§ 31.1.79 - Legge 22 novembre 1967, n. 1176.
Modificazione della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, concernente misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:31. Criminalità organizzata
Capitolo:31.1 criminalità organizzata
Data:22/11/1967
Numero:1176


Sommario
Art. unico.      Il numero 4) del primo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è sostituito dal seguente:


§ 31.1.79 - Legge 22 novembre 1967, n. 1176.

Modificazione della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, concernente misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità.

(G.U. 16 dicembre 1967, n. 313)

 

     Art. unico.

     Il numero 4) del primo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è sostituito dal seguente:

     "4) coloro che, per il loro comportamento, siano ritenuti dediti a favorire o a sfruttare la prostituzione o la tratta delle donne o la corruzione dei minori, ad esercitare il contrabbando, ovvero a esercitare il traffico illecito di sostanze tossiche o stupefacenti o ad agevolarne dolosamente l'uso, o a gestire abitualmente bische clandestine, o infine ad esercitare abitualmente scommesse abusive nelle corse".