Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 30. Credito |
Capitolo: | 30.11 disciplina generale |
Data: | 14/12/2010 |
Numero: | 218 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 |
Art. 2. Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 |
Art. 3. Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 |
Art. 4. Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 |
Art. 5. Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 |
Art. 6. Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 |
Art. 7. Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 |
Art. 8. Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 |
Art. 9. Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 |
Art. 10. Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 |
Art. 11. Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 |
Art. 12. Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 |
Art. 13. Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 |
Art. 14. Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 |
Art. 15. Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 |
Art. 16. Ulteriori modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 |
§ 30.11.33 - D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218.
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonchè modifiche del titolo IV del testo unico bancario (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.
(G.U. 18 dicembre 2010, n. 295)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la
Vista la
Vista la
Visto il
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 2010;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 dicembre 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modifiche all'articolo 1 del
1. All'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 122, comma 2, le parole: «il comma 5 e» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti: « , 125-septies».
2. All'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 123, comma I, le parole: «parte I» sono sostituite dalle seguenti: «parte II».
3. All'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 124, comma 4, le parole: «intenda procedere» sono sostituite dalle seguenti: «non intenda procedere».
4. All'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 125-octies, comma 3, le parole: «presente comma» sono sostituite dalle seguenti: « comma 2».
5. All'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 125-novies, comma 1, le parole: «Gli intermediari del credito indicano» sono sostituite dalle seguenti: «L'intermediario del credito indica».
6. All'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 126, la parola: «contraria» è sostituita dalla seguente: «contrarie».
Art. 2. Modifiche all'articolo 3 del
1. All'articolo 3, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. I finanziatori e gli intermediari del credito si adeguano alle disposizioni del presente Titolo entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni indicate al comma 2; fino alla scadenza di tale termine continuano ad applicarsi, nei rapporti con i finanziatori e gli intermediari del credito, le pertinenti disposizioni del Titolo VI e l'articolo 144 del
2. All'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:
«3-bis. Per assicurare il rispetto delle disposizioni del presente Titolo e della relativa disciplina attuativa, scaduto il termine indicato al comma precedente e fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del Titolo VI-bis del
Art. 3. Modifiche all'articolo 4 del
1. All'articolo 4, comma 2, capoverso articolo 117, i commi 5, 6 e 7 sono rinumerati, rispettivamente, come commi 6, 7 e 8. Conseguentemente, al comma 6, rinumerato come comma 7, le parole: «nullità indicate nel comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «nullità indicate nel comma 6»; il comma 5 è soppresso.
2. All'articolo 4, capoverso articolo 119, comma 4, ultimo periodo, la parola: «addebitate» è sostituita dalla seguente: «addebitati».
3. All'articolo 4, comma 2, capoverso articolo 120, il comma 1 è rinumerato come comma 01, il comma 1-bis come comma 1 e il comma 1-ter come comma 1-bis.
4. All'articolo 4, comma 3, capoverso articolo 127, il comma 1 è rinumerato come comma 01, il comma 1-bis come comma 02, il comma 2 come comma 1, il comma 3 come comma 1-bis, il comma 4 come comma 2 e il comma 5 come comma 3.
5. All'articolo 4, comma 4, capoverso articolo 144, comma 1, dopo le parole: «110 in relazione agli articoli 26 commi 2 e 3» la parola: «e» è soppressa.
6. All'articolo 4, comma 4, capoverso articolo 144, comma 3-bis, lettera a):
a) le parole: «117, commi 1, 4 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «117, commi 1, 2 e 4»; alla lettera b), le parole «117, comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «117, comma 8»;
b) le parole: «125-bis, commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «125-bis, commi 1, 2, 3 e 4, 125-octies, commi 2 e 3».
7. All'articolo 4, comma 4, capoverso articolo 144, comma 5-bis, la parola: «octies» è sostituita dalla seguente: «novies»; dopo le parole: «comma 4» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «primo periodo».
8. All'articolo 4. capoverso articolo 144, comma 7, le parole: «128-septies, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «128-decies, comma 2».
Art. 4. Modifiche all'articolo 6 del
1. All'articolo 6, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Sono abrogati:
a) l'articolo 10 del
b) gli articoli 7, 8, commi 1, 2, 3, 3-bis e 4, e 13, commi 8-sexies, 8-septies, 8-octies, 8-novies, 8-decies, 8-undecies, 8-quaterdecies del
c) l'articolo 2, comma 5-quater, del
d) l'articolo 2, commi 1 e 3, del
1-ter. Al
a) all'articolo 8, comma 4-bis, le parole: "al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 2 e 3, ultimo periodo, dell'articolo 120-quater del
b) all'articolo 8-bis, comma 1, le parole: "7, 8 e 13, commi da 8-sexies a 8-terdecies" sono soppresse e dopo le parole: "presente decreto" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e agli articoli 40-bis, 120-ter e 120-quater del
1-quater. All'articolo 2, comma 5-quinquies, del
2. All'articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le disposizioni contenute nel titolo II del presente decreto entrano in vigore il centoventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. Le disposizioni che a tale data risultano adottate dalle Autorità creditizie in base a norme modificate o sostituite dal titolo II rimangono in vigore in quanto compatibili.».
