§ 31.1.4 - L. 29 maggio 1982, n. 304.
Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:31. Criminalità organizzata
Capitolo:31.1 criminalità organizzata
Data:29/05/1982
Numero:304


Sommario
Art. 1.  Casi di non punibilità.
Art. 2.  Attenuante per i reati per finalità di terrorismo e di eversione in caso di dissociazione.
Art. 3.  Attenuanti per reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione in caso di collaborazione.
Art. 4.  Concorso di pene.
Art. 5.  Tentativo e delitti di attentato.
Art. 6.  Libertà provvisoria.
Art. 7.  Sospensione condizionale della pena.
Art. 8.  Liberazione condizionale.
Art. 9.  Revoca della liberazione condizionale.
Art. 10.  Decadenza dei benefici.
Art. 11.  Disposizione interpretativa.
Art. 12.  Limiti di applicabilità.
Art. 13.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 31.1.4 - L. 29 maggio 1982, n. 304.

Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale.

(G.U. 2 giugno 1982, n. 149).

 

Art. 1. Casi di non punibilità.

     Non sono punibili coloro che, dopo aver commesso, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, uno o più fra i reati previsti dagli articoli 270, 270 bis, 304, 305 e 306 del codice penale e, salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo e dal secondo comma dell'art. 5, non avendo concorso alla commissione di alcun reato connesso all'accordo, alla associazione o alla banda, prima della sentenza definitiva di condanna concernente i medesimi reati:

     a) disciolgono o, comunque, determinano lo scioglimento dell'associazione o della banda;

     b) recedono dall'accordo, si ritirano dall'associazione o dalla banda, ovvero si consegnano senza opporre resistenza o abbandonando le armi e forniscono in tutti i casi ogni informazione sulla struttura e sulla organizzazione della associazione o della banda.

     Non sono parimenti punibili coloro i quali impediscono comunque che sia compiuta l'esecuzione dei reati per cui la associazione o la banda è stata formata.

     Non sono altresì punibili:

     a) sussistendo le condizioni di cui al primo comma, coloro che hanno commesso i reati connessi concernenti armi, munizioni od esplosivi, fatta eccezione per le ipotesi di importazione, esportazione, rapina e furto, i reati di cui ai capi II, III e IV del titolo VII del libro II del codice penale, i reati di cui agli articoli 303 e 414 del codice penale, nonché il reato di cui all'art. 648 del codice penale avente per oggetto armi, munizioni, esplosivi, documenti;

     b) coloro che hanno commesso uno dei reati previsti dagli articoli 307, 378 e 379 del codice penale nei confronti di persona imputata di uno dei delitti indicati nel primo comma, se forniscono completa informazione sul favoreggiamento commesso.

     La non punibilità è dichiarata con sentenza del giudice del dibattimento, previo accertamento della non equivocità ed attualità della condotta di cui al primo e al secondo comma.

     Nei confronti di chi, avendo commesso uno dei reati previsti nel primo e nel terzo comma, prima che a suo carico sia stato emesso ordine o mandato di cattura o sia stato comunque iniziato procedimento penale, si presenti spontaneamente all'autorità di polizia o all'autorità giudiziaria e tenga uno dei comportamenti previsti dal primo e dal secondo comma, l'ordine o il mandato di cattura non deve essere emesso, ma possono essere imposti obblighi o divieti previsti dalla legge e ritenuti necessari per assicurare il controllo della condotta, la disponibilità alle richieste dell'autorità giudiziaria e la presenza al dibattimento. Se è violato anche uno solo degli obblighi o dei divieti, il pubblico ministero o il giudice emette l'ordine o il mandato di cattura.

     Non si applicano gli articoli 308 e 309 del codice penale.

 

     Art. 2. Attenuante per i reati per finalità di terrorismo e di eversione in caso di dissociazione.

