§ 2.11.18 - L.R. 18 luglio 1952, n. 38.
Acquisto di due librobus e biblioteche circolanti.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.11 informazione, beni e attività culturali
Data:18/07/1952
Numero:38


Sommario
Art. 1.      E' autorizzata la spesa straordinaria di L. 10.000.000 per l'acquisto di due librobus e per le spese d'impianto inerenti a tale servizio.
Art. 2.      L'Assessore per la pubblica istruzione disciplina, con proprio decreto, i servizi delle biblioteche circolanti di cui al precedente articolo, con particolare riguardo alla scelta dei libri, e [...]
Art. 3.      L'Assessore per le finanze è autorizzato ad iscrivere in bilancio, con proprio decreto, le spese di cui ai precedenti articoli, utilizzando il fondo a disposizione per far fronte ad oneri di [...]
Art. 4.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


§ 2.11.18 - L.R. 18 luglio 1952, n. 38.

Acquisto di due librobus e biblioteche circolanti.

(G.U.R. 19 luglio 1952, n. 41).

 

Art. 1.

     E' autorizzata la spesa straordinaria di L. 10.000.000 per l'acquisto di due librobus e per le spese d'impianto inerenti a tale servizio.

 

     Art. 2.

     L'Assessore per la pubblica istruzione disciplina, con proprio decreto, i servizi delle biblioteche circolanti di cui al precedente articolo, con particolare riguardo alla scelta dei libri, e provvede alle necessarie spese di funzionamento affidandone la gestione alle Sovraintendenze bibliografiche della Sicilia.

 

     Art. 3.

     L'Assessore per le finanze è autorizzato ad iscrivere in bilancio, con proprio decreto, le spese di cui ai precedenti articoli, utilizzando il fondo a disposizione per far fronte ad oneri di qualsiasi genere dipendenti da disposizioni legislative per l'esercizio finanziario 1952-53.

 

     Art. 4.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.