Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 2. sviluppo sociale |
Capitolo: | 2.10 istruzione |
Data: | 13/03/1982 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere in favore dell'associazione A.R.C.E.S. (Centro attrezzature residenziali culturali [...] |
Art. 2. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione redigerà il disciplinare che dovrà essere sottoscritto dall'Associazione e nel quale saranno specificati gli [...] |
Art. 3. Per l'istituzione dell'anzidetto collegio universitario e la realizzazione delle occorrenti attrezzature ed impianti l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica [...] |
Art. 4. All'onere di lire 600 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede: |
§ 2.10.164 - L.R. 13 marzo 1982, n. 8.
Provvedimenti in favore dell'associazione A.R.C.E.S. (Centro Attrezzature residenziali culturali educative siciliane), per l'istituzione e la gestione di un collegio universitario in Palermo.
(G.U.R. 20 marzo 1982, n. 12).
L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere in favore dell'associazione A.R.C.E.S. (Centro attrezzature residenziali culturali educative siciliane) con sede in Palermo, ente morale in virtù del
L'Associazione di cui al comma precedente a tal fine si avvarrà di una organizzazione tutoriale articolata per le varie discipline ed istituirà corsi seminariali aperti anche a studenti non residenti nonché corsi di orientamento per la scelta della professione e per l'approfondimento delle tradizioni e delle tematiche della realtà siciliana.
L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione redigerà il disciplinare che dovrà essere sottoscritto dall'Associazione e nel quale saranno specificati gli obblighi da portare a carico dell'Associazione in relazione alle finalità di cui al precedente art. 1, nonché i relativi controlli, le modalità e i tempi di erogazione del contributo alla gestione.
Il disciplinare di cui al comma precedente dovrà in ogni caso prevedere l'obbligo della presentazione annuale:
a) di un programma di iniziative per l'anno successivo corredato dei relativi preventivi di spesa;
b) di una relazione consuntiva sull'attività svolta nell'anno precedente, con indicazioni circa l'utilizzazione del contributo ricevuto.
Per l'istituzione dell'anzidetto collegio universitario e la realizzazione delle occorrenti attrezzature ed impianti l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è inoltre autorizzato a concedere in favore dell'associazione A.R.C.E.S., per l'anno 1982, un contributo straordinario di lire 300 milioni.
All'onere di lire 600 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede:
- quanto a lire 300 milioni, con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo;
- quanto a lire 300 milioni, con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.
Gli oneri a carico degli esercizi successivi, previsti in lire 300 milioni annui, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 6.2.2.3.: «Finanziamento nuovi interventi legislativi non compresi negli altri elementi di programma» (Fondi ordinari-spese correnti), mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.