     Salvo quanto disposto dall'art. 289 bis del codice penale, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da quindici a ventuno anni e le altre pene sono diminuite di un terzo, ma non possono superare, in ogni caso, i quindici anni per gli imputati di uno o più reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale i quali, tenendo, prima della sentenza definitiva di condanna, uno dei comportamenti previsti dall'art. 1, commi primo e secondo, rendano, in qualsiasi fase o grado del processo, piena confessione di tutti i reati commessi e si siano adoperati o si adoperino efficacemente durante il processo per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato o per impedire la commissione di reati connessi a norma del n. 2 dell'art. 61 del codice penale.

     Quando ricorrono le circostanze di cui al precedente comma non si applica l'aggravante di cui all'art. 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15.

 

     Art. 3. Attenuanti per reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione in caso di collaborazione.

     Salvo quanto disposto dall'art. 289 bis del codice penale, per i reati commessi per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordinamento costituzionale la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dieci a dodici anni e le altre pene sono diminuite della metà, ma non possono superare, in ogni caso, i dieci anni, nei confronti dell'imputato che, prima della sentenza definitiva di condanna, tiene uno dei comportamenti previsti dall'art. 1, primo e secondo comma, rende piena confessione di tutti i reati commessi e aiuta l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per la individuazione o la cattura di uno o più autori di reati commessi per la medesima finalità ovvero fornisce comunque elementi di prova rilevanti per la esatta ricostruzione del fatto e la scoperta degli autori di esso.

     Quando i comportamenti previsti dal comma precedente sono di eccezionale rilevanza, le pene sopraindicate sono ridotte fino ad un terzo.

     Quando ricorrono le circostanze di cui ai precedenti commi non si applicano gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15.

 

     Art. 4. Concorso di pene.

     Quando contro la stessa persona sono state pronunciate più sentenze di condanna per reati diversi, per ciascuno dei quali siano state applicate le disposizioni degli articoli 2 e 3, non si applica l'art. 80 del codice penale e la pena da irrogare si determina aggiungendo alla pena più grave una pena pari alla quinta parte di ciascuna delle pene inflitte per gli altri reati fino ad un massimo complessivo di sedici anni nel caso in cui per tutti i reati è stata applicata una delle attenuanti previste dall'art. 3 e di ventidue anni negli altri casi.

     Per le pene accessorie si applica l'art. 79 del codice penale.

     Se le condanne sono state pronunciate da giudici diversi, provvede il pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato la condanna più grave o, in casi di pari gravità, presso il giudice che ha pronunciato l'ultima condanna.

     Si applicano il secondo, terzo e quarto comma dell'art. 582 del codice di procedura penale.

 

     Art. 5. Tentativo e delitti di attentato.

     Per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale non è punibile colui che, avendo compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere il delitto, volontariamente impedisce l'evento e fornisce comunque elementi di prova rilevanti per l'esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali concorrenti.

     Se il colpevole di uno dei delitti previsti dagli articoli 241, 276, 280, 283, 284, 285, 286, 289 e 295 del codice penale coopera efficacemente ad impedire l'evento cui gli atti da lui commessi sono diretti soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso.

     Quando il giudice fondatamente ritiene che ai sensi dei precedenti commi può essere dichiarata la non punibilità, non deve essere emesso l'ordine o il mandato di cattura nei confronti di chi si presenta spontaneamente all'autorità di polizia o all'autorità giudiziaria e può essere concessa la libertà provvisoria, anche in istruttoria. In entrambi i casi possono essere imposti gli obblighi o i divieti di cui al penultimo comma dell'art. 1.

     Non si applica l'art. 5 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15.

 

     Art. 6. Libertà provvisoria.

     Fuori dei casi previsti dall'art. 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, all'imputato di reato commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale al quale è stata riconosciuta l'attenuante di cui al secondo comma dell'art. 3 può essere concessa la libertà provvisoria con la sentenza di primo grado o anche successivamente quando, tenuto conto della sua personalità, anche desunta dalle modalità della condotta, nonché dal comportamento processuale, il giudice possa fondatamente ritenere che si asterrà dal commettere reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettività.

     L'imputato che ha ottenuto la libertà provvisoria ai sensi del comma precedente può ottenere lo stesso beneficio in relazione ad altri reati per i quali sia pendente separato procedimento. Se è stata già emessa sentenza di condanna, la libertà provvisoria può essere concessa solo se l'imputato tiene uno dei comportamenti previsti dall'art. 3. Sulla concessione della libertà provvisoria decide il giudice competente per il procedimento.

