Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 30. Credito |
Capitolo: | 30.7 credito industriale |
Data: | 04/11/1951 |
Numero: | 1317 |
Sommario |
Art. unico. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1950, n. 910, è modificato come segue |
§ 30.7.c - Legge 4 novembre 1951, n. 1317.
Modificazione dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1950, n. 910, concernente concessioni di finanziamenti per favorire la industrializzazione della Provincia di Trento ed il reimpianto e la riattivazione delle aziende industriali già operanti nella Venezia Giulia e in Dalmazia.
(G.U. 12 dicembre 1951, n. 285).
Il secondo comma dell'articolo 1 della
"Di tale somma una quota di quattro miliardi è riservata a favore di aziende industriali ed artigiane, o consorzi da esse formati, già operanti nella Venezia Giulia e in Dalmazia, che avendo cessata la loro attività nei suddetti territori in dipendenza di eventi bellici o post-bellici intendano reimpiantare e riattivare i loro stabilimenti nell'Italia meridionale ed insulare, di cui all'art. 1 del