Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 31. Criminalità organizzata |
Capitolo: | 31.1 criminalità organizzata |
Data: | 22/11/1967 |
Numero: | 1176 |
Sommario |
Art. unico. Il numero 4) del primo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è sostituito dal seguente: |
§ 31.1.79 - Legge 22 novembre 1967, n. 1176.
Modificazione della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, concernente misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità.
(G.U. 16 dicembre 1967, n. 313)
Il numero 4) del primo comma dell'art. 1 della
"4) coloro che, per il loro comportamento, siano ritenuti dediti a favorire o a sfruttare la prostituzione o la tratta delle donne o la corruzione dei minori, ad esercitare il contrabbando, ovvero a esercitare il traffico illecito di sostanze tossiche o stupefacenti o ad agevolarne dolosamente l'uso, o a gestire abitualmente bische clandestine, o infine ad esercitare abitualmente scommesse abusive nelle corse".