     Agli imputati dei reati indicati nell'art. 1, la libertà provvisoria può essere concessa anche in istruttoria, quando il giudice, tenuto conto del comportamento processuale comprovante l'avvenuta dissociazione, ritenga fondatamente che possa essere dichiarata la non punibilità alle condizioni stabilite nel detto articolo.

 

     Art. 7. Sospensione condizionale della pena.

     Nei casi previsti dagli articoli 2 e 3, fermo restando quanto disposto dagli articoli 164, primo, secondo e terzo comma, 165, 166 e 168 del codice penale, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna a pena detentiva non superiore a quattro anni e sei mesi, se il reato è stato commesso dal minore degli anni diciotto, a quattro anni, se il reato è stato commesso da persona in età inferiore ad anni ventuno o superiore ad anni settanta, ed a tre anni e sei mesi in ogni altro caso ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alle dette pene detentive e convertita a norma di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore a quello sopra rispettivamente indicato, può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di dieci anni se la condanna è per delitto e di cinque anni se la condanna è per contravvenzione.

     La sospensione condizionale può essere concessa una seconda volta purché la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata nella condanna precedente, non superi i limiti indicati nel primo comma.

 

     Art. 8. Liberazione condizionale.

     In deroga alle disposizioni dell'art. 176 del codice penale, il condannato a pena detentiva per uno o più reati per i quali gli sia stata riconosciuta una delle circostanze attenuanti previste dagli articoli 2 e 3, che durante l'esecuzione della pena abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione condizionale se ha scontato metà della pena inflittagli.

     La disposizione di cui al comma precedente si applica anche se la condanna è intervenuta prima dell'entrata in vigore della presente legge e il condannato ha tenuto uno dei comportamenti previsti dall'art. 3.

     Per la concessione della liberazione condizionale di cui ai precedenti commi è competente la corte d'appello nel cui distretto è compreso il giudice che ha pronunciato l'ultima sentenza di condanna.

 

     Art. 9. Revoca della liberazione condizionale.

     La liberazione condizionale prevista dall'articolo precedente è revocata in ogni tempo se la persona liberata commette successivamente un delitto non colposo per il quale la legge prevede la pena della reclusione superiore nel massimo ai quattro anni ovvero se risulti che la liberazione condizionale è stata ottenuta a mezzo di dichiarazioni di cui sia stata giudizialmente accertata la falsità.

 

     Art. 10. Decadenza dei benefici.

     Quando risulta che le cause di non punibilità previste dagli articoli 1 e 5 e le attenuanti previste dagli articoli 2 e 3 sono state applicate per effetto di false o reticenti dichiarazioni è ammessa la revisione della sentenza a domanda del procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto la sentenza stessa è stata pronunciata, o del procuratore generale presso la Corte di cassazione, d'ufficio o su richiesta del Ministro di grazia e giustizia.

     Il giudice può infliggere una pena più grave per specie o quantità e revocare i benefici concessi.

     Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal capo III del titolo III del libro III del codice di procedura penale.

     Quando le circostanze di cui al primo comma emergono prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile, gli atti vengono trasmessi al pubblico ministero presso il giudice di primo grado, per la rinnovazione del giudizio.

 

     Art. 11. Disposizione interpretativa.

     All'espressione "eversione dell'ordine democratico" usata nelle disposizioni di legge precedenti alla presente, corrisponde, per ogni effetto giuridico, l'espressione "eversione dell'ordinamento costituzionale".

 

     Art. 12. Limiti di applicabilità.

     Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 10 si applicano solo ai reati che siano stati commessi o la cui permanenza sia iniziata entro il 31 gennaio 1982, purché i comportamenti cui è condizionata la loro applicazione vengano tenuti entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge [1].

 

     Art. 13.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Per un differimento del termine di cui al presente comma, vedi l’art. 1 del D.L. 1 ottobre 1982, n. 695.