§ 32.1.34 - Legge 23 dicembre 1975, n. 721.
Modifiche delle leggi 18 aprile 1962, n. 168, e 17 giugno 1973, n. 444, concernenti la costruzione di edifici di culto.


Settore:Normativa nazionale
Materia:32. Culti e confessioni religiose
Capitolo:32.1 chiesa cattolica
Data:23/12/1975
Numero:721


Sommario
Art. 1.      I contributi costanti per 35 anni, previsti dall'art. 4 della legge 18 aprile 1962, n. 168, vengono concessi, a partire dall'esercizio finanziario 1975, nella misura del [...]
Art. 2.      Le misure del contributo stabilite nell'articolo precedente possono essere applicate anche nella ridistribuzione di eventuali somme iscritte nel bilancio di esercizi [...]
Art. 3.      Il limite di impegno relativo alla spesa in annualità, previsto dall'art. 5 della legge 17 giugno 1973, n. 444, che proroga fino all'esercizio finanziario 1978 le norme [...]


§ 32.1.34 - Legge 23 dicembre 1975, n. 721.

Modifiche delle leggi 18 aprile 1962, n. 168, e 17 giugno 1973, n. 444, concernenti la costruzione di edifici di culto.

(G.U. 5 gennaio 1976, n. 3)

 

 

     Art. 1.

     I contributi costanti per 35 anni, previsti dall'art. 4 della legge 18 aprile 1962, n. 168, vengono concessi, a partire dall'esercizio finanziario 1975, nella misura del 7% della spesa riconosciuta ammissibile.

     Per le opere da eseguire nelle zone nelle quali si applica la legge 10 agosto 1950, n. 646, la misura del contributo è elevata all'8%.

 

          Art. 2.

     Le misure del contributo stabilite nell'articolo precedente possono essere applicate anche nella ridistribuzione di eventuali somme iscritte nel bilancio di esercizi precedenti, resesi disponibili in seguito a revoche da parte del Ministero dei lavori pubblici o a rinunzie da parte degli ordinari diocesani.

 

          Art. 3.

     Il limite di impegno relativo alla spesa in annualità, previsto dall'art. 5 della legge 17 giugno 1973, n. 444, che proroga fino all'esercizio finanziario 1978 le norme di cui al capo II della legge 18 aprile 1962, n. 168, rimane invariato.