§ 2.10.58 - L.R. 23 dicembre 1954, n. 49.
Norme per l'espletamento dei concorsi regionali per posti di insegnante elementare.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.10 istruzione
Data:23/12/1954
Numero:49


Sommario
Art. 1.      Nella Regione siciliana i concorsi a posti di maestro elementare sono banditi ogni biennio con decreto dell'Assessore regionale alla pubblica istruzione nel quale è stabilito il numero dei posti [...]
Art. 2.      I concorsi magistrali per insegnante elementare sono per titoli e per esami e si effettuano presso la sede di ogni provveditorato agli studi.
Art. 3.      Le commissioni giudicatrici sono nominate per ogni provincia con decreto dell'Assessore regionale per la pubblica istruzione.
Art. 4.      Le commissioni procedono alle formazioni delle graduatorie di merito, nelle quali vengono inclusi in numero non superiore ai posti messi a concorso i candidati che hanno riportato una votazione [...]
Art. 5.      I provveditori agli studi, approvate le graduatorie, provvedono alla nomina dei vincitori entro i termini previsti dalle vigenti disposizioni.
Art. 6.      Le disposizioni delle leggi 22 agosto 1947, n. 8 e 5 marzo 1951, n. 24, in contrasto con la presente legge, sono abrogate.
Art. 7.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 2.10.58 - L.R. 23 dicembre 1954, n. 49.

Norme per l'espletamento dei concorsi regionali per posti di insegnante elementare.

(G.U.R. 24 dicembre 1954, n. 82).

 

Art. 1.

     Nella Regione siciliana i concorsi a posti di maestro elementare sono banditi ogni biennio con decreto dell'Assessore regionale alla pubblica istruzione nel quale è stabilito il numero dei posti da mettere a concorso per ciascuna provincia.

 

     Art. 2.

     I concorsi magistrali per insegnante elementare sono per titoli e per esami e si effettuano presso la sede di ogni provveditorato agli studi.

     Le prove di esame, scritte ed orali, si svolgono secondo il programma contenuto nel decreto assessoriale di cui all'articolo precedente.

     I vincitori iniziano la carriera con il grado XII del gruppo B.

 

     Art. 3.

     Le commissioni giudicatrici sono nominate per ogni provincia con decreto dell'Assessore regionale per la pubblica istruzione.

     Esse sono composte come segue:

     - un docente universitario o un preside di istituto di istruzione media governativa di 2° grado (preferibilmente insegnante di discipline letterarie e filosofiche), presidente;

     - due professori ordinari di istruzione media governativa di 2° grado, rispettivamente per le materie letterarie e filosofiche;

     - un ispettore scolastico titolare, o direttore didattico, titolare;

     - un insegnante elementare ordinario con almeno 10 anni di servizio.

     I componenti delle commissioni possono essere eccezionalmente scelti anche fra i funzionari di cui sopra collocati a riposo.

     Le funzioni di segretario di commissione sono espletate da un funzionario di gruppo A dei provveditorati agli studi, senza diritto al voto.

     Qualora il numero dei concorrenti ammessi al concorso sia superiore agli 800 sono nominati altri 4 membri per ogni gruppo di 800 concorrenti o frazione di 800 e la commissione si ripartisce in sottocommissioni di quattro membri ciascuna, con lo stesso presidente e lo stesso segretario [1].

 

     Art. 4.

     Le commissioni procedono alle formazioni delle graduatorie di merito, nelle quali vengono inclusi in numero non superiore ai posti messi a concorso i candidati che hanno riportato una votazione complessiva non inferiore a 105/75 ed in ciascuna delle due prove, scritta e orale, un punteggio non inferiore a 30/50.

 

     Art. 5.

     I provveditori agli studi, approvate le graduatorie, provvedono alla nomina dei vincitori entro i termini previsti dalle vigenti disposizioni.

 

     Art. 6.

     Le disposizioni delle leggi 22 agosto 1947, n. 8 e 5 marzo 1951, n. 24, in contrasto con la presente legge, sono abrogate.

 

     Art. 7.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Articolo così sostituito con art. 1 L.R. 22 dicembre 1955, n. 43.