Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 2. sviluppo sociale |
Capitolo: | 2.10 istruzione |
Data: | 12/05/1959 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1. A partire dall'anno scolastico 1959 - 60 le graduatorie provinciali degli idonei del concorso magistrale regionale di cui al decreto n. 117 del 20 gennaio 1955, nonché quelle degli idonei dei [...] |
Art. 2. Per il suddetto periodo, i 2/5 residui che per l'art. 2, comma 1 della legge 6 maggio 1955, n. 40, dovrebbero essere messi a concorso sono invece distribuiti come segue: |
§ 2.10.91 - L.R. 12 maggio 1959, n. 18.
Provvedimenti a favore dei maestri idonei dei ruoli in soprannumero, nonché dei maestri idonei del concorso ordinario del 1955.
(G.U.R. 15 maggio 1959, n. 28).
(Dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte Costituzionale con
sentenza 19 dicembre 1959, n. 63).
A partire dall'anno scolastico 1959 - 60 le graduatorie provinciali degli idonei del concorso magistrale regionale di cui al decreto n. 117 del 20 gennaio 1955, nonché quelle degli idonei dei concorsi speciali per le aliquote del 60% e del 20% ai sensi dei numeri 1 e 3 dell'art. 7 della lettera a) della
Per il suddetto periodo, i 2/5 residui che per l'art. 2, comma 1 della
1) per 1/10, e limitatamente al quinquennio 1959-60 1963-64, ai maestri compresi nella graduatoria del concorso magistrale regionale di cui al decreto assessoriale n. 117 del 20 gennaio 1955;
2) per 1/5, e limitatamente allo stesso quinquennio 1959-60 1963-64, ai maestri compresi nella graduatoria del concorso per il 20% del ruolo in soprannumero e per 1/10 ai maestri compresi nella graduatoria del concorso magistrale del ruolo in soprannumero del 60%.
Ai maestri compresi nella graduatoria del concorso magistrale regionale di cui al decreto assessoriale numero 117 del 20 gennaio 1955, sono altresì attribuiti i posti non coperti nello stesso quinquennio in seguito all'espletamento del concorso del ruolo speciale transitorio di cui alla
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.