Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 31. Criminalità organizzata |
Capitolo: | 31.1 criminalità organizzata |
Data: | 14/06/1989 |
Numero: | 230 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. 1. Nel sesto comma dell'art. 3 bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, le parole: "Il provvedimento del tribunale vale come titolo esecutivo" sono soppresse |
Art. 6. |
Art. 7. 1. Le modalità da osservarsi per il deposito ed il prelievo delle somme, per la documentazione delle operazioni relative all'amministrazione e per il rendimento del conto da parte [...] |
Art. 8. 1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato, per l'art. 3, in lire 1.700 milioni per l'anno 1989 e lire 3.160 milioni per gli anni successivi, nonché, per gli [...] |
Art. 9. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...] |
§ 31.1.14 - D.L. 14 giugno 1989, n. 230. [1]
Disposizioni urgenti per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575.
(G.U. 15 giugno 1989, n. 138).
1. Nel sesto comma dell'art. 3 bis della
2. Nella
(Omissis).
1. Le modalità da osservarsi per il deposito ed il prelievo delle somme, per la documentazione delle operazioni relative all'amministrazione e per il rendimento del conto da parte dell'amministratore cessato dal suo ufficio, previsti dagli articoli 2 sexies, 2 septies e 2 octies della
2. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per quelli iniziati prima dell'emanazione del decreto di cui al comma 1 continuano ad osservarsi, per l'amministrazione dei beni sequestrati ai sensi della
3. In ogni caso le somme relative al sequestro previsto dalla
4. [7].
5. I provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa emessi nel corso o a seguito di procedimenti relativi all'applicazione di misure di prevenzione, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano a produrre gli effetti previsti dalle norme in atto precedentemente a tale data. Tuttavia, quando si tratti di provvedimenti di confisca, la destinazione dei beni, ove non sia già stata disposta con provvedimento dell'Amministrazione delle finanze anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, può aver luogo solo quando la confisca sia divenuta definitiva. La gestione dei beni anteriormente alla definitività del provvedimento è curata dall'intendente di finanza, che a tal fine nomina un amministratore, osservato quanto stabilito dai commi 3 e 4 dell'art. 2 sexies, della
6. Sono abrogati il secondo comma dell'art. 2 quater ed il primo e secondo comma dell'art. 2 quinquies della
1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato, per l'art. 3, in lire 1.700 milioni per l'anno 1989 e lire 3.160 milioni per gli anni successivi, nonché, per gli articoli 4 e 7, in lire 850 milioni per l'anno 1989 e lire 1.580 milioni per gli anni successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Revisione della normativa concernente i custodi dei beni sequestrati per misure antimafia. Riforma della giustizia minorile e ristrutturazione dei relativi servizi" [9].
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Articolo modificato dalla
[3] Articolo modificato dalla
[4] Inserisce l’art. 2 octies nella
[5] Articolo abrogato dall'art. 3 della
[6] Articolo abrogato dalla
[7] Comma abrogato dalla
[8] Comma così modificato dalla
[9] Comma così modificato dalla