§ 2.10.164 - L.R. 13 marzo 1982, n. 8.
Provvedimenti in favore dell'associazione A.R.C.E.S. (Centro Attrezzature residenziali culturali educative siciliane), per l'istituzione e la gestione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.10 istruzione
Data:13/03/1982
Numero:8


Sommario
Art. 1.      L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere in favore dell'associazione A.R.C.E.S. (Centro attrezzature residenziali culturali [...]
Art. 2.      L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione redigerà il disciplinare che dovrà essere sottoscritto dall'Associazione e nel quale saranno specificati gli [...]
Art. 3.      Per l'istituzione dell'anzidetto collegio universitario e la realizzazione delle occorrenti attrezzature ed impianti l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica [...]
Art. 4.      All'onere di lire 600 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede:


§ 2.10.164 - L.R. 13 marzo 1982, n. 8.

Provvedimenti in favore dell'associazione A.R.C.E.S. (Centro Attrezzature residenziali culturali educative siciliane), per l'istituzione e la gestione di un collegio universitario in Palermo.

(G.U.R. 20 marzo 1982, n. 12).

 

Art. 1.

     L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere in favore dell'associazione A.R.C.E.S. (Centro attrezzature residenziali culturali educative siciliane) con sede in Palermo, ente morale in virtù del D.P.R. n. 713 del 22 settembre 1976, per il periodo 1982-1986, un contributo annuo di lire 300 milioni, per le attività decorrenti dall'anno accademico 1982-83, quale concorso alla gestione di un istituendo collegio universitario in Palermo, destinato ad ospitare studenti universitari e ad assisterli mediante adeguate strutture ed attività integrative.

     L'Associazione di cui al comma precedente a tal fine si avvarrà di una organizzazione tutoriale articolata per le varie discipline ed istituirà corsi seminariali aperti anche a studenti non residenti nonché corsi di orientamento per la scelta della professione e per l'approfondimento delle tradizioni e delle tematiche della realtà siciliana.

 

     Art. 2.

     L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione redigerà il disciplinare che dovrà essere sottoscritto dall'Associazione e nel quale saranno specificati gli obblighi da portare a carico dell'Associazione in relazione alle finalità di cui al precedente art. 1, nonché i relativi controlli, le modalità e i tempi di erogazione del contributo alla gestione.

     Il disciplinare di cui al comma precedente dovrà in ogni caso prevedere l'obbligo della presentazione annuale:

     a) di un programma di iniziative per l'anno successivo corredato dei relativi preventivi di spesa;

     b) di una relazione consuntiva sull'attività svolta nell'anno precedente, con indicazioni circa l'utilizzazione del contributo ricevuto.

 

     Art. 3.

     Per l'istituzione dell'anzidetto collegio universitario e la realizzazione delle occorrenti attrezzature ed impianti l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è inoltre autorizzato a concedere in favore dell'associazione A.R.C.E.S., per l'anno 1982, un contributo straordinario di lire 300 milioni.

 

     Art. 4.

     All'onere di lire 600 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede:

     - quanto a lire 300 milioni, con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo;

     - quanto a lire 300 milioni, con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

     Gli oneri a carico degli esercizi successivi, previsti in lire 300 milioni annui, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 6.2.2.3.: «Finanziamento nuovi interventi legislativi non compresi negli altri elementi di programma» (Fondi ordinari-spese correnti), mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.