§ 33.1.20 - D.Lgs. 11 marzo 1948, n. 409.
Sistemazione delle opere permanenti di protezione antiaerea già costruite direttamente dallo Stato o a mezzo di enti locali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:33. Demanio e beni pubblici
Capitolo:33.1 demanio e beni pubblici
Data:11/03/1948
Numero:409


Sommario
Art. 1.      Le opere permanenti di protezione antiaerea, già costruite dallo Stato direttamente o per mezzo di enti locali, sono dichiarate di pubblica utilità.
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6.      Durante le more delle procedure espropriative, di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, il Demanio dello Stato potrà svolgere gli atti necessari per la consegna alle Amministrazioni [...]
Art. 7.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana.


§ 33.1.20 - D.Lgs. 11 marzo 1948, n. 409. [1]

Sistemazione delle opere permanenti di protezione antiaerea già costruite direttamente dallo Stato o a mezzo di enti locali.

(G.U. 12 maggio 1948, n. 109)

 

     Art. 1.

     Le opere permanenti di protezione antiaerea, già costruite dallo Stato direttamente o per mezzo di enti locali, sono dichiarate di pubblica utilità.

 

          Art. 2. [2]

 

          Art. 3. [3]

     Per gli eventuali danni o diminuzioni di diritti derivanti dall'occupazione del sottosuolo si applicano le disposizioni del precedente art. 2.

 

          Art. 4. [4]

     Per l'applicazione delle norme di cui ai precedenti articoli 2 e 3 è autorizzata la spesa di lire trecento milioni da stanziarsi nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1967.

     All'onere di lire trecento milioni derivante dall'applicazione del presente decreto nell'esercizio finanziario 1967 si provvederà con una corrispondente riduzione del fondo iscritto nell'esercizio medesimo, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, destinato a sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 5. [5]

 

          Art. 6.

     Durante le more delle procedure espropriative, di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, il Demanio dello Stato potrà svolgere gli atti necessari per la consegna alle Amministrazioni comunali delle opere permanenti di cui trattasi.

 

          Art. 7.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana.

 


[1]  Ratificato dall'art. unico della L. 22 aprile 1953, n. 342. Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2]  Articolo sostituito dall'art. 1 della L. 2 dicembre 1967, n. 1231 ed abrogato dall'art. 58 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

[3]  Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 2 dicembre 1967, n. 1231.

[4]  Articolo così sostituito dall'art. 3 della L. 2 dicembre 1967, n. 1231.

[5]  Articolo abrogato dall'art. 58 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.