secondo quanto previsto dall'articolo 302 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con
c) distintivo ottico;
d) nome dell'unità.
Art. 4. Requisiti delle navi e dei galleggianti per per l'iscrizione nel Registro
1. Ai fini dell'iscrizione nel Registro, le amministrazioni dello Stato interessate certificano che le navi ed i galleggianti di appartenenza abbiano i seguenti requisiti:
a) stato di navigabilità idoneo allo svolgimento delle attività alle quali sono destinati, da documentarsi con le certificazioni di cui all'articolo 6;
b) adeguato equipaggiamento per l'impiego, acquisito a cura delle amministrazioni dello Stato;
c) idoneità all'installazione di postazioni difensive fisse, qualora previsto dal rispettivo ordinamento;
d) idonea documentazione fornita dal cantiere di costruzione;
e) presenza a bordo di personale addetto al comando e di personale addetto alla condotta dell'unità e dei mezzi navali e di equipaggio, dotati dei requisiti e di titoli professionali marittimi previsti dal codice della navigazione e dal regolamento di attuazione per il personale marittimo iscritto nella gente di mare ed in possesso delle eventuali abilitazioni stabilite dalla normativa in materia di sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, con equiparazione al tipo di nave mercantile ed ai limiti di navigazione delle stesse secondo i quali variano le abilitazioni al comando.
2. Qualora gli ordinamenti delle amministrazioni dello Stato interessate non prevedano il possesso dei titoli professionali di cui al comma 1, lettera e), il naviglio deve avere a bordo personale in possesso di titoli equivalenti, conseguiti secondo le modalità disciplinate nell'ambito delle normative vigenti nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. A tale fine, le amministrazioni interessate, ove non già previsto dai rispettivi ordinamenti, determinano, con propri decreti, da adottarsi sentito il Ministero della difesa, gli istituti pubblici o privati di formazione abilitati al rilascio dei predetti titoli, le relative modalità di conseguimento da parte del personale interessato, la durata e le modalità di svolgimento dei corsi e degli esami finali finalizzati al rilascio dei titoli di cui al presente comma.
3. Ai fini dell'iscrizione di cui all'articolo 3, NAVARM ha facoltà di accertare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, mediante visita all'unità, previe intese con le amministrazioni interessate.
Art. 5. Cancellazione dal Registro
1. Il naviglio è cancellato dal Registro di NAVARM con decreto del Ministero della difesa su domanda delle amministrazioni dello Stato alle quali appartiene, nel caso di radiazione per perdita dei requisiti di iscrizione di cui all'articolo 4.
Art. 6. Condizioni di navigabilità delle navi e dei galleggianti
1. Prima dell'iscrizione del naviglio nel Registro, sono individuate con convenzione, da stipulare tra le amministrazioni dello Stato interessate, gli organi degli enti tecnici competenti in materia di classificazione e certificazione delle navi e NAVARM, le certificazioni rilasciate al naviglio di cui al regolamento inerenti: alla struttura degli scafi; alla galleggiabilità; alla stabilità e linea di massimo carico; agli organi di propulsione e di governo; alle condizioni di abitabilità e di igiene degli alloggi dell'equipaggio.
2. Gli adempimenti relativi al rilascio, al rinnovo, alla convalida ed alla proroga della validità delle certificazioni di cui al comma 1, sono a carico delle amministrazioni dello Stato interessate.
Art. 7. Comando e controllo
1. Le amministrazioni dello Stato alle quali appartiene il naviglio sono responsabili del controllo operativo e garantiscono che l'attività in mare avvenga in sicurezza, nel rispetto delle norme nazionali ed internazionali vigenti. Esse provvedono, altresì, a chiedere al Ministero degli affari esteri, in caso di attività navale all'estero, l'autorizzazione del Paese di sosta secondo la vigente normativa.
Art. 8. Regime giuridico delle navi e dei galleggianti
1. Le unità ed i galleggianti, iscritti nel Registro, acquisiscono lo status di nave in servizio governativo non commerciale, nonchè le immunità ed i privilegi riconosciuti dagli articoli 32, 96 e 236 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982, e ratificata con
2. Lo status di nave in servizio governativo non commerciale di cui al comma 1 viene perso all'atto della cancellazione dal Registro.
3. Le unità ed i galleggianti iscritti nel Registro sono assicurati da parte delle amministrazioni dello Stato di appartenenza contro i rischi derivanti da danni, lesioni, incidenti causati a terzi ed all'equipaggio. Le polizze devono recare apposta clausola per l'esonero del Ministero della difesa da responsabilità per danni.
Art. 9. Bandiera e distintivi
1. Le unità ed i mezzi navali iscritti nel Registro inalberano la bandiera nazionale costituita dal tricolore italiano, caricato al centro della fascia bianca dell'emblema dello Stato, di cui al
2. Il naviglio, di cui al comma 1 può essere contraddistinto da eventuali distintivi speciali previsti dall'ordinamento delle amministrazioni di appartenenza.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, con modalità da stabilirsi con decreti delle amministrazioni interessate, anche al naviglio in dotazione alle Forze di polizia non iscritto nel Registro.
Art. 10. Norma di rinvio
1. Per quanto non espressamente disciplinato dal regolamento, si rinvia alle norme del codice della navigazione ed al relativo regolamento di esecuzione, nonchè alle altre leggi speciali di settore.
Allegato 1
(Omissis)
[1] Abrogato dall'art. 2269 del