| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 32. Culti e confessioni religiose | 
| Capitolo: | 32.1 chiesa cattolica | 
| Data: | 27/05/1977 | 
| Numero: | 282 | 
| Sommario | 
| Art. unico. Il primo e secondo comma dell'art. 35 della legge 26 luglio 1974, n. 343, sono sostituiti dai seguenti: | 
§ 32.1.2B - Legge 27 maggio 1977, n. 282. [1]
Modifiche all'art. 35 della legge 26 luglio 1974, n. 343, recante norme sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua e degli assegni per spese di culto al clero.
(G.U. 11 giugno 1977, n. 158)
     Il primo e secondo comma dell'art. 35 della 
"Ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 78 del predetto testo unico, la revisione generale delle liquidazioni sarà effettuata entro dieci anni a partire dal 1° gennaio 1980 ed avrà ad oggetto le liquidazioni definitive.
In sede di tale revisione, l'accertamento del reddito beneficiario sarà effettuato con riferimento alla situazione economico-patrimoniale quale risulta dallo stato di fatto e di diritto del beneficio alla data del 1° gennaio 1982"
[1] Abrogata dall'art. 24 del