§ 2.11.43 - L.R. 21 marzo 1967, n. 21.
Modifiche all'art. 2 della L. 11 gennaio 1963, n. 9 concernente: Disposizioni per il potenziamento delle attività lirico-musicali in Sicilia.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.11 informazione, beni e attività culturali
Data:21/03/1967
Numero:21


Sommario
Art. 1.      Il contributo previsto all'art. 2 della L. 11 gennaio 1963, n. 9 è elevato a lire 300 milioni.
Art. 2.      L'erogazione del contributo di cui all'articolo precedente è condizionata all'adozione di un trattamento economico e normativo a favore dei dipendenti del Teatro Massimo Bellini di Catania [...]


§ 2.11.43 - L.R. 21 marzo 1967, n. 21.

Modifiche all'art. 2 della L. 11 gennaio 1963, n. 9 concernente: Disposizioni per il potenziamento delle attività lirico-musicali in Sicilia.

(G.U.R. 25 marzo 1967, n. 13).

 

Art. 1.

     Il contributo previsto all'art. 2 della L. 11 gennaio 1963, n. 9 è elevato a lire 300 milioni.

 

     Art. 2.

     L'erogazione del contributo di cui all'articolo precedente è condizionata all'adozione di un trattamento economico e normativo a favore dei dipendenti del Teatro Massimo Bellini di Catania uguale a quello corrisposto ai dipendenti del Teatro Massimo di Palermo.

 

     Artt. 3. - 4.

     (Omissis) [1].

 

 


[1] Norme finanziarie.