Art. 5. Modifiche all'articolo 8 del
1. All'articolo 8, comma 3, capoverso articolo 133, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:
«a-bis) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. La Banca d'Italia determina in via generale le ipotesi in cui, per l'esistenza di controlli amministrativi o in base a elementi di fatto, le parole o le locuzioni indicate nei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater possono essere utilizzate da soggetti diversi dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica, dagli istituti di pagamento e dagli intermediari finanziari."».
2. All'articolo 8, comma 8, capoverso articolo 140, sostituire le parole: «da € 5.000 a € 150.000» con le parole: «da euro 5.000 a euro 150.000».
3. All'articolo 8, comma 11, capoverso articolo 145-bis, comma 2, secondo periodo, le parole: «la cancelleria della Corte d'appello» sono sostituite dalle seguenti: «il Tribunale amministrativo regionale competente».
4. All'articolo 8, comma 11, capoverso articolo 145-bis, comma 3, dopo la parola: «sospensione», la parola: «della» è soppressa.
Art. 6. Modifiche all'articolo 9 del
1. All'articolo 9, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'articolo 3, comma 3, della
2. All'articolo 9, comma 8, capoverso articolo 199, comma 1, dopo le parole: «23 luglio», la parola: «1966» è sostituita dalla seguente: «1996».
Art. 7. Modifiche all'articolo 10 del
1. All'articolo 10 i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37 del
2. Fino alla scadenza del periodo indicato al comma 1 e comunque fino al completamento degli adempimenti di cui al comma 4, la Banca d'Italia continua a tenere l'elenco generale, l'elenco speciale e le sezioni separate previste dalle disposizioni del
3. L'iscrizione nell'albo e negli elenchi, ivi comprese le relative sezioni separate, previsti dalla nuova disciplina introdotta con il presente Titolo III è subordinata all'entrata in vigore delle disposizioni attuative nonchè, per gli elenchi, alla costituzione degli Organismi ivi previsti, se posteriore. Le Autorità competenti provvedono all'emanazione delle disposizioni attuative e alla costituzione degli Organismi al più tardi entro il 31 dicembre 2011.».
2. All'articolo 10, comma 4, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
«b) entro tre mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni attuative del presente Titolo III, gli intermediari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 107 del
c) almeno sei mesi prima della scadenza del termine indicato al comma 1, gli intermediari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 o in quello di cui all'articolo 107 del
3. All'articolo 10, il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono soppressi gli elenchi previsti dagli articoli 113 e 155, comma 5 del
4. All'articolo 10, il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Fino alla data di entrata di vigore delle disposizioni di attuazione del presente Titolo III, e, per i soggetti di cui ai commi 1 e 2, fino al completamento degli adempimenti di cui al comma 4, continuano ad applicarsi, salvo quanto previsto dai Titoli I e II del presente decreto legislativo, le norme del
5. All'articolo 10, dopo il comma 8, è inserito il seguente:
«8-bis. Fino alla data di entrata di vigore delle disposizioni di attuazione del presente Titolo III, l'articolo 106 del
6. All'Articolo 10, il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. A decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del presente Titolo III tutte le disposizioni legislative che fanno riferimento agli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 o 107 del
Art. 8. Modifiche all'articolo 11 del
1. All'articolo 11, comma 1, capoverso articolo 128-quater, comma 6, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
«Ai soggetti iscritti nella sezione speciale non si applicano il secondo periodo del comma 1 e il comma 4.».
2. All'articolo 11, comma 1, capoverso articolo 128-quater, comma 8, primo periodo, sono apportate le seguenti modifiche: le parole: «all'articolo 128-octies» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 128-undecies».
3. All'articolo 11, comma 1, capoverso articolo 128-quater, comma 8, secondo periodo, le parole: «all'esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «per l'esercizio».
4. All'articolo 11, comma 1, capoverso articolo 128-quater, comma 8, secondo periodo, la parola: «realizzati» è sostituita dalla seguente: «realizzato».
5. All'articolo 11, comma 1, capoverso articolo 128-quinquies, comma 1, lettera a), dopo la parola: «disciplina» le parole: «del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina» sono soppresse.
6. All'articolo 11, comma 1, capoverso articolo 128-sexies, comma 4, la parola: «alcune» è sostituita dalla seguente: «alcuna».
7. All'articolo 11, comma 1, capoverso 128-septies, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. La permanenza nell'elenco è subordinata, in aggiunta ai requisiti indicati al comma 1, all'esercizio effettivo dell'attività e all'aggiornamento professionale.».
8. All'articolo 11, comma 1, capoverso articolo 128-duodecies, comma 6, sostituire le parole: «del legale rappresentante» con le parole: «al legale rappresentante» e, prima della parola: «dipendenti», sostituire la parola: «dei» con la parola: «ai».
9. All'articolo 11, comma 1, capoverso articolo 128-quaterdecies, comma 1, dopo la parola: «gestione», è inserita la seguente: «dei».
