§ 33.1.27 - D.P.R. 26 giugno 1965, n. 958.
Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di patrimonio indisponibile della Regione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:33. Demanio e beni pubblici
Capitolo:33.1 demanio e beni pubblici
Data:26/06/1965
Numero:958


Sommario
Art. 1.      Le foreste di cui all'allegato "A" del presente decreto di proprietà dello Stato nel territorio regionale sono trasferite al patrimonio indisponibile della Regione, ai sensi dell'art. 55, n. 1, [...]
Art. 2.      Le miniere, le acque minerali e termali, le cave e torbiere di cui all'allegato "B" del presente decreto sono trasferite al patrimonio indisponibile della Regione con effetto dal 1° gennaio 1965.
Art. 3.      Qualora con legge dello Stato alcuni giacimenti minerari venissero dichiarati di interesse nazionale, si procederà, con successive norme d'attuazione a stabilire i limiti e le condizioni per [...]
Art. 4.      Gli elenchi descrittivi di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto costituiranno titolo per la trascrizione, per la voltura catastale e per l'intavolazione dei beni ivi compresi a favore [...]
Art. 5.      I beni di cui ai precedenti articoli sono trasferiti alla Regione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e con tutti gli oneri e pesi inerenti e con le loro pertinenze e arredi.
Art. 6.      L'Amministrazione regionale deve tener aggiornato l'inventario di tutti i beni patrimoniali, mobili ed immobili, nonché un elenco di tutti i titoli, carte e scritture relativi al patrimonio ed [...]
Art. 7.      Tutti gli atti, contratti, formalità ed adempimenti occorrenti per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto o tributo.
Art. 8.      Tutte le attribuzioni delle Amministrazioni centrali dello Stato e degli organi da esse dipendenti, in ordine ai beni anzidetti, sono esercitate dall'Amministrazione regionale.


§ 33.1.27 - D.P.R. 26 giugno 1965, n. 958.

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di patrimonio indisponibile della Regione.

(G.U. 13 agosto 1965, n. 202)

 

     Art. 1.

     Le foreste di cui all'allegato "A" del presente decreto di proprietà dello Stato nel territorio regionale sono trasferite al patrimonio indisponibile della Regione, ai sensi dell'art. 55, n. 1, dello Statuto, con effetto dal 1° gennaio 1965.

     Dalla stessa data la Regione succede allo Stato in tutti i rapporti relativi ai beni forestali esistenti nel territorio della Regione, esclusi quelli appartenenti all'Azienda patrimoni riuniti ex economali, nonché nella concessione di pertinenze idrauliche disposte in favore dell'Azienda statale foreste demaniali.

     L'Azienda autonoma delle foreste demaniali, entro un mese dalla entrata in vigore del presente decreto, trasmetterà un elenco descrittivo delle foreste oggetto di trasferimento al Presidente della Giunta regionale, il quale provvederà alla nomina dei delegati regionali che parteciperanno alla stesura dei verbali di consegna.

 

          Art. 2.

     Le miniere, le acque minerali e termali, le cave e torbiere di cui all'allegato "B" del presente decreto sono trasferite al patrimonio indisponibile della Regione con effetto dal 1° gennaio 1965.

     Dalla stessa data la Regione succede allo Stato in ogni rapporto relativo ai beni di cui all'art. 55, numeri 2 e 3, dello Statuto regionale.

     Le Intendenze di finanza operanti nella Regione, entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto, provvederanno a trasmettere elenchi descrittivi dei beni oggetto del trasferimento, compresi nel territorio della propria circoscrizione, al Ministero delle finanze e al Presidente della Giunta regionale, per le eventuali osservazioni.

     Entro 6 mesi dalla data di approvazione degli elenchi da parte del Ministro per le finanze, gli Uffici tecnici erariali operanti nella Regione provvederanno alla consegna di detti beni mediante appositi verbali da redigersi con l'intervento dei delegati delle rispettive Intendenze di finanza e della Regione.

     Gli esemplari dei verbali di cui sopra dovranno essere rimessi, sottoscritti da tutti gli intervenuti, al Ministero delle finanze, Direzione generale del demanio, alla Giunta regionale, nonché alle Intendenze di finanza competenti.

 

          Art. 3.

     Qualora con legge dello Stato alcuni giacimenti minerari venissero dichiarati di interesse nazionale, si procederà, con successive norme d'attuazione a stabilire i limiti e le condizioni per l'esercizio delle relative potestà regionali.

 

          Art. 4.

     Gli elenchi descrittivi di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto costituiranno titolo per la trascrizione, per la voltura catastale e per l'intavolazione dei beni ivi compresi a favore della Regione, che saranno effettuate a cura del Presidente della Giunta regionale.

 

          Art. 5.

     I beni di cui ai precedenti articoli sono trasferiti alla Regione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e con tutti gli oneri e pesi inerenti e con le loro pertinenze e arredi.

     I redditi derivanti dalla gestione di detti beni spettano alla Regione dalla data del 1° gennaio 1965.

 

          Art. 6.

     L'Amministrazione regionale deve tener aggiornato l'inventario di tutti i beni patrimoniali, mobili ed immobili, nonché un elenco di tutti i titoli, carte e scritture relativi al patrimonio ed alla sua amministrazione.

 

          Art. 7.

     Tutti gli atti, contratti, formalità ed adempimenti occorrenti per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto o tributo.

 

          Art. 8.

     Tutte le attribuzioni delle Amministrazioni centrali dello Stato e degli organi da esse dipendenti, in ordine ai beni anzidetti, sono esercitate dall'Amministrazione regionale.

 

 

ALLEGATO A

Elenco indicativo delle foreste da trasferire alla Regione Friuli-Venezia Giulia

 

     Udine: 1) F.D. Fusine Valromana in comune di Tarvisio;

     2) F.D. Prescudino in comune di Barcis;

     3) F.D. Cansiglio (parte orientale) in comuni di Budoia, Caneva e Polcenigo.

     Trieste: 1) FF.DD. Triestine in diversi Comuni.

     Gorizia: 1) Segheria demaniale di Gorizia in comune medesimo.

 

ALLEGATO B

Elenco indicativo dei beni patrimoniali indisponibili

(art. 55, numeri 2 e 3 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1)

da trasferire alla Regione Friuli-Venezia Giulia

 

     Gorizia: 1) "Terme Romane" in comune di Monfalcone.

     Trieste: - negativo.

     Udine: 1) "Fonte Pudia" in comune di Arta;

     2) "Sorgente Nuova" nei comuni di Malborghetto e Valbruna;

     3) "Barguet" in comune di Vito d'Asie;

     4) "Aupa" in comune di Maggio Udinese;

     5) Miniere patrimoniali di Cave del Predil in comune di Tarvisio.