§ 30.7.c - Legge 4 novembre 1951, n. 1317.
Modificazione dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1950, n. 910, concernente concessioni di finanziamenti per favorire la industrializzazione della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:30. Credito
Capitolo:30.7 credito industriale
Data:04/11/1951
Numero:1317


Sommario
Art. unico.      Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1950, n. 910, è modificato come segue


§ 30.7.c - Legge 4 novembre 1951, n. 1317.

Modificazione dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1950, n. 910, concernente concessioni di finanziamenti per favorire la industrializzazione della Provincia di Trento ed il reimpianto e la riattivazione delle aziende industriali già operanti nella Venezia Giulia e in Dalmazia.

(G.U. 12 dicembre 1951, n. 285).

 

 

     Art. unico.

     Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1950, n. 910, è modificato come segue:

     "Di tale somma una quota di quattro miliardi è riservata a favore di aziende industriali ed artigiane, o consorzi da esse formati, già operanti nella Venezia Giulia e in Dalmazia, che avendo cessata la loro attività nei suddetti territori in dipendenza di eventi bellici o post-bellici intendano reimpiantare e riattivare i loro stabilimenti nell'Italia meridionale ed insulare, di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, e all'art. 5, lettera a), della legge 29 dicembre 1948, n. 1482, o nelle zone industriali di Apuania e nei comuni di Gorizia e di Ancona".