Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 2. sviluppo sociale |
Capitolo: | 2.9 assistenza sociale |
Data: | 08/11/1988 |
Numero: | 33 |
Sommario |
Art. 1. 1. Lo stanziamento previsto dalla lettera b dell'articolo 44 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, concernente il riordino dei servizi socioassistenziali, è determinato, per il triennio [...] |
Art. 2. (Omissis) |
Art. 3. 1. La dotazione del fondo straordinario istituito dall'articolo 47 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, è determinata per il triennio 1988 - 1990 in lire 36.000 milioni di cui lire 6.000 [...] |
Art. 4. 1. Agli enti assistenziali non aventi fini di lucro che presentino programmi di adeguamento agli standards regionali di cui all'articolo 19 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, possono [...] |
Art. 5. 1. Gli oneri autorizzati dalla presente legge per il triennio 198890, pari a lire 550.000 milioni, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, per lire 364.000 milioni nel codice [...] |
Art. 6. 1. Per l'esercizio delle funzioni socioassistenziali già di competenza degli enti disciolti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1985, n. 245, ed attribuite ai comuni a [...] |
§ 2.9.82 - L.R. 8 novembre 1988, n. 33.
Norme finanziarie per l'attuazione della legge di riordino dei servizi socioassistenziali in Sicilia, 9 maggio 1986, n. 22.
(G.U.R. n. 49 del 12 novembre 1988)
1. Lo stanziamento previsto dalla lettera b dell'articolo 44 della
2. La dotazione di cui al precedente comma per il triennio 1988-90 è ripartita come segue:
a) per il funzionamento dei servizi socioassistenziali:
1) lire 64.400 milioni per l'anno 1988;
2) lire 129.500 milioni per l'anno 1989;
3) lire 157.500 milioni per l'anno 1990;
b) per spese di investimento:
1) lire 27.600 milioni per l'anno 1988;
2) lire 55.500 milioni per l'anno 1989;
3) lire 67.500 milioni per l'anno 1990.
3. Le somme autorizzate dai precedenti commi, nonché quelle derivanti dall'articolo 2 a decorrere dall'esercizio finanziario 1989, saranno iscritte in due distinti fondi, uno per servizi, l'altro per investimenti nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale degli enti locali, rubrica solidarietà sociale.
4. A valere sugli stanziamenti di cui ai precedenti commi, le somme di lire 2.000 milioni per l'anno 1988 e di lire 9.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990 saranno destinate all'attuazione degli interventi e dei servizi di cui alle lettere l, o, p, q ed r dell'articolo 3 della
5. La quota destinata al funzionamento dei servizi richiamati nel comma 4 ha carattere aggiuntivo ed è utilizzata, entro il limite del 10% del fondo previsto dall'articolo 45 della
(Omissis) [2].
1. La dotazione del fondo straordinario istituito dall'articolo 47 della
2. Per una quota non inferiore al sessanta per cento il fondo di cui al precedente comma è destinato alla attuazione di programmi straordinari previsti dal medesimo articolo 47 della legge regionale di riordino; per la restante quota il fondo è destinato alle spese per l'attuazione dei fini di cui agli articoli 55 e 56 della stessa legge.
3. Lo stanziamento di cui al comma 1 è iscritto in un apposito capitolo di spesa dello stato di previsione dell'Assessorato regionale degli enti locali, rubrica solidarietà sociale.
1. Agli enti assistenziali non aventi fini di lucro che presentino programmi di adeguamento agli standards regionali di cui all'articolo 19 della
2. Le modalità di accesso ai contributi previsti dal presente articolo sono predeterminate con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali sentita la competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per il triennio 19881990 la spesa di lire 12.000 milioni di cui lire 2.000 milioni per l'anno 1988 e lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
4. Ai fini del comma 3 è istituito apposito capitolo di spesa per investimenti nella rubrica solidarietà sociale dell'Assessorato regionale degli enti locali.
1. Gli oneri autorizzati dalla presente legge per il triennio 198890, pari a lire 550.000 milioni, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, per lire 364.000 milioni nel codice 05:00 Progetto strategico «E»: attivazione e qualificazione dell'intervento sociale e per lire 186.000 milioni nel codice 07.09 Finanziamento di attività e interventi conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza.
2. All'onere di lire 100.000 milioni, ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede quanto a lire 70.400 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 21257 e quanto a lire 29.600 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.
3. Con la legge annuale di approvazione del bilancio gli stanziamenti previsti dalla presente legge possono essere adeguati in rapporto al fabbisogno rappresentato dai comuni per i servizi e gli interventi previsti dalla
4. A decorrere dal 1991 le quote di spesa previste dalla presente legge sono determinate a norma dell'articolo 7 della
1. Per l'esercizio delle funzioni socioassistenziali già di competenza degli enti disciolti di cui al
2. Le somme sono erogate ai comuni con le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 35 della
3. Lo stanziamento di cui al comma 1 è comprensivo degli oneri gravanti sui comuni in conto anno finanziario 1987.
4. L'ammontare complessivo delle somme da erogare ai comuni è rideterminato, con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, nel caso in cui le assegnazioni dello Stato risultino superiori allo stanziamento iscritto nel bilancio regionale.
5. Agli oneri ricadenti nei successivi esercizi finanziari si provvederà a norma degli articoli 4 e 8 della
[1] Comma aggiunto con art. 8
[2] Articolo abrogato con art. 27