Art. 9. Modifiche all'articolo 16 del
1. All'articolo 16, comma 2, le parole: «Ai sensi degli articoli 128-quater, comma 2, e 128-septies, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti «Ai sensi dell'articolo 128-septies comma 1,».
Art. 10. Modifiche all'articolo 19 del
1. All'articolo 19, comma 2, le parole: « , secondo procedure definite dallo Statuto,» sono soppresse.
2. All'articolo 19, comma 2, dopo le parole: «sono scelti», sopprimere la virgola.
Art. 11. Modifiche all'articolo 21 del
1. All'articolo 21, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g) accerta la sussistenza dei requisiti di professionalità ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e cura l'aggiornamento professionale degli iscritti;»;
b) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h) stabilisce gli standard dei corsi di formazione che le società di mediazione e gli agenti in attività finanziaria sono tenuti a svolgere nei confronti dei propri dipendenti, collaboratori o lavoratori autonomi;».
Art. 12. Modifiche all'articolo 23 del
1. All'articolo 23, comma 3, lettera b), numero 7), le parole: «il mediatore creditizio si avvale svolgimento della propria attività» sono sostituite dalle seguenti: «l'agente in attività finanziaria si avvale nello svolgimento della propria attività».
2. All'articolo 23, comma 4, lettera f), prima della parola: «svolgimento», sono inserite le seguenti: «nello».
3. All'articolo 23, comma 4, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
«f-bis) indirizzo della casella di posta elettronica certificata.».
4. L'articolo 23, comma 6, è sostituito dal seguente: «6. Gli iscritti negli elenchi comunicano entro dieci giorni all'Organismo ogni variazione degli elementi di cui ai commi 3 e 4.».
Art. 13. Modifiche all'articolo 26 del
1. All'articolo 26, comma 1, è anteposto il seguente:
«01. Le Autorità competenti provvedono all'emanazione delle disposizioni attuative del Titolo VI-bis del
2. All'articolo 26, comma 1:
a) le parole: «I soggetti già iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'albo dei mediatori creditizi previsto dall'articolo 16 della
b) le parole: «128-quinquies e 128-septies.» sono sostituite dalle seguenti: «128-quinquies, 128-septies e 128-quaterdecies.».
3. All'articolo 26, il comma 3, è sostituito dal seguente:
«3. Fino al 30 giugno 2011 o, se precedente, fino alla data di costituzione dell'Organismo, gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 17 della
4. All'articolo 26, comma 6, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».
Art. 14. Modifiche all'articolo 27 del
1. All'articolo 27, comma 1, lettera b), la parola: «19998» è sostituita dalla seguente: «1998».
2. All'articolo 27, comma 1, lettera e), le parole: « comma 7» sono sostituite dalle seguenti: « commi 6 e 7».
3. All'articolo 27 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Fino all'iscrizione nell'albo o negli elenchi previsti dai titoli III e IV del presente decreto ai soggetti iscritti negli elenchi di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, e all'articolo 26, comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni del
Art. 15. Modifiche all'articolo 28 del
1. All'articolo 28, comma 1, alinea, è sostituito dal seguente:
«1. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del Titolo VI-bis del
2. All'articolo 28 dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Ai soggetti indicati all'articolo 26, commi 1 e 3, le disposizioni di cui al comma 1 e le relative norme di attuazione continuano ad applicarsi anche nei 6 mesi successivi alla costituzione dell'Organismo ovvero, nel caso abbiano presentato istanza nei termini indicati dall'articolo 26, comma 1, fino alla data di iscrizione nei nuovi elenchi o di rigetto della domanda.
1-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3-bis, del presente decreto, fino alle date indicate ai commi 1 e 1-bis continuano ad applicarsi, nei casi previsti dalle disposizioni richiamate dal medesimo comma 1, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 144 del
3. All'articolo 28, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 1-bis e 1-ter, a decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si applicano gli articoli 128-quater, comma 5, e 128-novies, comma 4, del
Art. 16. Ulteriori modifiche al
1. Al
a) nelle premesse al decreto, nel quinto capoverso, la parola: «11» è sostituita dalla seguente: «10»;
b) all'articolo 7, capoverso articolo 111, comma 3, dopo le parole: «ausiliari di bilancio familiare», la parola: «e» è soppressa ed è sostituita dalla seguente: « , ».
2. All'articolo 14, comma 1, lettera a), prima della parola: «corso», è inserita la seguente: «un».
3. All'articolo 14, comma 1, lettera b), la parola: «ad» è sostituita dalla seguente: «di».
4. All'articolo 14, comma 1, lettera c), la parola: «indetta» è sostituita dalla seguente: «indetto».
5. All'articolo 16, comma 1, le parole: «128-quater, comma 2, e 128-quinquies, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «128-quinquies, comma 1, e 128-septies».
6. All'articolo 17, comma 2, dopo la parola: «promozione», sono inserite le seguenti: «per conto».
7. All'articolo 24, comma 4, dopo la parola: «finanziaria», sono inserite le seguenti: «e dei mediatori creditizi».
8. Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del
9. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.