§ 2.10.151 - L.R. 13 gennaio 1978, n. 1.
Modifiche ed aggiunte alla L.R. 26 maggio 1973, n. 24: «Provvedimenti per assicurare il trasporto gratuito agli alunni della scuola dell'obbligo e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.10 istruzione
Data:13/01/1978
Numero:1


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere ai Comuni interessati non serviti da mezzi pubblici di linea, contributi per [...]
Art. 4.      I contributi per il funzionamento e la manutenzione degli scuolabus, esclusi gli oneri per il personale, rientreranno fra quelli previsti per le finalità della presente legge nella misura [...]
Art. 5.      (Omissis)
Art. 6.      Per le finalità previste dalla L.R. 26 maggio 1973, n. 24, e successive modificazioni, in relazione ai maggiori oneri derivanti dall'aumento delle tariffe dei servizi pubblici, è autorizzata, [...]
Art. 7.      (Omissis)
Art. 8.      All'onere derivante dalla applicazione della presente legge si provvede:
Art. 9.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 2.10.151 - L.R. 13 gennaio 1978, n. 1.

Modifiche ed aggiunte alla L.R. 26 maggio 1973, n. 24: «Provvedimenti per assicurare il trasporto gratuito agli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori».

(G.U.R. 14 gennaio 1978, n. 2).

 

Art. 1.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 3.

     L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere ai Comuni interessati non serviti da mezzi pubblici di linea, contributi per l'acquisto di scuolabus nella misura corrispondente al relativo costo.

     L'Assessore regionale per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere ai Comuni terremotati della Valle del Belice a totale o parziale trasferimento, contributi per l'acquisto di scuolabus nella misura corrispondente al relativo costo.

     L'acquisto degli scuolabus di cui ai precedenti primo e secondo comma deve preferibilmente avvenire presso ditte costruttrici nella Regione siciliana.

     Per le finalità del primo comma del presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 1978 la spesa straordinaria di lire 1.000 milioni.

     Per le medesime finalità è autorizzata per il triennio 1979-1981 la spesa complessiva di lire 750 milioni.

     Per le finalità del secondo comma del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1978, la spesa straordinaria di lire 200 milioni.

 

     Art. 4.

     I contributi per il funzionamento e la manutenzione degli scuolabus, esclusi gli oneri per il personale, rientreranno fra quelli previsti per le finalità della presente legge nella misura pro-capite mensile corrispondente rispettivamente al 50 per cento ed al 75 per cento del contributo previsto alle lettere a) e b) del precedente art. 2.

 

     Art. 5.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 6.

     Per le finalità previste dalla L.R. 26 maggio 1973, n. 24, e successive modificazioni, in relazione ai maggiori oneri derivanti dall'aumento delle tariffe dei servizi pubblici, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1977, l'ulteriore spesa di lire 600 milioni che si iscrive al cap. 38703 del bilancio regionale da utilizzare per l'anno scolastico 1976-77.

 

     Art. 7.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 8.

     All'onere derivante dalla applicazione della presente legge si provvede:

     - quanto a lire 600 milioni, ricadenti nell'esercizio in corso, utilizzando parte delle disponibilità del cap. 51601 del bilancio per l'anno 1977;

     - quanto a lire 1.200 milioni, ricadenti nell'esercizio finanziario 1978 ed agli oneri per gli esercizi finanziari successivi, si provvede utilizzando parte dell'incremento del gettito delle entrate tributarie della Regione.

 

     Art. 9.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Sostituisce art. 1 L.R. 26 maggio 1973, n. 24.

[2] Modifica art. 2 L.R. 26 maggio 1973, n. 24.

[3] Sostituisce art. 3 L.R. 26 maggio 1973, n. 24.

[4] Modifica art. 6 L.R. 26 maggio 1975, n. 24.