| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 31. Criminalità organizzata | 
| Capitolo: | 31.1 criminalità organizzata | 
| Data: | 17/01/1994 | 
| Numero: | 47 | 
| Sommario | 
| Art. 1. 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo concernente nuove disposizioni in materia di [...] | 
| Art. 2. 1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1 della presente legge è adottato a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il [...] | 
| Art. 3. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 1 della presente legge e, comunque, decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, [...] | 
| Art. 4. 1. L'articolo 21 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, è abrogato. | 
| Art. 5. | 
§ 31.1.40 - L. 17 gennaio 1994, n. 47.
Delega al Governo per l'emanazione di nuove disposizioni in materia di comunicazioni e certificazioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575
[1].
(G.U. 25 gennaio 1994, n. 19).
Art. 1. 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo concernente nuove disposizioni in materia di comunicazioni e certificazioni di cui alla 
     a) riordinamento delle comunicazioni di cui all'articolo 10-bis della citata 
b) previsione che la trasmissione dei dati di cui alla lettera a) per via informatica o in più copie sia effettuata previo pagamento delle spese di riproduzione;
     c) individuazione dei casi in cui la pubblica amministrazione può adottare i provvedimenti o gli atti richiesti e può concludere i contratti e subcontratti sulla base di una dichiarazione dell'interessato avente i contenuti di cui all'articolo 10-sexies, comma 7, della citata 
     d) definizione dei limiti di valore oltre i quali le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui all'articolo 10 della citata 
     Art. 2. 1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1 della presente legge è adottato a norma dell'articolo 14 della 
     Art. 3. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 1 della presente legge e, comunque, decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, l'articolo 10- sexies della citata 
     Art. 4. 1. L'articolo 21 del 
[1] Per le disposizioni attuative della presente legge, vedi il 
[2] Articolo abrogato dall'art. 13 del